Notifica diretta atti impositivi perfezionata per compiuta giacenza senza raccomandata informativa (Cass. civ. Sez. V n. 21789 del 29.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di notifica diretta degli atti impositivi eseguita a mezzo posta dall’Amministrazione senza l’intermediazione dell’ufficiale giudiziario, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario, la notificazione si intende eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell’avviso di giacenza e di deposito presso l’Ufficio Postale, ovvero dalla data di spedizione dell’avviso di giacenza quando l’agente postale vi abbia provveduto. A tale procedimento semplificato, posto a tutela delle preminenti ragioni del fisco, si applica il regolamento sul servizio postale ordinario, che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica, con conseguente inapplicabilità dell’art. 8 della legge n. 890 del 1982 e dell’onere di prova della raccomandata informativa richiesto dalle Sezioni Unite n. 10012 del 2021 per le notificazioni eseguite tramite servizio postale.

Il Fatto

La società concessionaria per la riscossione aveva impugnato davanti alla CTR Campania, sezione staccata di Salerno, la sentenza con cui il giudice di primo grado aveva accolto il ricorso della contribuente avverso il preavviso bonario emesso per il recupero dell’IMU dovuta al Comune di Salerno per l’anno di imposta 2013. L’accoglimento in primo grado era fondato sulla mancata corretta notificazione dell’avviso di accertamento prodromico.

La CTR aveva riformato la decisione, ritenendo che la notificazione dell’atto impositivo, effettuata con procedura semplificata a mezzo posta e perfezionatasi per compiuta giacenza, non richiedesse l’invio di una successiva raccomandata informativa, trovando applicazione le disposizioni sul servizio postale ordinario e non quelle della legge n. 890 del 1982. La contribuente ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la nullità della sentenza per violazione degli artt. 8 e 14 della medesima legge.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta la questione della notifica diretta degli atti impositivi, eseguita dall’Amministrazione a mezzo posta senza l’intermediazione dell’ufficiale giudiziario. Il thema decidendum riguarda l’individuazione del regime applicabile nelle ipotesi di irreperibilità relativa del destinatario e la necessità o meno della comunicazione di avvenuto deposito.

Il Collegio ricostruisce il quadro normativo di riferimento, osservando che in tale procedimento semplificato, posto a tutela delle preminenti ragioni del fisco, trova applicazione il regolamento sul servizio postale ordinario, che non contempla la comunicazione di avvenuta notifica. Ne consegue che la notificazione si perfeziona per compiuta giacenza decorsi dieci giorni dal rilascio dell’avviso di giacenza e di deposito, ovvero dalla data di spedizione dell’avviso quando l’agente postale vi abbia provveduto.

La Corte si confronta con l’orientamento delle Sezioni Unite n. 10012 del 15.04.2021, che, con riferimento alle notificazioni eseguite tramite servizio postale, ha richiesto la produzione in giudizio dell’avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito, non essendo sufficiente la prova dell’avvenuta spedizione della raccomandata informativa. Il Collegio ritiene tale principio non applicabile al caso di specie, in ragione della specificità della procedura semplificata di notificazione diretta.

Nel percorso argomentativo richiama la Corte cost. n. 175 del 2018, che ha ritenuto legittimo l’art. 26, comma 1, d.P.R. n. 602 del 1973, osservando come il ragionevole bilanciamento degli interessi pubblici e privati sia comunque assicurato dalla facoltà per il contribuente di richiedere la rimessione in termini, ex art. 153 c.p.c., ove dimostri, anche su elementi presuntivi, di non aver avuto conoscenza effettiva dell’atto per causa a lui non imputabile.

Quanto al profilo sanzionatorio, la Corte rileva che la trattazione è stata chiesta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. a seguito di proposta del relatore. Avendo definito il giudizio in conformità della proposta, applica l’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., come previsto dalla stessa norma. La novità introdotta dall’art. 3, comma 28, lett. g), d.lgs. n. 149/2022 contiene, nei casi di conformità tra proposta e decisione finale, una valutazione legale tipica dei presupposti per la condanna a una somma equitativamente determinata e a un’ulteriore somma in favore della Cassa delle ammende, codificando un’ipotesi di abuso del processo e di divieto di lite temeraria. Da qui il rigetto del ricorso e la duplice condanna.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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