Arretrati da transazione esclusi dalla tassazione separata (Cass. civ. Sez. V n. 6881 del 14.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di redditi da lavoro dipendente, gli emolumenti arretrati assoggettabili a tassazione separata ai sensi dell’art. 17, primo comma, lett. b), del d.P.R. n. 917/1986 sono quelli riferibili ad anni precedenti la cui erogazione in annualità successiva sia effetto di leggi, contratti collettivi, sentenze, atti amministrativi sopravvenuti ovvero di altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti. La fattispecie di esclusione dal regime separato per assunta sussistenza di una causa dipendente dalla volontà delle parti richiede necessariamente l’individuazione sia della causa sia della volontà predette. L’erogazione conseguente a un accordo transattivo e conciliativo, con cui le parti definiscono il quantum e il quomodo del pagamento, resta espressione dell’incontro negoziale delle volontà e non integra una causa estranea alle stesse. Le disposizioni che prevedono la tassazione separata, avendo carattere eccezionale, non sono suscettibili di interpretazione analogica ai sensi dell’art. 14 delle disposizioni preliminari al codice civile.

Il Fatto

La contribuente, avvocato, ha prestato servizio presso il settore legale della Giunta regionale della Puglia e, dopo l’istituzione dell’Avvocatura regionale, presso quest’ultima fino al pensionamento. Si è posta la questione della corresponsione degli emolumenti arretrati previsti dal CCNL di settore per i dipendenti con qualifica di avvocato. La Regione ha avviato una complessa procedura di definizione preventiva del contenzioso tramite conciliazioni esperite avanti la competente Direzione provinciale dell’Ufficio per l’impiego.

Sottoscritto il verbale di conciliazione, alla contribuente è stata corrisposta la somma pattuita per gli arretrati con la busta paga del febbraio 2012, con trattenuta dell’imposta secondo l’aliquota ordinaria. La contribuente ha chiesto l’applicazione della tassazione separata e il rimborso della maggior imposta, ottenendo accoglimento dal giudice di prossimità. La Commissione tributaria regionale, in riforma, ha riconosciuto il carattere volontaristico dell’erogazione differita. Propone ricorso per cassazione la contribuente con tre motivi.

La Motivazione della Corte

I primi due motivi, trattati congiuntamente perché vertenti sulla transazione che ha composto la controversia, sono infondati. La Corte ricostruisce la sequenza di delibere di Giunta con cui si è avviata una lunga procedura di composizione transattiva degli arretrati maturati da diversi dipendenti regionali, con indicazioni per predisporre distinte ipotesi conciliative da sottoporre al consenso delle parti.

Anche la contribuente, all’esito della procedura, ha sottoscritto la proposta conciliativa avanti alla competente commissione provinciale, perfezionandola e lucrando gli arretrati. Si è dunque di fronte a una procedura transattiva e conciliativa, frutto dell’incontro negoziale della volontà delle parti.

La Corte richiama il quadro normativo: a seguito della modifica dell’art. 16, primo comma, lett. b), del d.P.R. n. 917/1986, disposta dall’art. 3, ottantaduesimo comma, della legge n. 549/1995, gli emolumenti arretrati sono quelli riferibili ad anni precedenti la cui erogazione in anni successivi sia effetto di leggi, contratti collettivi, sentenze, atti amministrativi sopravvenuti ovvero di altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti.

Ne consegue che la fattispecie di esclusione dalla tassazione separata richiede l’individuazione sia della causa sia della volontà (cfr. Cass. V, n. 19606/2005; a contrariis Cass. V, n. 3581/2020). Nel caso concreto non si è di fronte a una causa estranea alla volontà delle parti, bensì a un accordo sul quantum e sul quomodo dell’erogazione. Le ipotesi di tassazione separata, in quanto disposizioni eccezionali, non sono interpretabili in via analogica.

Il terzo motivo è inammissibile. Ciò che la ricorrente prospetta come fatto omesso costituisce in realtà compendio probatorio esaminato dal giudice di merito: le delibere di Giunta non sono atti amministrativi a sé stanti, ma presupposto degli accordi conciliativi sottoscritti con libera adesione volontaria.

Quanto al vizio di motivazione, la Corte richiama Cass. Sez. Un. n. 8053/2014: il nuovo testo dell’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ. va interpretato come riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione, denunciabile solo per mancanza assoluta di motivi, motivazione apparente, contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o motivazione perplessa. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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