Classamento catastale su sollecitazione comunale non ripristina categoria richiesta dal contribuente (Cass. civ. Sez. V n. 5449 del 01.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di catasto edilizio urbano, quando il Comune constati, ai sensi dell’art. 1, comma 336, della legge n. 311/2004, la non coerenza dei classamenti con le intervenute variazioni edilizie e inviti i titolari a presentare atti di aggiornamento entro novanta giorni, l’avviso di accertamento catastale con cui l’Agenzia delle Entrate rettifichi il classamento aggiornato su iniziativa del contribuente non richiede motivazione diversa da quella consueta in caso di procedura DOCFA. È sufficiente l’indicazione dei dati amministrativo-censuari (categoria, classe, consistenza, superficie e rendita) solo se gli elementi di fatto prospettati dal contribuente non siano stati disattesi e la discrasia derivi da una valutazione tecnica degli immobili; ove invece l’amministrazione diverga sugli elementi di fatto, deve specificare le differenze riscontrate. Ne consegue che, in caso di spontanea ottemperanza alla sollecitazione comunale, il contribuente non può impugnare l’avviso per ottenere il ripristino dei dati variati in conformità alla dichiarazione DOCFA ed accettati dall’Agenzia.
Il Fatto
Un contribuente, proprietario di un locale seminterrato adibito a parcheggio a pagamento, presentava una dichiarazione DOCFA di variazione per aggiornamento, in ottemperanza alla sollecitazione di un Comune ex art. 1, comma 336, della legge n. 311/2004. L’Agenzia delle Entrate emetteva avviso di accertamento catastale con cui rettificava la rendita e assegnava la categoria D/8 in luogo della C/6.
Il giudice di prime cure dichiarava inammissibile il ricorso originario del contribuente; la Corte di giustizia tributaria di secondo grado, in accoglimento dell’appello, ripristinava la categoria C/6 e riduceva la rendita, sul presupposto dell’erronea attribuzione della categoria e del raffronto con situazioni viciniori. L’Agenzia delle Entrate ricorreva per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denuncia la violazione delle disposizioni sul catasto edilizio urbano per non essere stato considerato che l’avviso era stato emesso nell’ambito della procedura DOCFA, attivata su iniziativa del contribuente mediante dichiarazione del tecnico incaricato.
Il Collegio ritiene il motivo fondato. Il giudice tributario non può ripristinare una categoria la cui variazione era stata chiesta dal contribuente tramite procedura DOCFA, essendo irrilevante che il classamento sia stato modificato su sollecitazione del Comune. In caso di spontanea ottemperanza, l’avviso di accertamento catastale non necessita di motivazione ulteriore rispetto alla mera indicazione dei dati censuari, salvo che l’amministrazione disattenda gli elementi di fatto prospettati dal contribuente. Il Collegio richiama il principio già affermato da Cass. Sez. Trib. n. 30228 del 2022 e la giurisprudenza consolidata sulla motivazione degli atti catastali in procedura DOCFA.
Il secondo motivo denuncia nullità per motivazione meramente apparente, in violazione degli artt. 132 cod. proc. civ. e 36 del d.lgs. n. 546/1992. La censura è accolta: la Corte ricorda che la motivazione apparente ricorre quando il ragionamento decisorio è costruito in modo da non attingere il minimo costituzionale ex art. 111, sesto comma, Cost., e che il vizio di motivazione contraddittoria si ravvisa solo in presenza di contrasto insanabile tra le argomentazioni.
Nel caso di specie, la rideterminazione della rendita risulta solo fittizia, poiché la riduzione è strettamente collegata al caducato ripristino della categoria C/6. Il ricorso è quindi accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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