Applicazione dell’art. 54 d.P.R. 1092/1973 alle forze di polizia ad ordinamento civile (Corte dei Conti Sez. II App. n. 99 del 29.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, nell’interpretazione nomofilattica delle Sezioni riunite della Corte dei conti, si applica anche al personale delle forze di polizia ad ordinamento civile rientrante nel sistema di calcolo misto, in virtù della specificità riconosciuta dall’art. 19 della legge n. 183/2010. La quota retributiva della pensione va pertanto calcolata applicando l’aliquota annua del 2,44% per ogni anno utile maturato al 31 dicembre 1995. L’art. 1, comma 101, della legge n. 234/2021 non ha natura di norma di interpretazione autentica: i suoi effetti operano dal 1° gennaio 2022, con esclusione di ogni retrodatazione.

Il Fatto

Un ex Ispettore Capo della Polizia di Stato, cessato dal servizio il 31 ottobre 2017 con un’anzianità contributiva utile di quarantun anni, dieci mesi e nove giorni, di cui diciassette anni, dieci mesi e quindici giorni al 31 dicembre 1995, agiva in giudizio per ottenere la riliquidazione della quota retributiva della pensione secondo l’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, con applicazione dell’aliquota di rendimento del 44%. L’INPS aveva liquidato il trattamento applicando il meno favorevole regime dell’art. 44 del medesimo testo normativo.

La Sezione giurisdizionale regionale per il Veneto, con sentenza n. 249/2021, respingeva il ricorso, escludendo l’applicabilità dell’art. 54 agli appartenenti al Corpo della Polizia di Stato, divenuto ad ordinamento civile con la legge n. 121/1981, trattandosi di disposizione speciale riferita al solo personale militare. Il pensionato proponeva appello.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta in via preliminare la richiesta di cessazione della materia del contendere avanzata dall’INPS, che nelle more aveva riliquidato la pensione applicando l’art. 54 dal 1° gennaio 2022. Il Collegio la rigetta: l’appellante non ha aderito a tale prospettazione. Richiamando Cass. n. 26299/2018, Cass. n. 21757/2021 e Cass. n. 9358/2025, si afferma che la cessazione presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del mutamento della situazione sostanziale e sottopongano conclusioni conformi; mancando l’adesione, la pronuncia non può intervenire “a sorpresa”.

Sul merito, la Corte distingue due profili consequenziali: l’applicabilità dell’art. 54 al personale della Polizia di Stato e i termini di tale applicazione. Sul primo, decisiva è la legge n. 234/2021, il cui art. 1, comma 101, richiamando l’art. 19 della legge n. 183/2010, estende l’art. 54 alle forze di polizia ad ordinamento civile in regime misto, con aliquota del 2,44% per ogni anno utile. Il legislatore ha così ricondotto tale personale nell’alveo della specificità del Comparto Sicurezza e Difesa.

Quanto agli effetti temporali, la Corte esclude che il comma 101 integri una norma di interpretazione autentica. Non sussisteva alcuna ambiguità dell’art. 54 idonea a giustificare un intervento retroattivo: la decorrenza fissata al 1° gennaio 2022 e il correlato stanziamento pluriennale confermano che la norma opera anche in favore del personale già in quiescenza, ma solo per i ratei maturati dalla sua entrata in vigore. Richiamando Corte cost. n. 271/2011, n. 209/2010, n. 24/2009, n. 170/2008 e n. 234/2007, si ribadisce che l’interpretazione autentica è ammessa solo nei limiti della ragionevolezza.

Pertanto, all’appellante — con anzianità al 31 dicembre 1995 di diciassette anni, dieci mesi e quindici giorni — va riconosciuto il diritto all’aliquota annua del 2,44% dal 1° gennaio 2022. La sentenza è riformata e l’INPS è condannato al ricalcolo e al pagamento degli arretrati, maggiorati della maggiore somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria ai sensi dell’art. 167, comma 3, c.g.c., limitatamente al periodo indicato. Le spese sono integralmente compensate per la novità dell’intervento normativo sopravvenuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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