Partecipazione universitaria a spin-off societario conforme ai parametri TUSP (Corte dei Conti Sez. contr. Emilia-Romagna n. 75 del 25.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
La funzione assegnata alla Corte dei conti dall’art. 5, commi 3 e 4, del D. Lgs. n. 175/2016, come novellato dalla L. n. 118/2022, consiste in una peculiare attività di controllo, formalmente resa come parere, sulla conformità dell’atto deliberativo di costituzione di una società o di acquisizione di una partecipazione ai parametri di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo, nonché agli artt. 4, 7 e 8. Il sindacato della Sezione regionale di controllo non si sostituisce alla valutazione dell’amministrazione, ma verifica la completezza e l’adeguatezza dell’istruttoria, nonché l’affidabilità e l’attendibilità delle stime, in una valutazione complessiva di coerenza, ragionevolezza e compatibilità delle conclusioni. La motivazione analitica dei parametri grava sull’ente procedente quale onere inderogabile. L’onere motivazionale attiene alla necessità della società, alla convenienza economica, alla sostenibilità finanziaria oggettiva e soggettiva, ai principi di efficienza, efficacia ed economicità e all’assenza di contrasto con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato.
Il Fatto
Un ateneo ha trasmesso alla competente Sezione regionale di controllo la delibera del proprio Consiglio di amministrazione con cui ha autorizzato la partecipazione a un costituendo spin-off partecipato, in forma di società a responsabilità limitata, mediante sottoscrizione di una quota di nominali 5.000,00 euro pari al 5 percento di un capitale sociale di 100.000,00 euro.
L’operazione rientra tra gli atti che le amministrazioni pubbliche devono inviare alla Corte dei conti ai sensi dell’art. 5 del T.U.S.P., affinché la Sezione si pronunci entro sessanta giorni. Decorso inutilmente il termine, l’amministrazione può procedere autonomamente.
La Motivazione della Corte
La Sezione ricostruisce anzitutto il quadro normativo. L’art. 5, comma 3, del D. Lgs. n. 175/2016 impone la trasmissione dell’atto deliberativo all’Autorità garante della concorrenza e del mercato e alla Corte dei conti, chiamata a deliberare entro sessanta giorni sulla conformità dell’atto ai commi 1 e 2 e agli artt. 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità. Il comma 4 individua le Sezioni competenti e, per gli atti delle università aventi sede nella regione, attribuisce la competenza alla Sezione regionale di controllo.
Il Collegio richiama la delibera delle Sezioni riunite in sede di controllo n. 16/SSRRCO/QMIG/2022, che ha qualificato la funzione come attività di controllo di cui il legislatore individua tempi, parametri ed esiti, e ha individuato cinque parametri di verifica: la necessità della società, la convenienza economica, la sostenibilità finanziaria oggettiva e soggettiva, la compatibilità con i criteri di efficienza, efficacia ed economicità, l’assenza di contrasto con la disciplina europea sugli aiuti di Stato. Da tale pronuncia discende il riparto di ruoli: le valutazioni di merito competono all’amministrazione, mentre alla Corte spetta un sindacato successivo sulla motivazione analitica.
Verificata la competenza della Sezione regionale e l’ammissibilità soggettiva, essendo l’atto adottato dal Consiglio di amministrazione in conformità all’art. 7, comma 1, lett. d), del T.U.S.P., e l’ammissibilità oggettiva, poiché la sottoscrizione comporta l’acquisto della posizione di socio, la Corte esamina il merito. L’ateneo ha corredato l’istanza con il business plan, lo statuto e una bozza di patto parasociale, oltre che con il questionario approvato dalla Sezione con la delibera n. 32/2023/INPR.
Quanto ai vincoli tipologici e finalistici, la Corte rileva la forma di società a responsabilità limitata e la riconducibilità della fattispecie all’art. 4, comma 8, del T.U.S.P., che fa salva la possibilità di costituire società con caratteristiche di spin-off universitari. La Sezione prende atto delle risposte dell’ente e ritiene assolti i vincoli. Sul versante della sostenibilità finanziaria, valuta il piano economico-finanziario preventivo, sviluppato su un arco temporale 2025-2030, e la copertura della spesa a carico del bilancio dell’ateneo, riscontrando la disponibilità della posta di spesa.
La Corte dà atto dell’esito positivo del vaglio, precisando che il parere è reso con riferimento alla sola partecipazione dell’ateneo e non può essere esteso alla partecipazione di persone fisiche o di ulteriori soggetti. Il parere è inoltre condizionato alla previsione regolamentare che impone la costituzione della società entro sei mesi dalla comunicazione della delibera di riconoscimento della qualifica, a pena di decadenza.
Nota della Redazione
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