Insediamento del Collegio di controllo sulle spese elettorali delle amministrative 2025 (Corte dei Conti Sez. contr. Liguria n. 65 del 18.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il Collegio di controllo sulle spese elettorali, istituito presso la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per le elezioni amministrative nei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, è titolare del potere di verifica della conformità alla legge delle spese sostenute da partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati e della regolarità della documentazione prodotta, ai sensi dell’art. 13, comma 6, legge n. 96/2012. L’insediamento del Collegio, con l’assunzione delle funzioni demandate dalla legge, costituisce il presupposto organizzativo necessario per l’esercizio di tale controllo. La nomina del Presidente del Collegio e l’attribuzione delle funzioni amministrative di supporto sono atti strumentali all’espletamento dei compiti assegnati e non incidono su posizioni giuridiche soggettive.

Il Fatto

In vista del turno ordinario delle elezioni amministrative 2025, tenutesi nei Comuni con oltre 30.000 abitanti della Regione Liguria, è stato costituito, con decreto del Presidente della Sezione regionale di controllo per la Liguria n. 19/2025 del 18 giugno 2025, il Collegio di controllo sulle spese elettorali. Il Collegio è composto da un Consigliere e due Referendari.

Con ordinanza n. 20/2025 del 18 giugno 2025 è stata disposta la convocazione. Tra gli enti interessati al turno elettorale, nel territorio regionale figura il Comune di Genova. Il Collegio si riunisce in seduta per dare atto del proprio insediamento e adottare i consequenziali provvedimenti organizzativi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla ricognizione del quadro normativo di riferimento. Richiama la legge 10 dicembre 1993, n. 515, in materia di disciplina delle campagne elettorali, e la legge 6 luglio 2012, n. 96, in materia di riduzione dei contributi pubblici ai partiti e di controlli sui rendiconti.

Il fondamento del controllo è individuato nell’art. 13, comma 6, legge n. 96/2012, che, a seguito dell’introduzione di limiti massimi alle spese elettorali, attribuisce alle Sezioni regionali di controllo la verifica della conformità alla legge delle spese sostenute da partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati per le campagne nei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, nonché della regolarità della relativa documentazione.

Il Collegio richiama inoltre l’art. 14-bis, comma 1, decreto-legge n. 149/2013, convertito dalla legge n. 13/2014, e l’art. 33, comma 3, decreto-legge n. 91/2014, convertito dalla legge n. 116/2014, quali fonti integrative della disciplina del controllo. Sul piano interpretativo richiama gli indirizzi della Sezione delle Autonomie n. 24/2013 e i principi di diritto enunciati con la delibera n. 12/2014, cui le Sezioni regionali devono conformarsi.

Accertata la ricorrenza dei presupposti, il Collegio dà atto del proprio insediamento, assume le funzioni demandate dalla legge, nomina il proprio Presidente e attribuisce le funzioni amministrative di supporto. Dà infine corso alle attività preparatorie e organizzative necessarie per l’espletamento dei compiti assegnati. La deliberazione è trasmessa al Presidente della Sezione regionale di controllo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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