Termine di decadenza in materia pensionistica limitato all’istanza amministrativa (Corte dei Conti Sez. I App. n. 116 del 30.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il termine di decadenza previsto dall’art. 205 del d.P.R. n. 1092/1973 si applica esclusivamente alle istanze amministrative dirette a ottenere, dall’ufficio che ha emesso il provvedimento di pensione, la revoca o la modifica di quello stesso provvedimento. Esso non può essere esteso al rimedio giurisdizionale azionabile innanzi alla Corte dei conti, anche in ragione dell’eccezionalità della norma, che non ne consente interpretazione analogica. L’errore di diritto non è disciplinato dagli artt. 204 e 205 del T.U. pensionistico, riferendosi tali disposizioni all’errore di fatto, a quello di calcolo, al rinvenimento di documenti nuovi o alla scoperta della falsità di documenti. Il diritto a pensione è assistito dal principio di imprescrittibilità, ferma restando la prescrizione dei singoli ratei. La giurisdizione contabile in materia pensionistica si esercita con piena cognizione sul rapporto, non sulla legittimità del provvedimento.
Il Fatto
Un pensionato, già appartenente all’Esercito Italiano, titolare di pensione con decorrenza dal marzo 2003 e liquidata con il sistema di calcolo misto, ha chiesto il ricalcolo del trattamento previdenziale mediante applicazione, sulla quota retributiva, dell’aliquota di rendimento del 2,44% per ogni anno di servizio utile maturato sino al 31.12.1995, secondo i principi affermati dalle Sezioni Riunite n. 1/2021/QM.
La Corte dei conti – Sezione giurisdizionale per la Regione Veneto, con sentenza n. 110/2023, ha accolto parzialmente il ricorso, condannando al pagamento dei ratei dal 28.05.2015, ritenendo prescritti i precedenti. Il Ministero della Difesa ha proposto appello, deducendo la violazione degli artt. 203, 204, 205 e 206 del d.P.R. n. 1092/1973 e sostenendo la tardività della domanda rispetto al termine triennale decadenziale. Hanno resistito il pensionato e, per quanto di competenza, l’INPS.
La Motivazione della Corte
La Sezione d’Appello affronta la questione centrale: se il termine decadenziale triennale dell’art. 205 del d.P.R. n. 1092/1973 possa precludere l’azione giurisdizionale del pensionato che invochi l’applicazione di un’aliquota di rendimento riconosciuta dalla giurisprudenza contabile. La risposta è negativa.
La Corte richiama la giurisprudenza contabile consolidata, secondo cui il termine di decadenza opera solo rispetto all’istanza amministrativa di revoca o modifica del provvedimento pensionistico e non si estende al rimedio giurisdizionale (Sez. I App. n. 349 del 2018; n. 94/2024; Sez. II App. n. 132 del 2016). L’eccezionalità della norma impedisce un’applicazione analogica.
La Sezione sottolinea poi il principio di imprescrittibilità del diritto a pensione, con la sola prescrizione quinquennale dei ratei. L’errore di diritto non rientra nelle fattispecie disciplinate dagli artt. 204 e 205 del T.U., che concernono situazioni diversamente percepibili dal pensionato e che giustificano il termine breve.
Richiamando la Corte costituzionale n. 69/2014, la Corte ricorda come le Sezioni Unite della Cassazione (n. 6491 del 1996 e n. 12720 del 2009) abbiano escluso l’applicazione della decadenza quando la domanda giudiziale miri non al riconoscimento del diritto alla prestazione, ma all’adeguamento di una prestazione già riconosciuta in importo inferiore.
Da ultimo, la Sezione rileva che la Corte dei conti esercita la giurisdizione pensionistica con piena cognizione sul rapporto, non sulla legittimità del provvedimento. La decisione non rimuove l’atto, ma detta la regola di diritto per assicurare l’integrità del diritto pensionistico. L’appello è quindi respinto; le spese di difesa sono compensate in ragione della novità della controversia e della circolare amministrativa di segno contrario.
Nota della Redazione
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