Art. 637 c.c. Termine
Si considera non apposto a una disposizione a titolo universale il termine dal quale l’effetto di essa deve cominciare o cessare.
Funzione della norma: solo l’istituzione di erede
L’art. 637 c.c. non disciplina il termine in generale, ma solo il termine che pretenda di far cominciare o cessare nel tempo l’effetto di una istituzione di erede. Opera perciò soltanto quando la clausola incide sulla qualità di erede, e non quando regola il godimento di beni determinati, la durata di un usufrutto, una rendita, una prestazione periodica o più in generale un’attribuzione a titolo particolare, per la quale la temporalità può invece essere pienamente rilevante.
Il termine iniziale nell’istituzione di erede
Una formula del tipo “istituisco erede Tizio dal 1° gennaio 2030” o “nomino erede Tizio quando avrà terminato l’università”, se l’evento è certo e incide sulla qualità di erede, non differisce la delazione ereditaria né sposta il regime ordinario dell’acquisto dell’eredità: il termine viene eliminato, restando ferma l’istituzione ereditaria secondo le regole comuni dell’apertura della successione e dell’accettazione. Diverso è il caso in cui il differimento riguardi soltanto il possesso o il godimento di singoli beni, oppure un’attribuzione particolare, perché in tal caso la clausola può rivelare un legato con efficacia differita o una mera disposizione organizzativa.
Il termine finale nell’istituzione di erede
Simmetricamente, il termine finale nell’istituzione di erede – per esempio “istituisco erede Tizio fino al compimento dei 40 anni” oppure “fino alla morte di Caio”, se l’evento è certo – non può trasformare l’erede in titolare temporaneo della qualità ereditaria, perché la successione a titolo universale non tollera una cessazione automatica per scadenza del tempo. Anche in questo caso ciò che cade è la clausola temporale, non la chiamata ereditaria, salvo che il testo, interpretato sistematicamente, riveli in realtà una diversa figura, come un legato temporaneo, un usufrutto, una rendita, una prestazione periodica o un meccanismo successorio diverso, che però non può essere costruito in contrasto con il tenore complessivo della scheda.
Gli effetti della regola “si considera non apposto”
Dire che il termine “si considera non apposto” significa, sul piano degli effetti, che la disposizione testamentaria non è nulla per ciò solo, ma resta valida, depurata dal segmento temporale incompatibile. La regola è di inefficacia della clausola temporale, non di caducazione automatica della disposizione: l’azione o l’eccezione vanno quindi impostate in termini di accertamento della non apposizione del termine e dell’efficacia dell’istituzione di erede, non come domanda indiscriminata di nullità, ferma la possibilità che in casi specifici la controparte tenti una diversa qualificazione della disposizione come legato o attribuzione particolare.
Errori frequenti
- Ritenere nulla l’istituzione di erede sottoposta a termine iniziale o finale. Cade solo la clausola temporale, mentre la chiamata ereditaria resta ferma secondo le regole ordinarie.
- Applicare l’art. 637 c.c. a un legato o a un’attribuzione a titolo particolare. La norma riguarda esclusivamente l’istituzione di erede; per le attribuzioni particolari la temporalità può essere pienamente rilevante.
- Ritenere che l’erede sottoposto a termine finale acquisti solo una qualità ereditaria temporanea. La qualità di erede, una volta acquisita, non è soggetta a cessazione automatica per scadenza del termine.
Cosa fare
Va verificato se la clausola temporale incida sulla qualità di erede in senso proprio o riguardi invece il godimento di beni determinati o un’attribuzione a titolo particolare.
Va impostata l’azione o l’eccezione come accertamento della non apposizione del termine e dell’efficacia piena dell’istituzione di erede, evitando di formulare una domanda generica di nullità dell’intera disposizione.
Va valutato, alla luce del tenore complessivo della scheda, se la clausola apparentemente qualificata come termine riveli in realtà una diversa figura (legato temporaneo, usufrutto, rendita), da trattare secondo la relativa disciplina.