Art. 655 c.c. Legato di cosa da prendersi da certo luogo
Il legato di cose da prendersi da certo luogo ha effetto soltanto se le cose vi si trovano, e per la parte che vi si trova; ha tuttavia effetto per l’intero quando, alla morte del testatore, le cose non vi si trovano, in tutto o in parte, perché erano state rimosse temporaneamente dal luogo in cui di solito erano custodite.
Funzione della norma
L’art. 655 c.c. disciplina il legato di cosa da prendersi da certo luogo, cioè la disposizione a titolo particolare nella quale il testatore individua la cosa legata anche mediante il riferimento a un luogo. La ratio della norma è stabilire quale rilievo assuma quel luogo quando, all’apertura della successione, il bene sia presente nel luogo, manchi dal luogo, oppure sia stato trasferito altrove.
La nozione di “certo luogo”
La nozione di “certo luogo” non richiede necessariamente un’identificazione catastale o topografica rigorosa, ma richiede almeno un riferimento utile a individuare il contenitore materiale o giuridico della cosa: sono rilevanti l’abitazione, la stanza, la cassaforte, la cassetta di sicurezza, il conto o deposito, il fondo, il magazzino o altro luogo di custodia o produzione sufficientemente determinato o determinabile. Se il riferimento è troppo generico, il problema si sposta sull’identificazione dell’oggetto e della volontà dispositiva.
Formule come “i gioielli che si trovano nella cassaforte”, “i mobili della casa di campagna”, “le merci presenti nel magazzino” o “le somme depositate in quel conto” vanno trattate non in modo automatico, ma verificando se il luogo indicato dal testatore serva a scegliere un sottoinsieme di beni, oppure sia solo il mezzo con cui il testatore ha descritto beni da lui considerati già identificati.
Il bene presente nel luogo indicato
Quando il bene è presente nel luogo al momento dell’apertura della successione, il problema dell’art. 655 c.c. normalmente si esaurisce nell’individuazione dell’oggetto del legato, mentre i profili relativi ad acquisto del legato, consegna, possesso, accessori, frutti e spese restano disciplinati dagli articoli successivi e qui rilevano solo come conseguenze applicative dell’individuazione positiva della cosa legata nel luogo indicato.
Il bene mancante nel luogo indicato
Più delicato è il caso del bene mancante nel luogo indicato: occorre distinguere la mancanza totale dalla mancanza parziale, lo spostamento temporaneo dal trasferimento definitivo, la sottrazione o custodia presso terzi dall’alienazione, e soprattutto il caso in cui il bene sia assente dal luogo ma ancora presente nell’asse da quello in cui il bene non esista affatto più nel patrimonio ereditario. La legge attribuisce effetto per l’intero, nonostante l’assenza dal luogo al momento della morte, quando le cose ne erano state rimosse solo temporaneamente rispetto al luogo in cui di solito erano custodite.
Il rapporto con il legato di genere
L’art. 655 c.c. viene in rilievo, rispetto al legato di genere, quando il genere non è puro ma circoscritto a un luogo, perché allora il luogo può diventare limite oggettivo della prestazione. Se invece il riferimento topografico è solo descrittivo, torna la regola del legato di genere, con conseguente obbligo dell’onerato di prestare cose del genere anche fuori dall’asse o comunque non limitate al luogo indicato.
Il rapporto con il legato di specie
Rispetto al legato di specie, la differenza è che la cosa può essere già individuata autonomamente e il luogo fungere solo da ausilio descrittivo: in tale ipotesi, la presenza di cose analoghe nel luogo non consente alcuna sostituzione automatica, mentre lo spostamento del bene specifico altrove nell’asse non esclude necessariamente il lascito, se la res resta identificabile e il luogo non era delimitativo.
Errori frequenti
- Ritenere inefficace il legato per il solo fatto che il bene non si trovi nel luogo indicato al momento della morte. Se l’assenza è dovuta a una rimozione temporanea dal luogo di consueta custodia, il legato ha comunque effetto per l’intero.
- Considerare sempre delimitativo il riferimento al luogo indicato dal testatore. Il riferimento può essere meramente descrittivo, senza restringere l’oggetto del legato al solo contenuto presente in quel luogo.
- Applicare automaticamente la disciplina del legato di genere puro a un legato circoscritto a un luogo determinato. Quando il luogo delimita oggettivamente la prestazione, il legato è efficace solo per la parte di beni effettivamente presenti in quel luogo.
Cosa fare
Va verificato se il riferimento al luogo, nel testamento, abbia funzione delimitativa dell’oggetto del legato oppure meramente descrittiva di un bene già identificato dal testatore.
Va accertata, in caso di assenza del bene dal luogo indicato, la natura di tale assenza: rimozione temporanea, che non pregiudica l’efficacia del legato, oppure trasferimento definitivo o alienazione, che ne condiziona diversamente gli effetti.
Va distinta l’ipotesi di legato di genere circoscritto a un determinato luogo da quella di legato di specie meramente descritto con riferimento a un luogo, per applicare correttamente la relativa disciplina.