Art. 654 c.c. Legato di cosa non esistente nell’asse
Quando il testatore ha lasciato una sua cosa particolare, o una cosa determinata soltanto nel genere da prendersi dal suo patrimonio, il legato non ha effetto se la cosa non si trova nel patrimonio del testatore al tempo della sua morte.
Se la cosa si trova nel patrimonio del testatore al tempo della sua morte, ma non nella quantità determinata, il legato ha effetto per la quantità che vi si trova.
Funzione della norma
L’art. 654 c.c. disciplina il legato avente ad oggetto una cosa determinata che non si trovi nel patrimonio del testatore al momento dell’apertura della successione, stabilendo, come regola, che il legato non ha effetto se la cosa non è nell’asse al tempo della morte. La norma è propria del legato di specie, e si applica anche al legato di genere limitato quando il testatore abbia specificamente vincolato la prestazione ai beni del genere indicato presenti nel proprio patrimonio.
La funzione della limitazione
La funzione della norma è impedire che un lascito costruito sulla permanenza di un bene specificamente individuato nell’asse si traduca automaticamente in una pretesa su un bene equivalente, sul prezzo ricavato o su altro cespite sostitutivo, in mancanza di una chiara diversa volontà del testatore ricavabile dalla scheda.
Ambito di applicazione
L’ambito di applicazione richiede una disposizione a titolo particolare relativa a una cosa determinata, un bene che sarebbe dovuto essere presente nell’asse come cosa del testatore, e la sua assenza al momento della morte, senza che il lascito sia qualificabile come legato obbligatorio o come legato di cosa dell’onerato o di un terzo ai sensi dell’art. 651 c.c.
La nozione di cosa non esistente nell’asse
Per cosa non esistente nell’asse deve intendersi il bene non più appartenente al testatore al momento della morte, il bene alienato dal testatore, il bene mai appartenuto al testatore, il bene non più esistente per perimento, nonché il bene che, per trasformazione o sostituzione, non sia più identificabile come quello legato. Resta necessario distinguere con precisione tali figure, perché non conducono tutte alla medesima soluzione applicativa.
L’effetto parziale per la quantità presente
Se la cosa si trova nel patrimonio del testatore al tempo della sua morte, ma non nella quantità determinata dal testamento, il legato ha effetto per la quantità effettivamente presente: la norma privilegia quindi, quando possibile, la conservazione parziale del lascito rispetto alla sua totale inefficacia.
Errori frequenti
- Ritenere che il legato di cosa non più presente nell’asse si converta automaticamente in una pretesa sul suo equivalente o sul prezzo ricavato. In assenza di una diversa volontà del testatore, il legato semplicemente non ha effetto.
- Applicare l’art. 654 c.c. al legato di genere puro, non vincolato ai beni presenti nel patrimonio del testatore. In tal caso opera la regola generale dell’art. 653 c.c., non la limitazione dell’art. 654 c.c.
- Considerare inefficace l’intero legato quando la cosa è presente nell’asse ma in quantità inferiore a quella indicata. Il legato ha comunque effetto per la quantità effettivamente presente.
Cosa fare
Va verificato se il testatore abbia vincolato la disposizione ai beni presenti nel proprio patrimonio, condizione che rende applicabile l’art. 654 c.c. anche a un legato altrimenti generico.
Va accertata l’effettiva presenza della cosa legata nell’asse al momento della morte, distinguendo le diverse cause della sua eventuale assenza (alienazione, perimento, trasformazione, mancata appartenenza originaria).
Va verificata, in caso di presenza parziale della cosa o della quantità indicata, l’applicazione della regola dell’effetto parziale, prima di concludere per l’inefficacia totale del legato.