Art. 744 c.c. Perimento della cosa donata
Non è soggetta a collazione la cosa perita per causa non imputabile al donatario.
Funzione della norma
L’art. 744 c.c. individua una causa di esonero dall’obbligo di collazione quando la cosa donata sia perita per causa non imputabile al donatario: non introduce una figura autonoma di liberalità, ma disciplina un fatto impeditivo del meccanismo riequilibratore previsto dall’art. 737 c.c. La funzione sistematica della norma è evitare che la collazione, nata per ristabilire l’equilibrio tra coeredi rispetto a un arricchimento ancora rilevante, si trasformi in un sacrificio patrimoniale aggiuntivo a carico del donatario quando l’utilità ricevuta sia venuta meno senza sua colpa. La norma va letta in collegamento con gli artt. 746, 747 e 748 c.c., che regolano rispettivamente il modo della collazione degli immobili, il criterio temporale di stima e il trattamento di spese, miglioramenti e deterioramenti.
La ratio applicativa non è un generico favor per il donatario, ma il criterio secondo cui la collazione presuppone un arricchimento attuale o comunque giuridicamente imputabile al condividente, mentre il perimento non imputabile elimina l’oggetto stesso del conferimento (Cass. 19072/2024; App. Napoli 64/2024).
Il confine con le fattispecie vicine
Il problema pratico centrale della norma è il confine tra perimento totale non imputabile, che esonera dalla collazione, e fattispecie vicine che restano invece soggette a conferimento: il deterioramento imputabile, la perdita dovuta a colpa o negligenza del donatario, oppure la sopravvenienza di eventi successivi all’apertura della successione quando il valore del bene sia già giuridicamente cristallizzato secondo le regole della collazione per imputazione. La figura regolata dalla norma è soltanto il perimento totale della cosa donata per causa non imputabile: restano escluse le ipotesi in cui il bene non sia perito ma solo diminuito di valore, disciplinate dal diverso criterio dell’art. 748 c.c., e le ipotesi in cui il donatario abbia contribuito causalmente alla perdita, perché in tal caso l’esonero non opera.
Il rilievo temporale rispetto alla collazione per imputazione
Se l’immobile donato è già perito prima che il donatario possa esercitare la scelta sul modo della collazione, l’art. 744 c.c. preclude il conferimento. Se invece, dopo l’apertura della successione, il donatario ha optato per la collazione per imputazione, la sorte materiale successiva del bene diventa irrilevante, perché il rapporto si traduce in un debito di valuta verso la massa, cristallizzato con riferimento al momento dell’apertura della successione.
Cass. 4671/2022 chiarisce che la collazione per imputazione opera mediante una fictio iuris che rende rilevante il valore del bene al tempo dell’apertura della successione: il precedente consente di respingere difese fondate su eventi distruttivi successivi alla cristallizzazione del debito collatizio.
Onere della prova
L’art. 744 c.c. non pone un tema di nullità o annullabilità del titolo donativo, ma un tema di accertamento del fatto impeditivo: la controversia si concentra sulla prova del perimento e sulla non imputabilità causale dell’evento. L’obbligo di collazione costituisce la regola, mentre il perimento non imputabile integra un fatto impeditivo o estintivo dell’obbligo stesso; ne consegue, ai sensi dell’art. 2697 c.c., che grava sul donatario l’onere di provare l’effettivo perimento del bene, la causa concreta dell’evento e l’assenza di dolo o colpa nella custodia, conservazione o gestione del bene (Cass. 34323/2025). Non bastano riferimenti vaghi alla perdita del bene o all’intervento di cause esterne, ma occorre una prova certa e specifica (Trib. Cuneo 380/2025).
L’accertamento del perimento e della sua causa può richiedere una consulenza tecnica d’ufficio, soprattutto quando sia necessario stabilire se il bene sia stato distrutto da fattori strutturali, naturali o accidentali e quale sarebbe stato il suo valore alla data di apertura della successione nel caso in cui l’eccezione di esonero non sia accolta; è utilizzabile anche la prova per presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti (Trib. Bari 479/2025).
Collocazione processuale
La questione dell’art. 744 c.c. si colloca normalmente nel giudizio di divisione ereditaria, perché l’accertamento del perimento incide direttamente sulla formazione della massa e sulla determinazione delle porzioni, e va coordinata con la regola dell’art. 745 c.c. in tema di frutti e interessi dovuti dal giorno dell’apertura della successione, profilo rilevante quando, escluso l’esonero, si passi alla determinazione della posta da imputare o conferire.
Errori frequenti
- Invocare genericamente il perimento del bene senza allegare una causa specifica e non imputabile. L’esonero richiede la prova certa e specifica della causa dell’evento, non un riferimento vago.
- Ritenere irrilevante l’evento distruttivo sopravvenuto dopo che il donatario ha già optato per la collazione per imputazione. In tal caso il debito verso la massa è già cristallizzato come debito di valuta e la sorte successiva del bene non incide.
- Confondere il perimento totale con il semplice deterioramento o diminuzione di valore del bene. Solo il perimento totale non imputabile esonera dalla collazione; il deterioramento ricade nella diversa disciplina dell’art. 748 c.c.
Cosa fare
Va accertata la natura totale o parziale della perdita del bene, distinguendo il perimento dal semplice deterioramento.
Va provata dal donatario, con documentazione, elementi tecnici o presunzioni gravi, precise e concordanti, la causa concreta dell’evento e l’assenza di dolo o colpa nella custodia o gestione del bene.
Va verificato se il donatario abbia già esercitato la scelta per la collazione per imputazione prima del perimento, circostanza che rende irrilevante la sorte successiva del bene.