Art. 658 c.c. Legato di credito o di liberazione da debito
Il legato di un credito o di liberazione da un debito ha effetto per la sola parte del credito o del debito che sussiste al tempo della morte del testatore.
L’erede è soltanto tenuto a consegnare al legatario i titoli del credito legato che si trovavano presso il testatore.
Funzione della norma
L’art. 658 c.c. disciplina due figure distinte ma contigue: il legato di credito e il legato di liberazione da debito. Il punto unificante della norma è che l’effetto del legato resta limitato al credito del testatore o al debito del legatario nella sola misura in cui il rapporto obbligatorio esista al momento della morte del testatore, con conseguente irrilevanza, di regola, della parte già estinta prima dell’apertura della successione, e con obbligo dell’erede di consegnare i titoli del credito che si trovavano presso il testatore.
La ratio della disposizione è evitare che il testamento si trasformi automaticamente in un’attribuzione di valore sganciata dal rapporto obbligatorio concretamente esistente: se il credito o il debito esistenti al momento della morte mancano del tutto, il legato resta normalmente senza effetto quanto al suo oggetto, salvo che dalla scheda emerga una diversa volontà attributiva.
Il legato di liberazione da debito
«L’ipotesi del legato di “liberazione da debito”, contemplata dall’art. 658, comma 1, c.c., viene preferibilmente ricostruita in dottrina come vicenda che attribuisce, in realtà, al legatario un diritto di credito vantato nei suoi confronti dal testatore, dal che discende l’effetto dell’estinzione dell’obbligo per confusione, venendosi a riunire nella stessa persona le qualità di creditore e di debitore. Rimane estranea al legatum liberationis la fattispecie della remissione ex art. 1236 c.c., in quanto il legato è pur sempre una disposizione liberale a titolo particolare in favore del debitore e si configura come negozio unilaterale non recettizio, sicché l’effetto della liberazione del legatario si produce immediatamente all’apertura della successione. Ove poi sia disposta la riduzione della disposizione testamentaria contenente un legato di liberazione da debito, accogliendo la domanda del legittimario che si ritenga leso nella sua quota di riserva, questo rimane inefficace ex nunc nei confronti del legittimario vittorioso, di tal che viene meno anche l’effetto estintivo del credito del testatore nei confronti del legatario, e il medesimo credito può essere incluso nella porzione della divisione assegnata per soddisfare il legittimario.» (Cass. 23404/2022)
Il legato di credito: il subentro diretto del legatario
«Viene in rilievo il disposto dell’art. 658 c.c., che prevede il diritto del legatario di esigere direttamente dal terzo il pagamento del credito, realizzandosi giuridicamente, per effetto della disposizione testamentaria, il diretto subentro del legatario al testatore nel rapporto obbligatorio, senza necessità di accettazione da parte del soggetto passivo del rapporto giuridico o di intervento o consenso dell’erede. Non viene in rilievo il disposto dell’art. 649, comma 3, c.c. (secondo cui il legatario deve domandare all’onerato il “possesso” della cosa legata), in quanto non ricorre l’ipotesi di erede onerato in possesso dei beni oggetto di legato, né – trattandosi di legato di un credito – può ipotizzarsi un possesso in senso tecnico, ma solo un diritto al pagamento che entra a far parte del patrimonio del legatario ope legis al momento stesso del decesso del de cuius.» (Trib. Modena 63/2025)
La consegna dei titoli del credito
L’erede è tenuto soltanto a consegnare al legatario i titoli del credito legato che si trovavano presso il testatore: questo obbligo di consegna è distinto dall’acquisto del diritto in sé, che si produce automaticamente all’apertura della successione, e riguarda unicamente la documentazione materiale del credito già in possesso del testatore.
Errori frequenti
- Ritenere che il legato di liberazione da debito operi come remissione ex art. 1236 c.c. Si tratta di una figura distinta, che produce l’estinzione dell’obbligo per confusione, riunendo nella stessa persona le qualità di creditore e debitore.
- Considerare il legato di credito subordinato all’accettazione del debitore ceduto. Il subentro del legatario nel rapporto obbligatorio si realizza automaticamente per effetto della disposizione testamentaria, senza necessità di accettazione da parte del terzo debitore.
- Ritenere che il legato mantenga efficacia per l’intero importo originario del credito o del debito, indipendentemente dalla sua consistenza al momento della morte. Il legato ha effetto solo per la parte di credito o debito effettivamente sussistente al momento della morte del testatore.
- Confondere l’obbligo di consegna dei titoli del credito con l’acquisto del diritto di credito in sé. L’acquisto del credito è automatico; l’obbligo di consegna dei titoli riguarda solo la documentazione materiale già presso il testatore.
Cosa fare
Va verificata la consistenza effettiva del credito o del debito al momento della morte del testatore, per determinare la reale portata del legato.
Va accertato se il legatario debba esigere il pagamento direttamente dal terzo debitore, senza necessità di intervento dell’erede, nel caso di legato di credito.
In caso di successiva azione di riduzione da parte di un legittimario leso, va valutata l’incidenza dell’inefficacia sopravvenuta sul legato di liberazione da debito, con possibile reingresso del credito nella massa da dividere.