Art. 752 c.c. Ripartizione dei debiti ereditari tra gli eredi

I coeredi contribuiscono tra loro al pagamento dei debiti e pesi ereditari in proporzione delle loro quote ereditarie, salvo che il testatore abbia altrimenti disposto.

Funzione della norma

L’art. 752 c.c. è la regola di base del concorso degli eredi nei debiti e nei pesi ereditari: essi vi contribuiscono in proporzione delle rispettive quote, salvo diversa disposizione del testatore. La norma distribuisce tra coeredi il peso economico delle passività facenti capo all’eredità secondo il criterio proporzionale delle quote ereditarie, con rilievo immediato nelle liti tra coeredi, nelle azioni di regresso, nelle operazioni divisionali e nella ricostruzione del passivo da imputare a ciascun condividente.

Sul piano dell’oggetto, la norma riguarda i debiti ereditari in senso proprio, cioè i debiti del de cuius trasmessi agli eredi, nonché i pesi ereditari rilevanti come passività dell’eredità, mentre restano distinti i legati, gli oneri testamentari e le altre poste che non si identificano automaticamente con i debiti del defunto. Il criterio legale è quello della ripartizione pro quota, che opera in base alla quota ereditaria e non alla concreta attribuzione di beni in sede divisionale: la verifica decisiva è anzitutto quella della qualità di erede e della misura della quota, prima ancora della materiale formazione dei lotti o degli eventuali conguagli divisionali.

Il regime di responsabilità secondo il tipo di accettazione

«I creditori del defunto possono far valere le loro ragioni nei confronti di ciascuno degli eredi secondo il rispettivo regime di responsabilità, che varia a seconda che l’eredità sia stata accettata puramente o semplicemente o con il beneficio di inventario. Nel primo caso, per effetto della confusione dei patrimoni, l’erede risponde con l’intero suo patrimonio compresi i beni personali; nel secondo caso, il patrimonio del defunto è tenuto distinto da quello dell’erede, con il risultato che l’erede non è tenuto al pagamento dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni a lui pervenuti, e i creditori ereditari e i legatari hanno preferenza sul patrimonio ereditario di fronte ai creditori dell’erede (Cass. 27626/2024; Cass. 29252/2020). Se il coerede-debitore del de cuius ha accettato con beneficio di inventario, egli, ai sensi dell’art. 490, comma 2 n. 1, c.c., deve effettuare la prestazione a vantaggio della massa ereditaria; se invece ha accettato puramente e semplicemente, poiché si è verificata la confusione dei patrimoni, l’obbligo sussiste relativamente al quantum di quel credito che spetta agli altri, deducendosi la quota per cui il coerede è diventato contemporaneamente debitore e creditore (Cass. 22988/2014; Cass. 10944/2007; Cass. 1181/1989).» (Cass. 19318/2025)

La rilevanza esclusiva della qualità di erede

Il richiamo all’art. 756 c.c. è utile in chiave distintiva: l’art. 752 c.c. presuppone la qualità di erede, non quella di legatario. Il legatario resta ordinariamente estraneo al pagamento dei debiti ereditari, poiché non succede nell’universum ius ma acquista a titolo particolare, salvo i limiti e gli oneri specificamente previsti dalla legge o dal testatore entro il valore del bene legato. Quanto all’erede beneficiato, il beneficio d’inventario non muta la regola del riparto pro quota, ma incide sul limite della responsabilità patrimoniale, che resta intra vires hereditatis: l’erede può essere convenuto, ma la sua responsabilità resta contenuta entro il valore dei beni ereditari pervenuti e non si estende in via esecutiva al patrimonio personale.

La parziarietà del debito verso i creditori e la deroga testamentaria

La distinzione centrale è tra rapporti interni tra coeredi e rapporti esterni con i creditori: nei primi, l’art. 752 c.c. governa il contributo proporzionale; nei secondi, il coordinamento con l’art. 754 c.c. conduce alla regola della parziarietà del debito ereditario, per cui il creditore, salvo eccezioni legali, deve agire nei confronti di ciascun erede per la quota di sua spettanza e non per l’intero. Tale parziarietà non esclude eccezioni normative, come il caso del debito assistito da garanzia ipotecaria richiamato dall’art. 754 c.c.

La diversa volontà del testatore, espressamente ammessa dall’art. 752 c.c., è idonea a modificare il riparto interno tra eredi, ma non a peggiorare la posizione del creditore ereditario né a trasformare il regime legale esterno in una solidarietà opponibile al terzo, trattandosi di deroga che resta sul piano dei rapporti interni e del regresso.

«La clausola di un contratto concluso dal de cuius, con la quale si pattuisce che per le obbligazioni derivanti dal contratto siano solidalmente responsabili gli eredi del debitore, non può ritenersi vessatoria, non rientrando fra quelle tassativamente indicate dall’art. 1341 c.c., giacché la ripartizione dei debiti fra gli eredi è prevista dalla disposizione dell’art. 752 c.c. salvo che il testatore abbia disposto diversamente, potendo il debitore porre, sui suoi beni, carichi secondo la sua volontà, salva per gli eredi la facoltà di sottrarsi a quei vincoli, rinunciando all’eredità o accettandola con il beneficio d’inventario» (Cass. 20397/2017, richiamata da App. Messina 1049/2024).

Profili processuali: riassunzione e legittimazione

Verificatasi l’interruzione del processo per morte di una parte, la notificazione dell’atto riassuntivo, entro l’anno della morte, agli eredi considerati collettivamente ed impersonalmente costituisce una facoltà della parte, alternativa alla notificazione ai singoli eredi, che vale ad assegnare la qualità di parte agli eredi medesimi: il processo è legittimamente riassunto nei confronti di ognuno di essi, senza che possa sostenersi il difetto di integrità del contraddittorio per l’omessa notificazione individuale, e la sentenza di condanna al pagamento di un debito del de cuius può essere pronunciata nei confronti degli eredi senza individuazione nominativa dei destinatari (Cass. 10336/2005; Trib. Perugia 413/2025).

Il creditore ereditario può proporre domanda di pagamento nei confronti del singolo erede per la quota di sua spettanza, mentre il coerede che abbia pagato oltre il dovuto può agire in rivalsa o regresso nei confronti degli altri coeredi nei limiti della ripartizione proporzionale o di quella diversa eventualmente stabilità dal testatore nei rapporti interni (Trib. Ravenna 148/2025).

Errori frequenti

  • Confondere il regime di responsabilità dell’erede puro e semplice con quello dell’erede beneficiato. Solo nel primo caso vi è confusione dei patrimoni con responsabilità illimitata; nel secondo la responsabilità resta intra vires hereditatis.
  • Ritenere che la diversa disposizione testamentaria sul riparto dei debiti sia opponibile ai creditori. Tale deroga incide solo sui rapporti interni tra coeredi, non sulla posizione del creditore ereditario.
  • Applicare la regola dell’art. 752 c.c. al legatario. Il concorso proporzionale nei debiti riguarda solo eredi e coeredi, non chi acquista a titolo particolare.

Cosa fare

Va accertata la qualità di erede e la misura della quota di ciascun chiamato, presupposto necessario per applicare il criterio di ripartizione proporzionale dei debiti.

Va verificato il tipo di accettazione dell’eredità di ciascun coerede, per stabilire se la responsabilità sia illimitata o contenuta entro il valore dei beni pervenuti.

Va controllato se il testatore abbia disposto diversamente sul riparto interno dei debiti, tenendo presente che tale volontà non è opponibile ai creditori ereditari.

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