Art. 701 c.c. Persone capaci di essere nominate
Non possono essere nominati esecutori testamentari coloro che non hanno la piena capacità di obbligarsi.
Anche un erede o un legatario può essere nominato esecutore testamentario.
Funzione della norma
L’art. 701 c.c. individua i soggetti che possono validamente essere nominati esecutori testamentari e completa l’art. 700 c.c., il quale attribuisce al testatore la facoltà di nominare uno o più esecutori e di prevederne la sostituzione. La formula normativa va letta in rapporto alla struttura dell’ufficio, perché l’esecutore non riceve soltanto un’investitura formale, ma assume doveri di esatta esecuzione delle disposizioni di ultima volontà, di amministrazione della massa ereditaria, di possesso dei beni nei limiti di legge, di compimento degli atti di gestione occorrenti, di eventuale rappresentanza processuale e di rendiconto finale, con possibile responsabilità per danni verso eredi e legatari in caso di colpa.
Perciò la capacità richiesta dall’art. 701 c.c. non coincide con la sola capacità di succedere o di ricevere per testamento, disciplinata su altro piano, ma con la piena idoneità del nominato ad assumere un ufficio fonte di obblighi giuridici e responsabilità (art. 462 c.c.).
L’erede nominato esecutore
La norma stabilisce espressamente che anche un erede può essere nominato esecutore testamentario, sicché la coincidenza tra qualità di erede e titolarità dell’ufficio non determina di per sé invalidità della nomina. Vanno però tenuti distinti tre profili: la validità della nomina, che il testo di legge consente; l’accettazione dell’ufficio, che deve risultare nelle forme dell’art. 702 c.c.; e il corretto esercizio dei poteri, che resta sindacabile sotto il profilo della gestione, del rendiconto e dell’eventuale esonero. Il conflitto potenziale dell’erede-esecutore non equivale quindi a incapacità giuridica alla nomina, ma può rilevare solo se si traduca in una compromissione concreta dell’esatta esecuzione del testamento.
Il legatario nominato esecutore
La stessa norma consente che esecutore sia anche un legatario. Anche in questo caso la qualità di beneficiario a titolo particolare non esclude, di per sé, la capacità richiesta, ma impone di distinguere la posizione di creditore del legato dalla distinta posizione di titolare di un ufficio organizzativo della successione. L’interesse personale del legatario all’adempimento del proprio legato non invalida la nomina, ma può assumere rilievo se produca atti distorsivi, preferenze indebite o inerzie pregiudizievoli verso eredi o altri legatari, con i rimedi tipici della contestazione degli atti, del rendiconto e dell’esonero.
Errori frequenti
- Ritenere invalida la nomina di un erede o di un legatario come esecutore testamentario. La legge consente espressamente entrambe le ipotesi.
- Confondere la capacità di succedere o di ricevere per testamento con la capacità richiesta per l’ufficio di esecutore. Quest’ultima coincide con la piena capacità di obbligarsi, non con i requisiti della capacità successoria.
- Ignorare il rilievo di eventuali atti distorsivi compiuti dall’erede o dal legatario nominato esecutore. Il conflitto di interessi non invalida la nomina, ma può fondare rimedi di gestione, rendiconto o esonero.
Cosa fare
Va verificato che il nominato abbia la piena capacità di obbligarsi, condizione essenziale per la validità della nomina a esecutore testamentario.
Va vigilato, in caso di nomina di un erede o di un legatario come esecutore, sull’eventuale insorgere di atti distorsivi o preferenze indebite riconducibili al suo interesse personale, ricorrendo se necessario ai rimedi della contestazione degli atti, del rendiconto o dell’esonero.