Art. 661 c.c. Prelegato

Il legato a favore di uno dei coeredi e a carico di tutta l’eredità si considera come legato per l’intero ammontare.

Funzione della norma

L’art. 661 c.c. disciplina il prelegato, cioè il legato disposto a favore di un coerede e posto, in via ordinaria, a carico dell’intera eredità, con la conseguenza che il beneficiario assume insieme la qualità di erede e di legatario, ma le due qualità restano concettualmente distinte e producono effetti non sovrapponibili.

La ratio della norma è attribuire al prelegatario un vantaggio ulteriore e autonomo rispetto alla quota ereditaria, consentendo il prelievo del bene o del diritto dalla massa ereditaria prima della divisione, salvo che dalla scheda emerga una diversa struttura della disposizione o una diversa volontà del testatore.

La distinzione da figure affini

Il prelegato va distinto, fin dall’inquadramento iniziale, sia dal legato ordinario a favore di un estraneo, sia dall’attribuzione in conto quota, sia dall’assegno divisionale, sia dall’institutio ex re certa, perché in tutte queste figure mutano il titolo dell’attribuzione, il rapporto con la massa ereditaria, l’incidenza sulla quota ereditaria e il regime dei rapporti tra i coeredi.

Gli elementi costitutivi del prelegato

L’ambito di applicazione dell’art. 661 c.c. richiede quattro elementi concorrenti: una disposizione testamentaria a titolo particolare; un beneficiario che sia anche coerede; un legato posto a carico della massa ereditaria o comunque dell’intera eredità; e un’attribuzione non destinata semplicemente a soddisfare o formare la quota del beneficiario.

Le due posizioni del prelegatario

La nozione di prelegato è quella di un’attribuzione a titolo particolare fatta a un soggetto che, separatamente, è anche chiamato come erede: il beneficiario ha, da un lato, il diritto alla sua quota ereditaria sul residuo e, dall’altro, il diritto al bene o alla prestazione oggetto del legato, da soddisfarsi con priorità rispetto alla successiva operazione divisoria.

Il meccanismo della prededuzione

Sul piano operativo, la prededuzione significa che, ricostruita la massa lorda, considerate le passività e gli altri pesi che la vicenda successoria impone di tener presenti, il bene oggetto di prelegato viene sottratto dalla massa da dividere, e solo il residuo forma oggetto di riparto tra i coeredi secondo le rispettive quote.

Il rapporto con la quota ereditaria

Il rapporto con la quota ereditaria è governato da un principio negativo: il prelegato non si imputa automaticamente alla quota del beneficiario, perché resta, di regola, un’attribuzione aggiuntiva e non un’attribuzione “nella quota” o “a tacitazione” della stessa, salvo che il testatore abbia espresso una diversa volontà satisfattiva, sostitutiva o imputativa.

Il giudizio di qualificazione della clausola

La distinzione tra prelegato e attribuzione in conto quota non può essere affidata a formule stereotipe, ma richiede un vero giudizio di qualificazione: espressioni come “oltre alla sua quota”, “in più”, “prima della divisione” depongono normalmente per l’attribuzione aggiuntiva, mentre formule come “nella sua quota”, “in conto”, “a tacitazione” o la costruzione di porzioni complete depongono per l’imputazione alla quota o per la funzione divisionale.

Errori frequenti

  • Ritenere che il prelegato si imputi automaticamente alla quota ereditaria del beneficiario. La regola è opposta: il prelegato è un’attribuzione aggiuntiva, salvo diversa volontà del testatore.
  • Confondere il prelegato con l’assegno divisionale o con l’attribuzione in conto quota sulla base di formule generiche. Occorre un vero giudizio di qualificazione fondato sulle espressioni concretamente usate dal testatore.
  • Procedere alla divisione della massa ereditaria senza prima sottrarre il bene oggetto di prelegato. La prededuzione del prelegato deve precedere la ripartizione del residuo tra i coeredi.

Cosa fare

Va verificata la sussistenza dei quattro elementi costitutivi del prelegato: disposizione a titolo particolare, beneficiario coerede, onere a carico dell’intera eredità, attribuzione non meramente satisfattiva della quota.

Va condotto un giudizio di qualificazione della clausola sulla base delle espressioni concretamente usate dal testatore, per distinguere il prelegato dall’attribuzione in conto quota o dall’assegno divisionale.

Va applicato correttamente il meccanismo della prededuzione, sottraendo il bene oggetto di prelegato dalla massa lorda prima di procedere alla divisione del residuo tra i coeredi.

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