Art. 736 c.c. Consegna dei documenti
Compiuta la divisione, si devono rimettere a ciascuno dei condividenti i documenti relativi ai beni e diritti particolarmente loro assegnati.
I documenti di una proprietà che è stata divisa rimangono a quello che ne ha la parte maggiore, con l’obbligo di comunicarli agli altri condividenti che vi hanno interesse, ogni qualvolta se ne faccia richiesta. Gli stessi documenti, se la proprietà è divisa in parti eguali, e quelli comuni all’intera eredità si consegnano alla persona scelta a tal fine da tutti gli interessati, la quale ha obbligo di comunicarli a ciascuno di essi, a ogni loro domanda. Se vi è contrasto nella scelta, la persona è determinata con decreto dal giudice di pace del luogo dell’aperta successione, su ricorso di alcuno degli interessati, sentiti gli altri.
Funzione della norma
La funzione della norma è chiara: dopo che la divisione ha sciolto la comunione ereditaria, i documenti devono seguire, per quanto possibile, il bene o il diritto assegnato, perché il titolo documentale costituisce spesso il mezzo necessario per far valere il diritto verso terzi, per amministrarlo, per trascriverlo o per difenderlo in giudizio. La ratio non è meramente ordinativa, ma consiste nel rendere effettiva la pienezza dell’attribuzione divisoria ed evitare che la permanenza dei documenti presso altro condividente svuoti o ostacoli il godimento del bene attribuito.
La regola generale: i documenti seguono il bene assegnato
Compiuta la divisione, i documenti relativi ai beni e diritti particolarmente assegnati a ciascun condividente devono essergli rimessi: la regola generale è quindi di corrispondenza tra titolarità del bene e disponibilità della relativa documentazione.
La proprietà divisa in parti diseguali: consegna al titolare della parte maggiore
Se una proprietà è stata divisa in parti diseguali, i documenti rimangono presso il condividente che ne ha la parte maggiore, il quale assume però l’obbligo di comunicarli agli altri condividenti interessati ogni volta che questi ne facciano richiesta: la norma bilancia così l’esigenza di unitarietà della documentazione con il diritto di accesso degli altri titolari di quote della medesima proprietà.
La proprietà divisa in parti eguali e i documenti comuni: la persona designata
Se la proprietà è divisa in parti eguali, e per i documenti comuni all’intera eredità, questi si consegnano alla persona scelta a tal fine da tutti gli interessati, la quale ha l’obbligo di comunicarli a ciascuno di essi a ogni loro domanda. Se vi è contrasto sulla scelta di tale persona, essa è determinata con decreto del giudice di pace del luogo di apertura della successione, su ricorso di uno degli interessati, sentiti gli altri.
Errori frequenti
- Trattenere indebitamente i documenti relativi a beni assegnati ad altro condividente. I documenti devono seguire il bene assegnato, salve le regole particolari per proprietà divise in comune o documenti comuni all’intera eredità.
- Rifiutare la comunicazione dei documenti relativi a una proprietà divisa in parti diseguali al condividente titolare della quota minore. Il titolare della parte maggiore ha l’obbligo di comunicarli su richiesta.
- Ritenere che il disaccordo sulla scelta della persona depositaria dei documenti comuni paralizzi la loro custodia. In tal caso decide il giudice di pace del luogo di apertura della successione.
Cosa fare
Va verificato, dopo la divisione, che i documenti relativi a ciascun bene siano rimessi al condividente assegnatario, salve le regole specifiche per le proprietà rimaste in comune tra più condividenti.
Va individuata, per i documenti comuni all’intera eredità o relativi a proprietà divise in parti eguali, la persona depositaria scelta da tutti gli interessati, ricorrendo al giudice di pace in caso di disaccordo sulla scelta.