Prova della simulazione tra eredi e limiti del coerede (Cass. civ. Sez. II n. 7038 del 09.03.2023)

Principi di diritto (Massima)
L’erede che agisce per lo scioglimento della comunione, previa collazione delle donazioni – anche dissimulate – per ricostituire il patrimonio ereditario e ristabilire l’uguaglianza tra coeredi, subentra nella posizione del de cuius e non può avvalersi delle condizioni previste dall’art. 1415 cod. civ.; è invece terzo se agisce in riduzione per pretesa lesione di legittima, potendo in tal caso provare la simulazione con ogni mezzo. In ipotesi di cd. doppia conforme, ai sensi dell’art. 348-ter, ultimo comma, cod. proc. civ., è preclusa la deducibilità del vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. ove la sentenza gravata abbia deciso sulla base delle medesime ragioni inerenti alle questioni di fatto poste a fondamento della decisione di primo grado. La sola sottostima del bene rispetto al valore di mercato non è univocamente indicativa della natura liberale dell’acquisto, essendo necessario dimostrare la volontà liberale del venditore.

Il Fatto

La proprietaria di un appartamento, acquistato in nuda proprietà dai genitori che si erano riservati l’usufrutto, conveniva in giudizio i germani chiedendone il rilascio, essendo nel frattempo deceduti entrambi gli usufruttuari. Il convenuto, in via riconvenzionale, chiedeva che il bene fosse portato in collazione per la quota del 50%, assumendo che l’acquisto dell’attrice dissimulasse una donazione ovvero integrasse una donazione indiretta. Il Tribunale accertava l’occupazione sine titulo e condannava i convenuti al rilascio, rigettando la domanda riconvenzionale; la Corte d’Appello confermava la decisione, escludendo la natura simulata della vendita e la sussistenza di una liberalità indiretta, non essendo stata fornita la prova dell’animus donandi.

La Motivazione della Corte

Il ricorrente censurava l’omesso esame di un fatto decisivo, deducendo che non era stata offerta la prova del mancato versamento del prezzo e che gli elementi raccolti erano idonei a dimostrare la natura simulata dell’atto ovvero l’esistenza di una donazione indiretta. La Corte ha dichiarato il motivo inammissibile sotto più profili. In primo luogo, trattandosi di ipotesi di cd. doppia conforme, è preclusa la deducibilità del vizio di motivazione, non avendo il ricorrente allegato che la Corte d’Appello abbia addotto ragioni di fatto diverse da quelle poste a fondamento della decisione di primo grado.

La censura si risolve, inoltre, in una generica sollecitazione alla rivalutazione del materiale istruttorio, pretendendo un diverso apprezzamento delle medesime evidenze probatorie che i giudici di merito hanno reputato inidonee a fondare la domanda. Quanto alla domanda di simulazione, la Corte ha richiamato il principio per cui l’erede che agisce per lo scioglimento della comunione, previa collazione delle donazioni dissimulate, subentra nella posizione del de cuius e non può avvantaggiarsi delle condizioni previste dall’art. 1415 cod. civ., essendogli precluso il ricorso sia alla prova testimoniale che alla prova per presunzioni. Ha citato, in tal senso, Cass. n. 41132/2021, Cass. n. 7134/2001 e Cass. n. 536/2018.

Nella specie, il ricorrente non ha dedotto la lesione della quota di legittima, ma ha speso la sola qualità di erede per pretendere la collazione, sicché le circostanze indicate sarebbero comunque prive del carattere della decisività. In ordine alla donazione indiretta, la Corte ha richiamato Cass. n. 19400/2019 per escludere limitazioni probatorie, ma ha rilevato che il motivo non si confronta con la ratio della sentenza impugnata, che ha correttamente richiesto la prova della volontà liberale del venditore, in conformità con Cass. n. 20062/2021, Cass. n. 4682/2018 e Cass. n. 10991/2013. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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