Conto cointestato: la presunzione di parità opera anche durante il rapporto (Cass. civ. Sez. 2 n. 17483 del 02.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel conto corrente bancario intestato a più persone i rapporti interni tra correntisti, anche quando abbiano la facoltà di compiere operazioni disgiuntamente, sono regolati non dall’art. 1854 c.c., che riguarda i rapporti con la banca, bensì dal secondo comma dell’art. 1298 c.c., in base al quale debito e credito solidale si dividono in quote uguali, salvo che risulti diversamente. La presunzione di contitolarità paritaria opera non solo con riferimento al saldo finale del conto, ma anche in relazione all’intero svolgimento del rapporto. Ne consegue che ciascun cointestatario, anche se abilitato a operare in via disgiunta, non può disporre in proprio favore, senza il consenso espresso o tacito dell’altro, della somma depositata in misura eccedente la quota di sua spettanza. L’azione con cui il coerede rivendica, nei confronti dell’altro coerede contitolare del conto, la quota dei prelievi eccedenti la propria spettanza non è configurabile come rei vindicatio, ma come petizione di eredità.
Il Fatto
Alla morte della madre, i due figli, unici eredi testamentari, dividevano giudizialmente la comunione ereditaria. Il Tribunale confermava l’attribuzione testamentaria degli immobili e rigettava la domanda di uno dei coeredi volta ad accertare la proprietà esclusiva della de cuius della provvista dei conti correnti a lei cointestati con l’altro figlio. La Corte d’appello, in parziale riforma, accoglieva la domanda e condannava il fratello, che aveva effettuato ingenti prelievi, a pagare all’altro una somma pari al 40% della quota di quella provvista. Avverso tale decisione ricorreva per cassazione il coerede condannato.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione esamina il motivo di ricorso con cui si deduceva la violazione degli artt. 1298, 1854, 2697 e 948 c.c., censurando la sentenza impugnata per aver fatto gravare sul ricorrente l’onere di dimostrare che i prelievi fossero riferibili alla volontà della cointestataria o da questa approvati. Il ricorrente sosteneva che la presunzione di contitolarità, determinando solo un’inversione dell’onere della prova, potesse essere superata e che la Corte d’appello avesse erroneamente confuso il semplice conto cointestato con quello con delega disgiunta ad operare.
La Suprema Corte ritiene la deduzione non corretta. Richiamando il principio per cui i rapporti interni tra cointestatari sono regolati dal secondo comma dell’art. 1298 c.c. e non dall’art. 1854 c.c., la Corte chiarisce che la presunzione di uguaglianza delle quote non opera solo sul saldo finale, ma anche rispetto all’intero svolgimento del rapporto. La Corte d’appello, pertanto, non ha sovvertito la presunzione, ma ne ha fatto puntuale applicazione, non essendo risultato provato che la somma oggetto dei prelievi fosse tutta della de cuius o tutta del coerede o che questi l’avesse utilizzata per spese comuni.
La Corte esclude altresì che assuma rilievo la distinzione tra conto semplice e conto con delega disgiunta, poiché, anche in presenza di tale facoltà, il cointestatario non può disporre in proprio favore della somma eccedente la propria quota senza il consenso dell’altro. Correttamente, quindi, la somma prelevata è stata considerata bene ereditario, con la conseguenza che l’azione esercitata non è inquadrabile nella rei vindicatio ma nella petizione di eredità. Il ricorso è rigettato e il ricorrente è condannato alle spese.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 948 c.c. – Azione di rivendicazione
- Art. 1298 c.c. – Rapporti interni tra debitori o creditori solidali
- Art. 1854 c.c. – Conto corrente intestato a più persone
- Art. 2697 c.c. – Onere della prova