Art. 766 c.c. Stima dei beni

Per conoscere se vi è lesione si procede alla stima dei beni secondo il loro stato e valore al tempo della divisione.

Funzione della norma

L’art. 766 c.c. è norma di completamento operativo dell’art. 763 c.c.: non disciplina in generale come si stimano i beni in sede divisoria, ma individua il momento temporale di riferimento della stima quando la divisione sia impugnata per lesione oltre il quarto, cioè quando occorra confrontare quota spettante e porzione ricevuta per verificare se ricorra la soglia rescindente.

Il criterio temporale: stato e valore al tempo della divisione

La giurisprudenza è costante nell’affermare che il valore rilevante ai fini della verifica della lesione è quello riferito al tempo della divisione, non ad altri momenti del rapporto successorio o processuale (Cass. 12404/2025; Cass. 2064/2024; Corte app. Trento 83/2024; Trib. Cosenza 77/2025; Trib. Vicenza 669/2025). Il criterio combina due elementi, lo stato del bene e il suo valore, entrambi da accertare con riferimento al medesimo momento storico: la stima non può quindi fondarsi su un valore attuale o successivo, né su uno stato del bene diverso da quello esistente al momento in cui la divisione è stata compiuta.

Errori frequenti

  • Fondare la verifica della lesione su una stima riferita al valore attuale dei beni anziché a quello del tempo della divisione. Il criterio legale impone di ancorare la stima al momento storico della divisione stessa.
  • Trascurare lo stato del bene al tempo della divisione, considerando solo il suo valore. La norma richiede di tenere conto congiuntamente di stato e valore riferiti al medesimo momento.

Cosa fare

Va condotta la stima dei beni oggetto di contestazione con riferimento allo stato e al valore esistenti al tempo della divisione, escludendo rilevanza a valori successivi o antecedenti.

Va richiesta, se necessaria, una CTU retrospettiva idonea a ricostruire lo stato e il valore dei beni al momento storico rilevante, quale presupposto per l’accertamento della lesione oltre il quarto.

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