Art. 765 c.c. Vendita del diritto ereditario fatta al coerede

L’azione di rescissione non è ammessa contro la vendita del diritto ereditario fatta senza frode a uno dei coeredi, a suo rischio e pericolo, da parte degli altri coeredi o di uno di essi.

Funzione della norma

L’art. 765 c.c. si colloca nel Capo V del Titolo IV del Libro II, dedicato all’annullamento e alla rescissione in materia di divisione, e va letto come norma di chiusura derogatoria rispetto al rimedio rescissorio dell’art. 763 c.c., non come disciplina generale della vendita di eredità. Il rapporto con l’art. 763 c.c. è diretto: la rescissione presuppone la lesione oltre il quarto nella divisione, mentre l’art. 765 c.c. esclude proprio quel rimedio quando vi sia vendita del diritto ereditario fatta da un coerede a un altro, a rischio e pericolo dell’acquirente e senza frode.

Il rapporto con l’art. 764 c.c. è soltanto distintivo: quest’ultimo estende la rescissione agli atti formalmente diversi dalla divisione ma sostanzialmente divisori, mentre l’art. 765 c.c. sottrae alla rescissione un negozio che resta vendita aleatoria del diritto ereditario e non apporzionamento divisorio, sicché la vendita tra coeredi non è automaticamente divisione (Cass. 2064/2024).

La ratio: tutela della stabilità del negozio aleatorio

La funzione pratica della norma è impedire che un atto consapevolmente aleatorio, avente a oggetto il diritto ereditario e stipulato a rischio e pericolo dell’acquirente, venga rimesso in discussione per il solo sopravvenire o emergere di uno squilibrio economico rispetto alla consistenza effettiva dell’asse. La norma tutela la stabilità della vendita del diritto ereditario tra coeredi quando il rischio sulla consistenza attiva e passiva dell’eredità sia stato assunto dall’acquirente, secondo una logica opposta a quella dell’art. 763 c.c., che invece corregge lo squilibrio dell’apporzionamento divisionale.

I presupposti applicativi

I presupposti applicativi sono: l’esistenza di una comunione ereditaria, la qualità di coerede sia del venditore sia dell’acquirente, l’oggetto della vendita come diritto ereditario o quota ereditaria, il carattere aleatorio del negozio, l’assunzione del rischio da parte dell’acquirente e l’assenza di frode. L’alea deve riguardare il diritto ereditario nella sua interezza o nella sua quota ideale, cioè una posizione giuridica riferita a una universalità o frazione di universalità, e non singoli beni specificamente individuati: solo in tal caso il rischio sulla effettiva consistenza dell’asse giustifica l’esclusione della rescissione per lesione.

Vendita del diritto ereditario e vendita atomistica di cespiti

Da qui la distinzione essenziale tra vendita del diritto ereditario e vendita atomistica di cespiti determinati: se l’atto identifica e trasferisce beni specifici dell’asse, il carattere aleatorio può attenuarsi o venir meno, e il negozio può richiedere una diversa qualificazione, eventualmente fuori dall’art. 765 c.c. La riqualificazione non può essere automatica né fondata sul solo squilibrio di prezzo, ma deve essere motivata sulla base dell’oggetto effettivo del contratto e della sua funzione concreta, distinguendo la vendita aleatoria di quota da uno stralcio divisionale, da un atto paradivisorio ex art. 764 c.c. o da una vendita commutativa di beni individuati.

Il limite della frode

L’esclusione della rescissione opera solo in assenza di frode, che va distinta dal normale rischio economico dell’acquisto aleatorio: il fatto che il prezzo si riveli sproporzionato rispetto alla consistenza poi emersa dell’asse appartiene all’alea assunta, mentre diverso è il caso in cui la sproporzione dipenda da occultamenti, artifici o altre condotte fraudolente incompatibili con il presupposto legale della norma.

Il ruolo del giudice, del redattore dell’atto e della CTU

Il giudice è chiamato soprattutto a qualificare l’atto, verificando se si tratti davvero di vendita del diritto ereditario a rischio e pericolo dell’acquirente oppure di negozio diverso, sostanzialmente divisorio o commutativo, mediante interpretazione complessiva del regolamento contrattuale. Il notaio o il professionista redattore rilevano nella misura in cui la formulazione dell’oggetto, l’eventuale elencazione analitica dei cespiti e le clausole sul rischio incidono in modo diretto sulla futura qualificazione del negozio. La consulenza tecnica può avere utilità soltanto per ricostruire l’oggetto effettivo del trasferimento, la consistenza dell’asse o il significato economico di eventuali elencazioni di beni, ma non come automatismo volto a dimostrare la lesione, che in presenza di vendita aleatoria resta irrilevante salvo questione di frode o di diversa qualificazione.

Errori frequenti

  • Applicare l’esclusione rescissoria a una vendita che ha per oggetto beni specifici e non il diritto ereditario nella sua interezza o quota ideale. L’immunità da rescissione opera solo per la vendita aleatoria del diritto ereditario, non per la vendita commutativa di cespiti determinati.
  • Confondere lo squilibrio di prezzo insito nell’alea assunta con la frode. Solo occultamenti, artifici o condotte fraudolente escludono l’applicabilità della norma; il normale rischio economico dell’acquisto aleatorio non la esclude.
  • Presumere che ogni vendita di quota tra coeredi sia sottratta alla rescissione senza verificarne l’oggetto e la funzione concreta. Occorre sempre accertare se l’atto sia realmente una vendita aleatoria del diritto ereditario o un negozio sostanzialmente divisorio.

Cosa fare

Va accertato se l’oggetto della vendita sia il diritto ereditario nella sua interezza o quota ideale, oppure beni specificamente individuati, per verificare l’applicabilità dell’esclusione rescissoria.

Va distinta la sproporzione di prezzo riconducibile al normale rischio dell’acquisto aleatorio da quella derivante da occultamenti o condotte fraudolente, che riaprono i rimedi ordinari.

Va qualificato con attenzione, tramite interpretazione complessiva del regolamento contrattuale, se il negozio realizzi davvero una vendita aleatoria oppure un assetto sostanzialmente divisorio riconducibile all’art. 764 c.c.

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