Art. 767 c.c. Facoltà del coerede di dare il supplemento
Il coerede contro il quale è promossa l’azione di rescissione può troncarne il corso e impedire una nuova divisione, dando il supplemento della porzione ereditaria, in danaro o in natura, all’attore e agli altri coeredi che si sono a lui associati.
Funzione della norma
L’art. 767 c.c. si colloca nel Capo V del Titolo IV del Libro II e va letto come disposizione servente rispetto all’azione di rescissione per lesione oltre il quarto prevista dall’art. 763 c.c., non come norma sulla formazione di una nuova divisione o sulla generale esecuzione di obbligazioni pecuniarie: il suo dato caratterizzante è che consente al coerede convenuto di troncare il corso dell’azione, evitando la caducazione dell’assetto divisorio già realizzato mediante integrazione della porzione lesa.
La disposizione ha una funzione tipicamente conservativa: risolve il problema pratico di evitare che una lesione sanabile mediante integrazione determini il venir meno dell’intera divisione, con ritorno alla comunione e con i conseguenti effetti restitutori e riorganizzativi. La giurisprudenza di merito più recente valorizza proprio l’idoneità del supplemento a neutralizzare la domanda rescissoria quando esso sia effettivo, congruo e concretamente satisfattivo (Trib. Lecce 2025).
Il rapporto con l’art. 766 c.c. e il presupposto applicativo
Il rapporto con l’art. 766 c.c. è essenziale ma distinto: quest’ultimo governa il giudizio sull’esistenza della lesione, imponendo la stima dei beni al tempo della divisione, mentre l’art. 767 c.c. governa il rimedio conservativo che interviene a valle, ossia la reintegrazione della porzione lesa mediante supplemento idoneo a eliminare la sproporzione. Il presupposto applicativo della norma è quindi la proposizione o pendenza di una domanda di rescissione ex art. 763 c.c. da parte del coerede che deduca una lesione oltre il quarto, cui si contrappone la facoltà del coerede convenuto di impedire la pronuncia rescissoria attraverso il supplemento.
Effetto reintegrativo, non novativo: supplemento in danaro o in natura
Il supplemento serve a colmare la lesione dedotta o accertata e non a correggere integralmente l’apporzionamento, a redistribuire di nuovo l’asse, o a sostituire l’originaria divisione con una diversa: l’effetto tipico è reintegrativo e conservativo, non novativo. La lettera della disposizione consente espressamente che il supplemento sia dato in danaro o in natura, e la giurisprudenza recente conferma che la scelta non è apparente: l’attribuzione pecuniaria è pienamente ammissibile ed è spesso la via più coerente con la funzione acceleratoria e conservativa della norma quando i beni siano eterogenei, non frazionabili o la reintegrazione in natura risulti impraticabile; resta comunque possibile la reintegrazione in natura, purché concretamente formalizzabile e idonea a ricondurre la porzione del leso al corretto valore (Corte app. Catania 2025; Trib. Messina 2025).
Distinzione dal conguaglio ordinario e dal supplemento per omissione di beni
Il supplemento della porzione va distinto nettamente dal conguaglio divisionale ordinario di cui all’art. 728 c.c.: il conguaglio è uno strumento fisiologico della divisione per compensare l’ineguaglianza in natura delle quote nella fase formativa dell’apporzionamento, mentre il supplemento ex art. 767 c.c. interviene patologicamente dopo la divisione, quale rimedio alla lesione dedotta in sede rescissoria, con funzione impeditiva della rescissione. Ancora più netta è la distinzione rispetto all’art. 762 c.c.: il supplemento di divisione di tale norma presuppone l’omissione di beni ereditari dalla massa divisa, cioè un difetto oggettivo dell’operazione divisoria riferito a cespiti non considerati, mentre l’art. 767 c.c. presuppone una lesione di valore in una divisione che già comprende i beni rilevanti (Cass. 14682/2014).
Il supplemento non coincide né con il risarcimento del danno né con una transazione tra coeredi: il primo postula una diversa causa petendi e una diversa funzione satisfattiva; la seconda esclude in radice l’operatività della rescissione divisionale quando abbia posto fine alle questioni divisionali, come emerge dal coordinamento con l’art. 764, comma 2, c.c. (Corte app. Genova 2025).
Il momento di stima del quantum del supplemento
Sul momento di stima occorre tenere distinti due piani: per accertare se vi sia stata lesione rileva, ai sensi dell’art. 766 c.c., il valore dei beni al tempo della divisione; per determinare il quantum del supplemento concretamente idoneo a eliminare la lesione in sede giudiziale, la giurisprudenza segnala che, trattandosi di debito di valore, la quantificazione deve essere adeguata al valore venale attuale, con necessità di aggiornare le stime anteriori quando il mercato sia mutato (Cass. 28138/2022). L’offerta del convenuto deve quindi essere calibrata non su una stima storica cristallizzata alla data della divisione, ma su un valore idoneo, al momento in cui il supplemento viene concretamente portato in giudizio o dato, a ristabilire l’equilibrio della porzione lesa (Corte app. Milano 2024). La verifica giudiziale dell’idoneità del supplemento passa normalmente dall’accertamento tecnico del valore della porzione attribuita, dell’entità della lesione e del valore attuale dell’integrazione offerta.
La forma dell’offerta: serietà e concretezza
È insufficiente la mera offerta verbale, la generica disponibilità manifestata in corrispondenza o la semplice dichiarazione difensiva di voler integrare in futuro la porzione: la norma parla di dare il supplemento e richiede quindi una condotta concreta e seria, idonea a realizzare l’effetto reintegratorio e non una mera presa di posizione processuale (Trib. Bergamo 2025; Trib. Chieti 2025). L’offerta deve assumere i tratti di un’offerta reale o comunque di una dazione effettiva nelle forme di legge, con richiamo agli artt. 1209 e seguenti c.c. solo in funzione strumentale, per spiegare che l’efficacia paralizzante della norma presuppone un’offerta formale, seria e giuridicamente idonea, non un’offerta informale o programmatica.
Errori frequenti
- Confondere il supplemento della porzione con il mancato pagamento di un conguaglio già previsto dalla divisione. Si tratta di istituti distinti, con presupposti e funzioni diverse.
- Scambiare il supplemento della porzione ex art. 767 c.c. con il supplemento di divisione per beni omessi ex art. 762 c.c. Il primo rimedia a una lesione di valore, il secondo a un difetto oggettivo per omissione di cespiti.
- Qualificare come supplemento una mera proposta transattiva o una generica disponibilità a trattare. Solo un’offerta concreta, seria e formalmente idonea produce l’effetto impeditivo della rescissione.
- Ancorare il quantum del supplemento a una stima storica non aggiornata. La quantificazione va adeguata al valore venale attuale, specie quando il mercato sia mutato rispetto al tempo della divisione.
Cosa fare
Va formulata, da parte del coerede convenuto in rescissione, un’offerta di supplemento concreta e seria, in danaro o in natura, idonea a colmare effettivamente la lesione accertata o dedotta.
Va aggiornato il valore del supplemento al momento della sua concreta formulazione in giudizio, tenendo conto dell’eventuale mutamento del mercato rispetto alla stima storica del tempo della divisione.
Va richiesta, ove necessario, una CTU per accertare il valore della porzione attribuita, l’entità della lesione e l’idoneità quantitativa del supplemento offerto.