Art. 480 c.c. Prescrizione

Il diritto di accettare l’eredità si prescrive in dieci anni. Il termine decorre dal giorno dell’apertura della successione e, in caso d’istituzione condizionale, dal giorno in cui si verifica la condizione. In caso di accertamento giudiziale della filiazione il termine decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che accerta la filiazione stessa. Il termine non corre per i chiamati ulteriori, se vi è stata accettazione da parte di precedenti chiamati e successivamente il loro acquisto ereditario è venuto meno.

L’art. 480 c.c. fissa il termine ultimo entro cui il diritto di accettare l’eredità può essere esercitato: dieci anni, decorsi i quali il chiamato che sia rimasto inerte perde definitivamente la possibilità di diventare erede. La norma disciplina anche i casi particolari in cui il decorso del termine parte da un momento diverso dall’apertura della successione, e l’ipotesi in cui il termine resta sospeso per i chiamati ulteriori.

Cosa prevede l’articolo 480 c.c.

Il primo comma fissa la regola generale: dieci anni di prescrizione. Il secondo comma individua tre diversi momenti di decorrenza: dal giorno dell’apertura della successione, nella generalità dei casi; dal giorno in cui si verifica la condizione, in caso di istituzione condizionale; dal passaggio in giudicato della sentenza che accerta la filiazione, quando la qualità di chiamato dipende da un accertamento giudiziale di filiazione. Il terzo comma introduce una sospensione: il termine non corre per i chiamati ulteriori se un precedente chiamato aveva accettato e il suo acquisto ereditario è successivamente venuto meno.

Applicazione pratica

Il richiamo all’art. 2934 c.c. e l’effetto dell’inerzia

L’art. 480 c.c., stabilendo il principio che il diritto di accettare l’eredità si prescrive in dieci anni, richiama la causa di estinzione dei diritti prevista dall’art. 2934 c.c., disponendo quindi che il chiamato, per il solo fatto della sua inerzia durante quel determinato periodo di tempo, perde definitivamente la possibilità di accettare.

La rinuncia alla prescrizione già maturata

Ciò non toglie, tuttavia, che altro soggetto interessato al vantaggio prodotto dalla prescrizione — e quindi legittimato alla relativa eccezione — possa decidere di non avvalersene, manifestando, in forma espressa o in modo tacito, l’inequivoca volontà di rinunciare alla prescrizione già maturata, considerando così come tuttora integro e operante l’altrui diritto ad accettare l’eredità.

L’eccezione di prescrizione sollevata da un coerede giova a tutti gli altri chiamati

Problema: se l’eccezione di prescrizione, sollevata da un solo coerede convenuto in un giudizio di divisione, produca effetti anche a favore degli altri chiamati, e come si dimostra in concreto l’avvenuta accettazione dell’eredità.

Principio:

«Può accadere, pertanto, che proponga l’eccezione ex art. 480 c.c. altro coerede che non abbia già rinunciato ex art. 2937 c.c.: in tale ipotesi, l’eccezione giova a tutti i chiamati all’eredità. Infatti, l’eccezione di prescrizione del diritto di accettare l’eredità validamente sollevata da uno dei convenuti in divisione è operante ed efficace anche in favore degli altri convenuti, ancorché taluno di essi abbia rinunziato alla prescrizione, poiché il carattere essenzialmente unitario ed inscindibile della situazione soggettiva del chiamato all’eredità implica che il diritto all’accettazione della stessa non possa che estinguersi nei confronti di tutti gli altri chiamati (Cass. 178/1996). Ancor prima, poi, deve considerarsi che la semplice delazione, che segue all’apertura della successione, pur rappresentandone un presupposto, non è per sé sola sufficiente all’acquisto della qualità di erede, perché a tale effetto è necessaria anche, da parte del chiamato, l’accettazione mediante aditio, oppure per effetto di pro herede gestio, oppure per la ricorrenza delle condizioni di cui all’art. 485 c.c. La prova che vi sia stata in concreto questa accettazione dell’eredità non è tuttavia impossibile in riferimento al termine di dieci anni di prescrizione del relativo diritto e della forma della sua manifestazione espressa o tacita, perché l’ordinamento consente a chiunque vi abbia interesse, con l’esercizio dell’actio interrogatoria ex art. 481 c.c., di acquisire in qualsiasi momento la certezza dell’intervenuta accettazione o non della eredità da parte del chiamato (Cass. 2489/1987; Cass. 3696/2003; Cass. 10525/2010)» (così Cass. 23637/2025).

Conseguenza pratica: un solo coerede, sollevando l’eccezione di prescrizione, protegge l’intera platea dei chiamati che non vi abbiano già rinunciato — data la natura unitaria della situazione. Chi ha dubbi sull’effettiva accettazione di un chiamato può inoltre attivare l’actio interrogatoria ex art. 481 c.c. per ottenere certezza, senza dover attendere il decorso dell’intero termine decennale.

Errori frequenti

  • Credere che, decorsi dieci anni, un atto interruttivo possa far ripartire un nuovo termine di prescrizione. Una volta maturata, la prescrizione può solo essere oggetto di rinuncia, mai di interruzione.
  • Sottovalutare i comportamenti impliciti come possibile rinuncia tacita alla prescrizione, ad esempio riconoscendo il diritto di un chiamato inerte a partecipare alla divisione.
  • Ritenere che la sola delazione, senza accettazione, sia sufficiente ad acquistare la qualità di erede. Serve sempre un atto di accettazione, espressa, tacita o presunta.
  • Ignorare lo strumento dell’actio interrogatoria ex art. 481 c.c., utile a chiarire con certezza se un chiamato abbia già accettato, prima che maturino incertezze sul decorso del termine.
  • Dimenticare che la rinuncia di un coerede all’eccezione di prescrizione non pregiudica gli altri coeredi, che restano liberi di sollevarla autonomamente.

Articoli collegati

  • Art. 456 c.c. — Apertura della successione
  • Art. 481 c.c. — Actio interrogatoria
  • Art. 485 c.c. — Chiamato all’eredità che si trova nel possesso di beni ereditari
  • Art. 2934 c.c. — Estinzione dei diritti per prescrizione
  • Art. 2937 c.c. — Rinunzia alla prescrizione

Il termine decennale dell’art. 480 c.c. non è mai un dato puramente meccanico: la decorrenza può variare in base a condizioni sospensive, accertamenti di filiazione o vicende dei chiamati ulteriori, e l’estinzione del diritto può essere neutralizzata da una rinuncia, anche tacita, da parte di chi ne avrebbe interesse. Prima di ritenere prescritto il diritto di un chiamato, conviene sempre verificare se non vi sia già stato, nei fatti, un comportamento equivalente a una rinuncia alla prescrizione.

Giurisprudenza: la rinuncia alla prescrizione del diritto di accettare

Natura ed effetti della rinuncia alla prescrizione già maturata

Problema: quali effetti produce, sul piano processuale e sostanziale, la rinuncia di un soggetto interessato ad avvalersi della prescrizione del diritto altrui di accettare l’eredità.

Principio:

«L’art. 480 c.c., stabilendo il principio che il diritto di accettare l’eredità si prescrive in dieci anni, richiama la causa di estinzione dei diritti prevista dall’art. 2934 c.c., disponendo, quindi, che il chiamato, per il solo fatto della sua inerzia durante quel determinato periodo di tempo, perde definitivamente la possibilità di accettare. Ciò non toglie, tuttavia, che altro soggetto, interessato al vantaggio prodotto dalla prescrizione e quindi legittimato alla relativa eccezione, possa decidere di non avvalersi di tale causa estintiva del diritto, manifestando — in forma espressa o in modo tacito — l’inequivoca volontà di rinunciare alla prescrizione già maturata e quindi di considerare come tuttora integro ed operante l’altrui diritto ad accettare l’eredità. Orbene, l’effetto giuridico della rinunzia si risolve, sul piano processuale, nella perdita, a carico del rinunziante, del potere di opporre l’eccezione di prescrizione; sul piano sostanziale, produce quindi una situazione in cui il diritto colpito dalla prescrizione, indebolito nella sua tutela dalla possibilità dell’eccezione (dato che la prescrizione non opera ipso iure), riacquista invece il suo vigore, come se il termine di prescrizione non avesse ancora compiuto il suo corso» (così Cass. 263/1996; Cass. 2411/1999; Cass. 19257/2021, non mass.; Cass. 18547/2022, non mass.; Cass. 23637/2025).

La rinuncia alla prescrizione che, a norma dell’art. 2937, co. 3, c.c., opera proprio quando il relativo termine è decorso — cioè quando la prescrizione è già compiuta — è un negozio unilaterale non recettizio, la cui validità ed efficacia prescinde dalla conoscenza che ne abbia il soggetto interessato, essendo necessario soltanto che la volontà del rinunciante risulti in modo inequivocabile (Cass. 13870/2009). In tal senso, la rinuncia può risultare anche soltanto da un comportamento incompatibile con la volontà di opporre la causa estintiva dell’altrui diritto, e cioè non altrimenti interpretabile se non nel senso di considerare attualmente esistente il diritto medesimo (Cass. 263/1996). In particolare, la rinuncia tacita da parte di un coerede all’eccezione di prescrizione del diritto di accettare l’eredità di altro chiamato rimasto “inerte” è stata ravvisata proprio nel riconoscimento del diritto di quest’ultimo a partecipare alla divisione dell’eredità (Cass. 1228/1982).

Conseguenza pratica: un coerede che, con il proprio comportamento, riconosce implicitamente il diritto di un chiamato rimasto inerte — ad esempio ammettendolo alla divisione dell’eredità — rischia di rinunciare tacitamente all’eccezione di prescrizione, facendo rivivere un diritto che si riteneva ormai estinto.

Nessun nuovo termine decennale: solo rinuncia alla prescrizione già maturata

Problema: se, una volta decorsi i dieci anni, sia possibile un atto interruttivo che faccia ripartire un nuovo termine di prescrizione.

Principio: è stato chiarito che, una volta maturata la prescrizione, non è più ipotizzabile un atto interruttivo — che presuppone una prescrizione in corso — e, in conseguenza, il decorso di un nuovo termine decennale, ma soltanto una rinuncia alla prescrizione ormai maturata (Cass. 10235/2002; Cass. 11882/2007; così Cass. 23637/2025).

Conseguenza pratica: chi vuole far rivivere il diritto altrui di accettare, dopo il decorso dei dieci anni, non può contare su un atto interruttivo: l’unica via è una rinuncia — espressa o tacita — alla prescrizione già compiuta.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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