Artt. 1425-1426 c.c. — Dell’incapacità delle parti
Inquadramento sistematico del Capo XII, Sezione I
La Sezione I del Capo XII disciplina la prima delle due grandi cause di annullabilità del contratto: l’incapacità delle parti. Il Codice civile del 1942 — a differenza del Codice del 1865, che prevedeva un’unica categoria di “contratto nullo” — distingue nettamente tra nullità (vizio assoluto, insanabile, rilevabile d’ufficio: artt. 1418–1424) e annullabilità (vizio relativo, sanabile, azionabile solo da chi la legge legittima: artt. 1425–1446).
L’annullabilità per incapacità tutela la parte che, al momento della conclusione del contratto, non era in grado di formare una volontà negoziale consapevole: sia per difetto strutturale della capacità di agire riconosciuta dall’ordinamento (incapacità legale, co. 1), sia per uno stato mentale patologico contingente che, pur in assenza di una pronuncia giudiziale di interdizione, privava il soggetto dell’uso normale dell’intelletto e della volontà (incapacità naturale, co. 2).
L’art. 1426 c.c. modula il regime dell’art. 1425 con una regola di bilanciamento: il minore che abbia usato raggiri per far credere di essere maggiorenne non può poi avvalersi della propria incapacità per ottenere l’annullamento. La norma costituisce un’applicazione del principio di buona fede oggettiva (art. 1375 c.c.) e del divieto di venire contra factum proprium, calibrata però alla specialità del soggetto protetto.
Collocazione sistematica. La Sezione I si coordina con:
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gli artt. 2, 414–432 c.c. (capacità di agire, interdizione, inabilitazione, amministrazione di sostegno);
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l’art. 428 c.c. (annullabilità degli atti unilaterali del naturalmente incapace, richiamato espressamente dall’art. 1425 co. 2);
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gli artt. 1441–1446 c.c. (legittimazione all’azione di annullamento, prescrizione, convalida, effetti dell’annullamento) — rinvio al Capo XII, Sez. IV;
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la L. 9 gennaio 2004, n. 6 (amministrazione di sostegno).
Art. 1425 c.c. — Incapacità delle parti
Testo normativo vigente
Art. 1425 c.c. — Incapacità delle parti
Il contratto è annullabile se una delle parti era legalmente incapace di contrattare.
È parimenti annullabile, quando ricorrono le condizioni stabilite dall’art. 428, il contratto stipulato da persona incapace d’intendere o di volere.
(Testo vigente al 27 luglio 2026 — nessuna modifica successiva all’entrata in vigore del Codice)
Inquadramento sistematico
2.1 Struttura bipartita della norma. L’art. 1425 c.c. disciplina due fattispecie distinte, accomunate dall’effetto (annullabilità del contratto) ma profondamente diverse nei presupposti:
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Co. 1 — Incapacità legale: la parte era legalmente incapace, cioè priva di capacità di agire in forza di un provvedimento giudiziario (interdizione, inabilitazione per la straordinaria amministrazione) o per effetto della legge (minore età). La norma è categorica: la sola incapacità legale al momento della stipula rende il contratto annullabile, senza che occorra provare alcuna effettiva menomazione della volontà o malafede dell’altro contraente.
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Co. 2 — Incapacità naturale: la parte era incapace di intendere o di volere al momento della stipula, ma non era formalmente interdetta. Il richiamo all’art. 428 c.c. introduce i requisiti aggiuntivi che la giurisprudenza ha stabilizzato: per i contratti a titolo oneroso è necessaria la malafede dell’altro contraente (cioè la sua conoscenza o conoscibilità dello stato di incapacità); per i contratti a titolo gratuito è invece sufficiente la prova dell’incapacità, senza bisogno di provare la malafede.
2.2 Incapacità legale: categorie soggettive. Rientrano nella fattispecie del co. 1:
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Minore di età (art. 2 c.c.): il minore non ha capacità di agire fino al compimento del diciottesimo anno (salvo emancipazione ex art. 390 c.c., che però abilita solo agli atti di ordinaria amministrazione e, previa autorizzazione, agli atti di straordinaria amministrazione). I contratti conclusi dal minore non emancipato sono annullabili su istanza sua o del suo rappresentante legale (artt. 1441–1442 c.c.).
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Interdetto giudiziale (artt. 414–432 c.c.): tutti i contratti conclusi dall’interdetto sono annullabili, senza eccezioni legate al valore o alla natura dell’atto. La rappresentanza spetta al tutore. È pacifico che anche l’interdetto de facto (soggetto che versa in stato di incapacità prima della pronuncia giudiziale) benefici della tutela del co. 2 (incapacità naturale).
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Interdetto legale (art. 32 c.p.): deriva da condanna penale e produce gli stessi effetti dell’interdizione giudiziale per la durata della pena.
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Inabilitato (artt. 415–432 c.c.): l’inabilitato può compiere gli atti di ordinaria amministrazione autonomamente; per gli atti di straordinaria amministrazione necessità dell’assistenza del curatore. I contratti di straordinaria amministrazione conclusi senza tale assistenza sono annullabili.
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Beneficiario di amministrazione di sostegno (L. 6/2004): la limitazione della capacità dipende in modo specifico dal decreto del giudice tutelare. La Cassazione ha chiarito che l’annullabilità degli atti compiuti dal beneficiario opera nei termini delineati dal decreto istitutivo (v. § 5.2).
2.3 Incapacità naturale: il richiamo all’art. 428 c.c. Il co. 2 dell’art. 1425 non ridisciplina ex novo il fenomeno ma rinvia integralmente alle “condizioni stabilite dall’art. 428 c.c.”. Ne consegue che:
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Per i contratti a titolo oneroso: l’annullamento è subordinato alla prova (i) dell’incapacità di intendere o di volere al momento della stipula, (ii) del grave pregiudizio che l’atto ha arrecato all’incapace (requisito desunto dalla lettura evolutiva dell’art. 428 da parte della Cassazione) oppure (iii) della malafede dell’altro contraente.
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Per i contratti a titolo gratuito: è sufficiente la prova dell’incapacità naturale, senza necessità di dimostrare malafede o pregiudizio.
2.4 Onere della prova nell’incapacità naturale. La prova è rigorosa e interamente a carico di chi agisce in annullamento. La Cassazione richiede che lo stato di incapacità sia dimostrato con riferimento al momento esatto della stipula e non per via di presunzioni generali; le condizioni patologiche precedenti o successive al contratto rilevano solo come indizi, non come prova diretta.
Analisi della norma
3.1 Differenze strutturali tra incapacità legale e naturale.
| Profilo | Incapacità legale (co. 1) | Incapacità naturale (co. 2) |
| Presupposto | Provvedimento giudiziale o minore età | Stato mentale al momento della stipula |
| Prova richiesta | Incapacità legale (atto giudiziale o anagrafica) | Rigorosa prova dello stato psichico alla data del contratto |
| Malafede controparte | Non richiesta | Necessaria per contratti onerosi; non necessaria per gratuiti |
| Legittimazione | Incapace (o suo rapp. legale); controparte no | Stesse regole (art. 1441 c.c.) |
| Prescrizione | 5 anni dalla cessazione incapacità (art. 1442 c.c.) | 5 anni dalla conclusione del contratto |
3.2 Il regime dell’inabilitato: atti di ordinaria vs. straordinaria amministrazione. La distinzione tra i due tipi di atti non è codificata in modo esaustivo: la giurisprudenza e la dottrina la ricostruiscono caso per caso, privilegiando il criterio economico (conservazione del patrimonio vs. disposizione). Sono atti di straordinaria amministrazione — e dunque richiedono l’assistenza del curatore — la vendita di immobili, le ipoteche volontarie, le fideiussioni, le transazioni su diritti disponibili di rilevante entità, l’assunzione di debiti.
3.3 Amministrazione di sostegno e capacità contrattuale. La L. 6/2004, integrando gli artt. 404–413 c.c., ha introdotto uno strumento di protezione graduabile e personalizzabile. Il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti non compresi nel decreto istitutivo: la limitazione è, dunque, specifica e non generale. I contratti rientranti nell’ambito degli atti riservati all’amministratore, se compiuti autonomamente dal beneficiario, sono annullabili. La Cassazione ha precisato (Cass. Sez. 1, n. 3941/2025) che la disciplina dell’ADS opera per i contratti che ricadono nel perimetro del decreto anche quando la misura sia stata disposta per ragioni di “debolezza” non coincidenti con una vera e propria incapacità di intendere o di volere.
3.4 Il regime del minore emancipato. L’emancipazione (art. 390 c.c.) abilita il minore agli atti di ordinaria amministrazione in piena autonomia; per quelli di straordinaria amministrazione necessità dell’autorizzazione del giudice tutelare (art. 394 c.c.). I contratti di straordinaria amministrazione stipulati senza autorizzazione sono annullabili, con legittimazione del minore e del suo curatore.
3.5 Incapacità sopravvenuta vs. incapacità al momento della stipula. L’art. 1425 co. 2 richiede che l’incapacità naturale ricorra al momento della stipula. Un’incapacità sopravvenuta — che intervenga dopo la conclusione del contratto — non inficia la validità dell’accordo già perfezionato, ma può rilevare ai fini dell’esecuzione (es. in materia di adempimento o inadempimento).
Coordinamento normativo
| Norma | Contenuto | Rapporto con l’art. 1425 |
| Art. 2 c.c. | Maggiore età — capacità di agire | Presupposto dell’incapacità legale del minore |
| Artt. 414–432 c.c. | Interdizione e inabilitazione | Fonte dell’incapacità legale; art. 1425 co. 1 ne è il riflesso contrattuale |
| Artt. 404–413 c.c. + L. 6/2004 | Amministrazione di sostegno | Disciplina l’incapacità selettiva del beneficiario ADS |
| Art. 390 c.c. | Emancipazione del minore | Limita la portata dell’incapacità legale per il minore emancipato |
| Art. 428 c.c. | Annullabilità atti per incapacità naturale | Richiamato espressamente dall’art. 1425 co. 2; ne fissa i requisiti |
| Art. 1441 c.c. | Legittimazione all’azione di annullamento | Sez. IV — l’incapace e il suo rapp. legale; non la controparte |
| Art. 1442 c.c. | Prescrizione quinquennale dell’azione | Sez. IV — decorre dalla cessazione dell’incapacità per legale; dal contratto per naturale |
| Art. 1444 c.c. | Convalida dell’atto annullabile | Possibile dopo la cessazione dell’incapacità |
| Art. 1443 c.c. | Obbligo restitutorio del minore | Limita la restituzione al vantaggio conseguito (salvo raggiri ex art. 1426) |
Giurisprudenza
Incapacità naturale: presupposti e onere della prova
Cass. Sez. 2, n. 24435 del 1° aprile 2025 — Leading case recente sull’onere probatorio nell’annullamento per incapacità naturale ex artt. 1425 co. 2 e 428 c.c.: la Corte afferma che, per l’accoglimento della domanda, è necessaria una prova rigorosa dell’incapacità, che deve essere riferita al momento esatto della stipula del contratto. Non è sufficiente dimostrare una condizione patologica pregressa o successiva; occorre che la prova attenga alla concreta situazione psichica al momento del perfezionamento del negozio. Il ricorso viene accolto e la sentenza di merito cassata per non aver eseguito questa verifica con il necessario rigore.
Cass. Sez. 2, n. 24801 del 5 luglio 2022 — La sentenza affronta l’annullabilità per incapacità naturale (artt. 428 e 1425 co. 2 c.c.) nell’ambito di una compravendita immobiliare, esaminando il requisito della malafede del contraente capace. La Corte precisa che la malafede non consiste nella conoscenza effettiva dello stato di incapacità, ma è integrata anche dalla semplice conoscibilità, cioè dalla possibilità, usando l’ordinaria diligenza, di rendersi conto che l’altro contraente versava in uno stato di alterazione psichica.
Cass. Sez. 2, n. 27061 del 13 settembre 2018 — Vendita immobiliare; annullamento per incapacità naturale. La Corte applica la regola del doppio requisito (incapacità + malafede del contraente capace) per i contratti a titolo oneroso e ribadisce che i due elementi devono coesistere al momento della stipula; la cessazione dello stato patologico dopo la conclusione del contratto non sana il vizio.
Cass. Sez. 2, n. 27489 del 25 settembre 2019 — La Corte precisa che la malafede rilevante ai fini dell’annullamento per incapacità naturale non richiede la prova di una condotta fraudolenta dell’altro contraente; è sufficiente la scientia o la scibilità dell’incapacità. La sentenza enuncia il principio in termini netti: «per l’annullamento del contratto è sufficiente la malafede dell’altro contraente, intesa come conoscenza o conoscibilità dello stato di incapacità».
Cass. Sez. Lavoro, n. 4176 del 2021 — La pronuncia affronta l’incapacità naturale nel contesto di atti dismissivi in materia lavoristica (transazione), confermando che l’art. 428 c.c. — richiamato dall’art. 1425 co. 2 — si applica anche ai negozi unilaterali e agli atti dispositivi di diritti e che i requisiti restano i medesimi (incapacità + malafede o, per atti gratuiti, sola incapacità).
Cass. Sez. 6, n. 7816 del 30 gennaio 2018 — Ordinanza in tema di contratto concluso in stato di incapacità: la Corte ribadisce che il riferimento combinato degli artt. 428 e 1425 co. 2 c.c. delinea una fattispecie in cui l’incapacità non deve essere totale e permanente ma è sufficiente che, al momento della stipula, il soggetto fosse privo della necessaria lucidità mentale. Il vizio è rilevante anche quando la condizione sia temporanea (es. acuta crisi depressiva, assunzione di farmaci sedativi, episodio di delirio febbrile).
Cass. Sez. 2, n. 27505 del 12 luglio 2016 — La sentenza esclude l’annullamento per carenza di prova sulla sussistenza dell’incapacità al momento della stipula, ribadendo il principio che la prova testimoniale e le perizie mediche successive all’atto rilevano solo come indizi e devono essere valutate con particolare cautela: il giudice di merito deve accertare lo stato psichico alla data del contratto, non una condizione patologica generica.
Amministrazione di sostegno e contratti: il raccordo con l’art. 1425 c.c.
Cass. Sez. 1, n. 3941 del 9 gennaio 2025 — La pronuncia affronta il rapporto tra la disciplina dell’ADS (artt. 404–413 c.c. e L. 6/2004) e la capacità negoziale del beneficiario. La Corte chiarisce che il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti non contemplati dal decreto istitutivo; per gli atti che il decreto attribuisce all’amministratore (o per i quali richiede l’assistenza), i contratti conclusi autonomamente dal beneficiario sono annullabili. La misura di protezione assorbe il presupposto dell’incapacità legale ex art. 1425 co. 1 per il perimetro degli atti riservati.
Casistica di merito — annullamento per incapacità naturale
Trib. Larino, n. 119 del 29 febbraio 2024 — Compravendita immobiliare. Il Tribunale accerta l’incapacità naturale dell’alienante al momento del rogito attraverso documentazione medica coeva e testimonianze, e pronuncia l’annullamento del contratto. La sentenza sottolinea che la documentazione sanitaria contemporanea alla stipula (cartelle cliniche, certificati del medico curante) ha valore probatorio particolarmente pregnante.
Trib. Catania, n. 2825 del 29 maggio 2025 — Annullabilità per incapacità di intendere e di volere (artt. 428 e 1425 c.c.) nell’ambito di una vendita immobiliare. Il Tribunale ammette la prova per testi e dispone CTU psichiatrica, confermando che la perizia medico-legale deve ricostruire lo stato mentale alla data del contratto e non limitarsi a descrivere la patologia in astratto. La domanda viene accolta.
Trib. Milano, n. 5078 del 22 giugno 2025 — Annullamento di transazione per incapacità naturale: il Tribunale esclude la sussistenza dell’incapacità e rigetta la domanda. La pronuncia è rilevante perché precisa che lo stress negoziale, l’ansia da firma o la condizione di debolezza economica non integrano lo stato di incapacità di intendere o di volere richiesto dall’art. 1425 co. 2; occorre una vera e propria alterazione delle facoltà cognitive o volitive.
Trib. Castrovillari, n. 1135 del 20 giugno 2025 — Rigetta la domanda di annullamento del contratto preliminare e del contratto di mediazione per incapacità naturale. La pronuncia enuncia chiaramente il regime dell’onere della prova: chi agisce in annullamento deve allegare e provare sia l’incapacità sia — per i contratti onerosi — la malafede della controparte; la mera allegazione di una condizione patologica non è sufficiente.
C. App. Genova, n. 1349 del 15 dicembre 2025 — La Corte decide la domanda di annullamento di un contratto di mantenimento e di una procura generale per asserita incapacità di intendere e volere del dante causa. La pronuncia richiama il principio di coordinamento tra art. 1425 co. 2 e art. 428 c.c. e rileva che, trattandosi di negozio a titolo oneroso (contratto di mantenimento), la sola incapacità non basta: occorre altresì la prova della malafede del beneficiario della prestazione.
C. App. Brescia, n. 370 del 8 aprile 2024 — Esclude l’annullamento per incapacità naturale per difetto di prova rigorosa dello stato mentale alla data del contratto, pur in presenza di una condizione di declino cognitivo progressivo documentata. La Corte sottolinea che il declino cognitivo progressivo non è di per sé equiparabile all’incapacità al momento della stipula: va dimostrata l’incapacità in quel preciso istante.
Trib. Reggio Emilia, n. 173 del 20 febbraio 2025 — Annullamento di contratti di installazione di protesi in soggetto in condizione di vulnerabilità cognitiva. Il Tribunale applica l’art. 428 co. 2 c.c. (richiamato dall’art. 1425 co. 2) e accoglie la domanda, valorizzando la coincidenza temporale tra la patologia documentata e la data dei contratti, nonché la circostanza che il fornitore era al corrente delle condizioni del paziente.
Casistica pratica
Caso 1 — Vendita immobiliare da parte di soggetto affetto da demenza senile in fase avanzata. Il figlio dell’anziano alienante agisce in annullamento del rogito: dovrà provare (i) lo stato di incapacità di intendere o di volere alla data del rogito (CTU psichiatrica forense con esame della cartella clinica, testimonianze del medico curante e dei familiari) e (ii) la malafede del compratore (es. conoscenza pregressa della patologia, anomalie del prezzo). Il termine quinquennale ex art. 1442 c.c. decorre dalla data del contratto.
Caso 2 — Contratto di mutuo stipulato da interdetto senza il tutore. Il contratto è annullabile ex art. 1425 co. 1 c.c. senza ulteriori prove; la banca non può eccepire la propria buona fede. Il tutore agisce in annullamento entro cinque anni dall’interdizione (o dalla successiva cessazione). Attenzione: se l’interdizione è pronunciata dopo la stipula del contratto, il contratto non è automaticamente annullabile ex co. 1; potrà esserlo ex co. 2 se al momento della stipula sussisteva incapacità naturale.
Caso 3 — Contratto di fideiussione di importo elevato concluso da inabilitato senza il curatore. La fideiussione è atto di straordinaria amministrazione. Senza l’assistenza del curatore, il contratto è annullabile su istanza dell’inabilitato o del curatore; il termine ex art. 1442 c.c. decorre dalla cessazione dell’inabilitazione. Il creditore non può agire in esecuzione nei confronti dell’inabilitato fin quando il contratto non è convalidato o passato il termine di prescrizione dell’azione.
Caso 4 — Beneficiario ADS che stipula un mutuo non previsto dal decreto istitutivo. Se il decreto del giudice tutelare non menzionava il mutuo tra gli atti per i quali è necessaria l’autorizzazione o l’intervento dell’amministratore, il beneficiario ha pienamente agito nell’ambito della propria residua capacità e il contratto è valido. Se invece il decreto riservava all’amministratore ogni atto eccedente l’ordinaria amministrazione, il contratto è annullabile ex art. 1425 c.c. (in combinazione con L. 6/2004 e artt. 404 ss. c.c.).
Caso 5 — Transazione stipulata da soggetto sotto l’effetto di farmaci sedativi. La difesa allega uno stato temporaneo di incapacità naturale al momento della firma. La prova è difficile ma non impossibile: è necessario documentare la somministrazione del farmaco e la sua incidenza sulle facoltà cognitive attraverso perizia tossicologica o psichiatrica. Il Trib. Milano n. 5078/2025 ricorda che la sola tensione emotiva o il disagio psicologico non bastano.
Note
[1] La dottrina tradizionale distingueva tra incapacità assoluta (interdetto: privazione totale della capacità di agire) e incapacità relativa (inabilitato e minore emancipato: capacità limitata agli atti di ordinaria amministrazione). Con l’introduzione dell’ADS (L. 6/2004), la categoria si è arricchita di un tertium genus a geometria variabile, in cui i limiti della capacità dipendono dal singolo decreto.
[2] Il regime dell’annullabilità per incapacità naturale ha subìto un’evoluzione giurisprudenziale significativa: la Cassazione ha progressivamente affinato il concetto di malafede del contraente capace, che oggi comprende tanto la conoscenza effettiva quanto la conoscibilità (con ordinaria diligenza) dello stato di incapacità dell’altro contraente.
[3] Il coordinamento tra art. 1425 co. 1 e artt. 414 ss. c.c. solleva un problema cronologico: il contratto concluso prima della pronuncia di interdizione non è annullabile ex co. 1 (difettando il titolo legale al momento della stipula), ma potrà esserlo ex co. 2 se si prova l’incapacità naturale pregressa. La pronuncia di interdizione giudiziale ha efficacia costitutiva (non dichiarativa): retroagisce al momento in cui la causa dell’interdizione si è manifestata solo ai fini degli atti compiuti in tale periodo, se si prova l’incapacità naturale (art. 427 c.c.).
Art. 1426 c.c. — Raggiri usati dal minore
Testo normativo vigente
Art. 1426 c.c. — Raggiri usati dal minore
Il contratto non è annullabile, se il minore ha con raggiri occultato la sua minore età; ma la semplice dichiarazione da lui fatta di essere maggiorenne non è di ostacolo all’impugnazione del contratto.
(Testo vigente al 27 luglio 2026 — nessuna modifica successiva all’entrata in vigore del Codice)
Inquadramento sistematico
L’art. 1426 c.c. introduce un’eccezione al regime generale dell’annullabilità del contratto del minore sancito dall’art. 1425 co. 1. La ratio della norma è duplice:
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Tutela del contraente in buona fede: chi è stato indotto a contrarre da una condotta fraudolenta del minore non merita la stessa protezione che spetta a chi ha contrattato consapevole dell’incapacità.
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Divieto di venire contra factum proprium: il minore che ha agito in modo doloso per occultare la propria incapacità non può poi avvalersi di quella stessa incapacità per ottenere l’annullamento del contratto.
La norma opera sul solo piano dell’annullabilità: non incide sulle restituzioni (la disciplina dell’art. 1443 c.c. rimane ferma), né trasforma l’atto in pienamente valido; semplicemente, paralizza l’azione di annullamento.
Corrispondenza nell’ordinamento comparato. La regola trova analoghe previsioni negli ordinamenti di civil law (cfr. art. 1308 Code civil francese; § 109 BGB); è ricollegata al principio generale che la tutela dell’incapace non può essere strumento di danno per chi ha agito in buona fede.
Analisi della norma
3.1 Il concetto di “raggiri”. La norma richiede che il minore abbia usato raggiri — non semplici menzogne verbali — per occultare la propria minore età. Il secondo periodo dell’articolo è al riguardo decisivo: «la semplice dichiarazione da lui fatta di essere maggiorenne non è di ostacolo all’impugnazione del contratto». Ne consegue che:
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La sola dichiarazione verbale o scritta di essere maggiorenne non è sufficiente ad integrare il raggiro ostatico all’annullamento;
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Occorre qualcosa di più: un comportamento attivo e fraudolento, come la produzione di documenti falsi, l’alterazione della data di nascita, il ricorso a identità altrui, l’esibizione di falsi certificati anagrafici o di un documento d’identità contraffatto.
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Il confine tra “semplice dichiarazione” e “raggiro” è valutazione di fatto rimessa al giudice di merito.
3.2 L’elemento soggettivo del minore. La norma non richiede espressamente il dolo del minore nel senso tecnico dell’art. 1439 c.c.; tuttavia la condotta fraudolenta presupposta dall’art. 1426 implica almeno la coscienza e volontà di occultare la propria minore età. Il minore che abbia agito con recklessness (colpa grave) senza piena consapevolezza del raggiro potrebbe essere valutato diversamente dal giudice.
3.3 Rapporto con l’art. 1443 c.c. (restituzioni). Anche quando i raggiri del minore precludono l’annullamento, la disciplina restitutoria non muta: il contratto resta valido, ma il minore conserva i benefici economici dell’atto (compatibilmente con l’art. 1443, che già li limita al vantaggio effettivamente conseguito). In pratica, il minore raggiratore non guadagna di più rispetto al minore che non ha raggirato: semplicemente, non può sciogliersi dal vincolo.
3.4 Incidenza sulla responsabilità genitoriale. I genitori esercenti la responsabilità genitoriale non sono responsabili per i raggiri del figlio minore che ha contrattato autonomamente senza il loro consenso; tuttavia, qualora abbiano omesso la dovuta vigilanza, potrebbero rispondere ai sensi dell’art. 2048 c.c. (responsabilità genitoriale) nei confronti del terzo che abbia subito un danno dalla condotta del minore.
3.5 Contratti telematici e dichiarazione dell’età. Nella prassi del commercio elettronico, la dichiarazione di essere maggiorenne mediante la spunta di un flag o la compilazione di un form è qualificata come semplice dichiarazione e non come raggiro, ai sensi del secondo periodo dell’art. 1426: il minore può comunque agire in annullamento. Per la configurazione del raggiro occorre qualcosa di più: la creazione di un account con dati falsi di un adulto, il ricorso a mezzi di pagamento intestati a terzi maggiorenni, l’uso di un documento d’identità altrui.
Coordinamento normativo
| Norma | Contenuto | Rapporto con l’art. 1426 |
| Art. 1425 co. 1 c.c. | Annullabilità per incapacità legale del minore | Art. 1426 è eccezione alla regola generale |
| Art. 1439 c.c. | Dolo come vizio del consenso | Art. 1426 non richiede il dolo in senso tecnico; è una fattispecie autonoma |
| Art. 1443 c.c. | Obbligo restitutorio del minore limitato al vantaggio conseguito | Sopravvive anche quando i raggiri precludono l’annullamento |
| Art. 1441 c.c. | Legittimazione all’azione di annullamento | Il minore raggiratore perde la legittimazione; la norma opera come eccezione sostanziale |
| Art. 2048 c.c. | Responsabilità dei genitori per i figli minori | I raggiri del minore possono integrare illecito risarcibile ex 2048 c.c. in capo ai genitori |
| Art. 1337 c.c. | Responsabilità precontrattuale | Il comportamento del minore raggiratore può integrare violazione dei doveri di buona fede precontrattuale |
| D.Lgs. 206/2005 (Codice del Consumo), art. 45 ss. | Contratti a distanza e tutela del consumatore | Il minore che conclude contratti online difficilmente può opporre la propria incapacità senza qualcosa più di una semplice dichiarazione di età |
Giurisprudenza
Raggiri del minore: standard richiesto
Cass. Sez. 6, n. 31731 del 21 aprile 2021 — La pronuncia, pur riguardando l’art. 1439 c.c. (dolo viziante il consenso), enuncia principi di diritto rilevanti per l’art. 1426: la distinzione tra semplice influenza psicologica e raggiri o artifici causalmente determinanti del contratto è il medesimo discrimine che l’art. 1426 traccia tra la semplice dichiarazione di essere maggiorenne (non sufficiente) e i raggiri veri e propri (ostativi all’annullamento). La Cassazione ribadisce che la condotta deve essere attiva e fraudolenta, idonea a trarre in errore un contraente di normale diligenza.
Casistica pratica
Caso 1 — Minore che esibisce documento d’identità falsificato per concludere un contratto di locazione. Il locatore che abbia richiesto e ottenuto il documento non può agire in annullamento del contratto: i raggiri del minore (alterazione del documento d’identità) soddisfano il requisito dell’art. 1426 e precludono l’impugnazione. Tuttavia, il locatore potrà agire per risarcimento del danno ex art. 2048 c.c. nei confronti dei genitori, se il minore era ancora soggetto alla loro responsabilità.
Caso 2 — Minore che clicca “Dichiaro di avere più di 18 anni” su una piattaforma di e-commerce. La semplice dichiarazione digitale non integra raggiro: il minore potrà agire in annullamento del contratto (es. di acquisto di beni o abbonamenti) ex art. 1425 co. 1 c.c., con effetto restitutorio limitato al vantaggio conseguito ex art. 1443 c.c.
Caso 3 — Minore che usa il profilo e le credenziali del genitore maggiorenne per concludere contratti online. La giurisprudenza di merito tende a qualificare questa condotta come raggiro (uso di identità altrui): l’art. 1426 c.c. opera come eccezione all’annullabilità. Il genitore potrà essere chiamato a rispondere dei contratti così conclusi se ha omesso di proteggere adeguatamente le proprie credenziali di accesso.
Caso 4 — Minore prossimo alla maggiore età che tace la propria età senza dichiarare alcunché. Il mero silenzio non integra raggiro ai sensi dell’art. 1426; al massimo potrà rilevare come reticenza in sede di responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c. L’annullamento rimane possibile.
Caso 5 — Minore raggiratore e azione di riduzione ex art. 2932 c.c. Se il contratto non è annullabile per i raggiri del minore e il minore inadempiente, il contraente capace potrà agire per l’esecuzione del contratto o per il risarcimento del danno; il minore non potrà opporre la propria incapacità come scudo contro l’esecuzione.
Note
[1] La norma non è stata modificata dal Codice del 1942 ad oggi e non è stata toccata dalla riforma del diritto di famiglia del 1975 (L. 151/1975) né dalla L. 6/2004. Il suo ambito applicativo, tuttavia, è stato progressivamente ridefinito dalla giurisprudenza in relazione all’evoluzione dei mezzi di contrattazione, in particolare del commercio elettronico.
[2] Sul piano comparatistico, l’art. 1426 c.c. è più restrittivo del modello anglosassone (estoppel by conduct), che tende a operare anche sulla base della mera dichiarazione mendace dell’età da parte del minore. Nel sistema italiano, la dichiarazione verbale o scritta è espressamente dichiarata insufficiente dal secondo periodo della norma.
[3] Il coordinamento con il diritto europeo dei contratti (Principi UNIDROIT; DCFR) mostra che la soluzione italiana — semplice dichiarazione non preclude l’annullamento; raggiri attivi sì — è sostanzialmente allineata agli standard internazionali, pur con alcune differenze di dettaglio nell’identificazione della soglia del raggiro.
Tavola sinottica dei precedenti citati
| N. | Autorità | Sezione | Numero | Anno | Norma | Massima sintetica |
| 1 | Cass. | Sez. 2 | 24435 | 2025 | Art. 1425 co. 2 | Prova rigorosa dell’incapacità al momento esatto della stipula |
| 2 | Cass. | Sez. 1 | 3941 | 2025 | Art. 1425 + L. 6/2004 | ADS: annullabilità degli atti riservati al decreto istitutivo |
| 3 | Cass. | Sez. 2 | 24801 | 2022 | Art. 1425 co. 2 + 428 | Malafede = conoscenza o conoscibilità dello stato di incapacità |
| 4 | Cass. | Sez. Lav. | 4176 | 2021 | Art. 1425 co. 2 + 428 | Incapacità naturale applicabile anche ad atti dismissivi in materia lavoristica |
| 5 | Cass. | Sez. 6 | 31731 | 2021 | Art. 1426 (per analogia) | Distinzione tra semplice dichiarazione e raggiri attivi — medesimo discrimine dell’art. 1426 |
| 6 | Cass. | Sez. 2 | 27489 | 2019 | Art. 1425 co. 2 + 428 | Malafede sufficiente: scientia o scibilità dell’incapacità |
| 7 | Cass. | Sez. 2 | 27061 | 2018 | Art. 1425 co. 2 + 428 | Doppio requisito: incapacità + malafede coesistenti alla data del contratto |
| 8 | Cass. | Sez. 6 | 7816 | 2018 | Art. 1425 co. 2 + 428 | Incapacità temporanea sufficiente (acuta crisi psichica, farmaci) |
| 9 | Cass. | Sez. 2 | 27505 | 2016 | Art. 1425 co. 2 | Perizie mediche successive: valore indiziario, non prova diretta |
| 10 | Trib. Catania | Sez. Civ. | 2825 | 2025 | Art. 1425 co. 2 | CTU psichiatrica deve ricostruire lo stato mentale alla data del contratto |
| 11 | Trib. Milano | Sez. XV | 5078 | 2025 | Art. 1425 co. 2 | Stress negoziale e debolezza economica non integrano incapacità naturale |
| 12 | Trib. Castrovillari | Sez. Civ. | 1135 | 2025 | Art. 1425 co. 2 | Rigetto: onere su chi agisce di provare incapacità + malafede |
| 13 | Trib. Reggio Emilia | Sez. II | 173 | 2025 | Art. 1425 co. 2 + 428 | Coincidenza temporale patologia/contratto + conoscenza del fornitore: annullamento accolto |
| 14 | C. App. Genova | Sez. III | 1349 | 2025 | Art. 1425 co. 2 + 428 | Contratto di mantenimento oneroso: sola incapacità non basta; necessaria malafede |
| 15 | C. App. Brescia | Sez. I | 370 | 2024 | Art. 1425 co. 2 | Declino cognitivo progressivo ≠ incapacità al momento della stipula: rigetto |
| 16 | Trib. Larino | Sez. Civ. | 119 | 2024 | Art. 1425 co. 2 | Documentazione sanitaria coeva: valore probatorio pregnante; annullamento accolto |