Abuso d’ufficio abrogato? Per il magistrato l’illecito disciplinare resta: niente favor rei (Cass. SU 260/2026)

Corte Suprema di Cassazione, Sezioni Unite Civili, sentenza n. 260/2026 (udienza pubblica 7 ottobre 2025, pubblicata il 5 gennaio 2026), R.G. n. 8619/2025 — Primo Pres. Pasquale D’Ascola, Rel. Augusto Tatangelo.

Il principio di diritto

In tema di responsabilità disciplinare dei magistrati, l’illecito è riconducibile al genus di quelli amministrativi: non trova quindi applicazione il principio del favor rei di cui all’art. 2 cod. pen., sicché la sopravvenuta abrogazione del reato di abuso d’ufficio non opera retroattivamente in sede disciplinare né elide l’illecito che quella condotta integra. L’obbligo di astensione rilevante ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. c), d.lgs. 109/2006 non è limitato alle ipotesi degli artt. 51 cod. proc. civ. e 36-37 cod. proc. pen., ma sussiste in ogni caso in cui sia ravvisabile un interesse proprio del magistrato o di un suo prossimo congiunto: incorre nell’illecito il magistrato che consapevolmente non si astiene da procedimenti che coinvolgono soggetti con i quali intrattiene un abituale rapporto di frequentazione, essendo sufficiente la consapevolezza delle circostanze di fatto che impongono l’astensione e a nulla rilevando che l’atto sia stato effettivamente condizionato da tale rapporto.

Il fatto

La Sezione Disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura (sentenza n. 19/2025) aveva riconosciuto un magistrato responsabile di plurimi illeciti disciplinari, irrogandogli la sanzione della rimozione. Gli addebiti riguardavano, in sintesi, l’aver commesso il reato di abuso d’ufficio (art. 323 cod. pen., poi abrogato) per omessa astensione — quale componente del collegio del tribunale fallimentare — da procedure in cui erano nominati curatori o commissari un avvocato legato al magistrato da un rapporto di amicizia quasi ventennale e la moglie di questi; la violazione dei doveri di imparzialità e correttezza; nonché la violazione delle regole tabellari, per aver emesso, quale GIP/GUP ormai prossimo al trasferimento ad altro tribunale e in periodo di congedo feriale, provvedimenti di liquidazione e di nomina di professionisti.

Il magistrato ricorreva alle Sezioni Unite con diciannove motivi, incentrati soprattutto sulla tesi della natura sostanzialmente penale della sanzione disciplinare e sull’applicabilità del principio di retroattività della norma più favorevole in conseguenza dell’abrogazione dell’abuso d’ufficio.

La motivazione

Le Sezioni Unite disattendono la gran parte dei motivi. Le sanzioni disciplinari dei magistrati non sono assimilabili a quelle penali, avendo diversa finalità e tutelando anche interessi generali della collettività; poiché l’illecito è di natura amministrativa, non opera il favor rei e l’abolitio criminis dell’abuso d’ufficio (ad opera dell’art. 1 l. 114/2024) non incide retroattivamente sull’illecito disciplinare (in continuità con Cass. S.U. 22758/2025). È esclusa la violazione del ne bis in idem, configurandosi il concorso formale tra l’illecito consistente nella commissione del reato e quello di violazione dell’obbligo di astensione, fattispecie distinte a tutela di beni giuridici diversi. Le Sezioni Unite ribadiscono inoltre che l’obbligo di astensione copre anche i rapporti di amicizia e di frequentazione abituale, essendo sufficiente la consapevolezza delle circostanze di fatto che lo impongono.

Vengono invece accolti il dodicesimo e il tredicesimo motivo, relativi al capo di incolpazione “M” (violazione delle regole tabellari). Il provvedimento tabellare era oggettivamente equivoco e, correttamente interpretato, non integra la contestata violazione: il posto di GIP/GUP non poteva ritenersi privo di titolare prima dell’effettiva presa di possesso del magistrato nel nuovo ufficio, ed è comunque consentito al giudice in congedo feriale redigere e depositare provvedimenti relativi al ruolo di cui è ancora assegnatario. Poiché l’accoglimento riguarda uno dei capi di incolpazione, cadono la valutazione complessiva della gravità degli illeciti e la conseguente determinazione della sanzione — con assorbimento dei motivi diciottesimo e diciannovesimo, dedicati proprio alla rimozione. La sentenza è cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Sezione Disciplinare del CSM in diversa composizione, che dovrà rideterminare la sanzione secondo il criterio della proporzionalità.

Implicazioni pratiche

Sul piano dei principi, la decisione fissa due punti di rilievo generale. Il primo: l’abrogazione dell’abuso d’ufficio non “cancella” le conseguenze disciplinari della condotta. La responsabilità disciplinare dei magistrati segue regole proprie, sganciate dal favor rei penale, e resta ferma anche dove il fatto non costituisce più reato. Il secondo: l’obbligo di astensione è ampio, non tipizzato nelle sole ipotesi codicistiche, e comprende amicizie e frequentazioni abituali, a prescindere dall’effettivo condizionamento dell’atto e da un intento trasgressivo specifico.

Sul piano dell’esito, il parziale accoglimento offre un promemoria operativo alla difesa: anche a fronte di illeciti gravi confermati, la rimozione — la sanzione più severa — non è automatica. La caducazione di un singolo capo di incolpazione travolge l’intera valutazione di gravità e impone di rideterminare la sanzione secondo proporzionalità. Contestare puntualmente ogni addebito, e non solo il nucleo dell’accusa, può quindi incidere sull’entità della sanzione anche quando la responsabilità di fondo resta accertata.

Provvedimento integrale: scarica il PDF

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