Comodato senza termine: se l’uso non ha una durata predeterminata è precario e revocabile ad nutum (Cass. 11135/2026)
Corte di Cassazione, Terza Sezione Civile, ordinanza n. 11135/2026, pubblicata il 25 aprile 2026 (R.G.N. 21009/2022) — camera di consiglio del 17 febbraio 2026, Presidente Lina Rubino.
Il principio di diritto
«Nel contratto di comodato il termine finale può, a norma dell’art. 1810 cod. civ., risultare dall’uso cui la cosa deve essere destinata, se tale uso abbia in sé connaturata una durata predeterminata nel tempo, mentre in mancanza di particolari prescrizioni di durata, ovvero di elementi certi ed oggettivi che consentano “ab origine” di prestabilirla, l’uso corrispondente alla generica destinazione dell’immobile configura un comodato a tempo indeterminato e, perciò, a titolo precario, e, dunque, revocabile “ad nutum” da parte del comodante».
Il fatto
Nell’ambito di una controversia sul rilascio di un immobile concesso in comodato e destinato a studio professionale, il comodatario sosteneva di esserne divenuto possessore per interversione e chiedeva, in via riconvenzionale, il rimborso delle spese per lavori eseguiti sul bene e dei tributi (ICI/IMU) versati. Il Tribunale qualificava il comodato come a uso determinato; la Corte d’appello di Salerno, in riforma, lo qualificava come precario. Il comodatario ricorreva per cassazione con una pluralità di motivi.
La motivazione
Sulla qualificazione del contratto, la censura è infondata: la Corte d’appello ha correttamente ravvisato un comodato precario. Il termine finale ex art. 1810 c.c. può desumersi dall’uso solo se questo ha in sé una durata predeterminata nel tempo; in mancanza di prescrizioni di durata o di elementi certi e oggettivi che consentano ab origine di prestabilirla, l’uso corrispondente alla generica destinazione dell’immobile configura un comodato a tempo indeterminato, precario e revocabile ad nutum. La destinazione a studio professionale o ad attività commerciale non basta a rendere il comodato a tempo determinato, pena l’assurda conclusione di un comodato “perpetuo” che esproprierebbe di fatto il comodante.
I restanti motivi (prescrizione della domanda di restituzione, vizi di motivazione, mancata ammissione di prove) sono inammissibili o infondati, perché non colgono la ratio decidendi o evocano la previgente formulazione dell’art. 360, n. 5, c.p.c., risolvendosi in «non motivi». È invece fondato il motivo con cui si denuncia l’omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c.: la Corte d’appello, nel decidere sulla domanda riconvenzionale, si era pronunciata soltanto sulle spese per lavori e miglioramenti, trascurando la distinta pretesa di rimborso dei tributi (ICI) versati dal comodatario.
Esito: accoglie il motivo relativo all’omessa pronuncia (assorbiti i motivi sulle spese, disattesi i restanti) e cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d’appello di Salerno in diversa composizione.
Implicazioni pratiche
Il comodato di immobile privo di un termine e di un uso a durata predeterminata è precario, e il comodante può chiederne la restituzione ad nutum: la destinazione a uso professionale o commerciale non vale, da sola, a fissare un termine implicito. Sul piano processuale, il giudice che, respingendo una domanda riconvenzionale composita, si pronuncia solo su una delle voci (le spese per lavori) e ne trascura un’altra (il rimborso dei tributi) incorre in omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., con conseguente cassazione della decisione su quel punto.
Provvedimento integrale: scarica il PDF