Aspettativa retribuita per dottorato riservata al rapporto a tempo indeterminato (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 1070 del 10.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’aspettativa retribuita in caso di ammissione a corsi di dottorato di ricerca, prevista dall’art. 2 della legge n. 476 del 1984, come modificato dall’art. 52, comma 57, della legge n. 448 del 2001, è riservata dal legislatore al solo rapporto a tempo indeterminato. Tale limitazione si desume dal riferimento alla prosecuzione del rapporto, per un periodo minimo di durata, dopo il conseguimento del dottorato. La restrizione non contrasta con il principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell’accordo quadro allegata alla direttiva 1999/70/CE quando non vi sia compatibilità fra la condizione risolutiva prevista dalla stessa norma, giustificata da una legittima finalità, e la durata del contratto a termine, tale da non consentire, dopo il conseguimento del titolo, la prosecuzione almeno biennale del rapporto. Irrilevanti sono le vicende eventuali e sopravvenute rispetto alla natura a termine del rapporto al momento del riconoscimento del congedo.
Il Fatto
Un docente viene assunto dalla pubblica amministrazione con contratto a tempo determinato per un anno scolastico. Nel corso del rapporto gli viene riconosciuto il congedo straordinario per dottorato di ricerca, con il diritto agli emolumenti maturati in quel periodo.
Il giudice di primo grado accoglie la domanda del lavoratore. La Corte d’appello di Firenze respinge il gravame del Ministero e conferma la decisione. Il Ministero ricorre allora in Cassazione, deducendo la violazione della disciplina che riserva l’aspettativa retribuita ai dipendenti a tempo indeterminato. Il lavoratore resiste con controricorso e deposita memoria.
La Motivazione della Corte
La questione riguarda l’ambito soggettivo di applicazione dell’art. 2 della legge n. 476 del 1984, come modificato dall’art. 52, comma 57, della legge n. 448 del 2001. Si tratta di stabilire se l’aspettativa retribuita per dottorato spetti anche ai dipendenti legati da un contratto a termine.
La Corte richiama il proprio precedente Cass. Sez. L. n. 8414 del 2018, cui intende dare continuità. Da esso si desume che il legislatore ha riservato il beneficio al rapporto a tempo indeterminato, come dimostra il riferimento testuale alla prosecuzione del rapporto per un periodo minimo dopo il conseguimento del dottorato.
La limitazione non viola il principio di non discriminazione della clausola 4 dell’accordo quadro allegata alla direttiva 1999/70/CE. La condizione risolutiva prevista dalla norma è giustificata da una legittima finalità e risulta incompatibile con la durata del contratto a termine, che non consente la prosecuzione almeno biennale richiesta.
Non assumono rilievo le circostanze dedotte nella memoria, relative alla reiterazione dei contratti a termine fino all’assunzione in ruolo. Tali vicende sono eventuali e sopravvenute rispetto alla natura a termine del rapporto intrattenuto al momento del riconoscimento del congedo. Per il resto la Corte rinvia alla motivazione del precedente citato, ai sensi dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ..
Il ricorso è pertanto accolto e la sentenza impugnata cassata. La causa è decisa nel merito con il rigetto della domanda originaria, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ.. Le spese dell’intero processo sono integralmente compensate, perché l’interpretazione della Corte si è consolidata solo in epoca successiva alla presentazione del ricorso.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.