Prescrizione dei crediti del lavoratore decorre dalla cessazione del rapporto (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 1067 del 10.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della legge n. 92/2012 e del d.lgs. n. 23/2015, non è più assistito da un regime di stabilità reale, mancando i presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di adeguata tutela. Ne consegue che, per i diritti non ancora prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92/2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 cod. civ., dalla cessazione del rapporto di lavoro e resta sospeso in costanza dello stesso. La sospensione opera sull’intero trattamento retributivo, non essendo limitata alla sola retribuzione tabellare, poiché il diritto vivente sull’art. 36 Cost. non consente di distinguere tra minimi e superminimi.
Il Fatto
Il lavoratore aveva ottenuto dal tribunale la condanna di due società ferroviarie al pagamento delle differenze retributive maturate a titolo di scatti di anzianità per il periodo di apprendistato prestato, con decorrenza dallo scatto maturato nell’aprile 2008. Il giudice di primo grado aveva escluso lo scatto dell’aprile 2006 per prescrizione e aveva invece riconosciuto la sospensione della prescrizione degli scatti successivi a decorrere dal 18.7.2012, per effetto della mutata disciplina della stabilità introdotta dalla legge n. 92/2012.
La Corte d’Appello di Genova aveva rigettato il gravame delle società. Queste ultime hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo, dolendosi della decorrenza della prescrizione e sostenendo che la legge n. 92/2012 non avesse alterato il concetto di stabilità del rapporto di lavoro.
La Motivazione della Corte
La questione giuridica concerne la decorrenza del termine di prescrizione dei crediti retributivi del lavoratore subordinato dopo le riforme del mercato del lavoro. Le società ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione dell’art. 2948, n. 4, cod. civ. in combinato disposto con l’art. 18, commi 1 e 2, legge n. 300/1970, come modificato dalla legge n. 92/2012.
La Corte intende dare seguito al principio già affermato dalla sentenza n. 26246/2022, secondo cui il rapporto a tempo indeterminato, per come modulato dalla legge n. 92/2012 e dal d.lgs. n. 23/2015, difetta dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata. Il regime di stabilità viene individuato solo all’esito di una qualificazione definitiva del rapporto, attribuita dal giudice e dunque ex post. La varietà delle ipotesi di tutela contemplate nel rinnovato art. 18 legge n. 300/1970 e la concreta possibilità che esse non garantiscano il ripristino del rapporto in caso di illegittimo recesso evidenziano il venir meno della stabilità nella sua integralità.
Ne deriva che la prescrizione dei crediti del lavoratore decorre, in assenza di un regime di stabilità reale, dalla cessazione del rapporto e resta sospesa in costanza dello stesso. Il principio vale anche per i crediti di un lavoratore formalmente autonomo il cui rapporto sia successivamente riconosciuto come subordinato, nonché per quelli derivanti da incarichi dirigenziali, come affermato da Cass. n. 29981/2022.
La Corte respinge la tesi delle società ricorrenti, secondo cui la sospensione riguarderebbe solo la retribuzione tabellare quale espressione dell’art. 36 Cost. Il richiamo alla norma costituzionale contrasta con il diritto vivente: la disposizione garantisce due distinti diritti, alla retribuzione proporzionata e a quella sufficiente, che si integrano vicendevolmente, secondo quanto affermato da Cass. n. 24449/2016 e ribadito da Cass. n. 27711/2023. Sugli interi trattamenti retributivi percepiti in misura superiore ai minimi tabellari opera dunque la sospensione della prescrizione, essendo essi parte costitutiva dei diritti la cui azionabilità è sospesa in un rapporto privo di stabilità reale.
Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna delle società ricorrenti alle spese processuali e con attestazione della sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato ove dovuto.
Nota della Redazione
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