Trattamento economico ex ASSI e assegno ad personam: solo le voci fisse (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 20961 del 26.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di conservazione del trattamento economico del dipendente dell’ente soppresso transitato ex lege nei ruoli ministeriali, l’art. 23 quater, commi 5-9, d.l. n. 95/2012, convertito nella legge n. 135/2012, costituisce norma speciale rispetto alla disciplina generale dell’art. 31 d.lgs. n. 165/2001 e garantisce la conservazione del trattamento fondamentale e accessorio purché caratterizzato da fissità e continuità. Per escludere l’operatività della garanzia non basta che l’emolumento esuli dal trattamento fondamentale: occorre accertare che la voce retributiva sia certa nell’an e nel quantum. Il trattamento economico acquisito va determinato computando tutti i compensi fissi e continuativi spettanti in base alla contrattazione collettiva, quali corrispettivo delle mansioni svolte e attinenti alla professionalità della qualifica rivestita. Restano pertanto esclusi dall’assegno ad personam riassorbibile gli emolumenti a natura incentivante e variabile, correlati ai risultati conseguiti, nonché i premi assicurativi di natura previdenziale e integrativa. La denuncia di error in procedendo impone il rispetto degli oneri di specifica indicazione e allegazione degli atti richiamati.
Il Fatto
Alcuni lavoratori, già dipendenti di un ente pubblico soppresso con passaggio di funzioni al Ministero delle Politiche Agricole, avevano agito per il riconoscimento del diritto a includere nell’assegno ad personam riassorbibile il trattamento economico di professionalità previsto dalla contrattazione integrativa dell’ente per il 2003 e l’equivalente monetario dei premi delle polizze sanitarie integrative e per il caso di morte.
Il Tribunale aveva parzialmente accolto la domanda; la Corte d’appello, su impugnazione del Ministero, l’aveva rigettata integralmente. I lavoratori hanno proposto ricorso per cassazione con tre motivi: due di carattere processuale, uno sul computo delle voci nella base di calcolo dell’assegno.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo, che denunciava l’error in procedendo per il contrasto tra due conclusioni formulate dal Ministero in appello, è dichiarato inammissibile. La Corte richiama Cass. S.U. n. 8077/2012 e Cass. S.U. n. 25038/2013: anche quando il giudice di legittimità è giudice del fatto processuale, l’esercizio del potere di esame diretto degli atti resta subordinato al rispetto degli oneri degli artt. 366 n. 6 e 369 n. 4 cod. proc. civ. I ricorrenti non avevano riportato il contenuto delle conclusioni asseritamente in conflitto né indicato dove fossero reperibili nel fascicolo.
La Corte richiama la pronuncia Corte EDU, Succi e altri contro Italia, del 28 ottobre 2021, che ha escluso il contrasto di tale orientamento con il diritto di accesso a un giudice superiore. Nel solco di quella sollecitazione le Sezioni Unite n. 8950 del 18 marzo 2022 hanno precisato che l’onere di specifica indicazione non impone l’integrale trascrizione degli atti, ma esige l’individuazione chiara del loro contenuto.
Nel merito dei restanti motivi, la Corte ricostruisce la distinzione tra trattamento fondamentale e trattamento accessorio e ribadisce che la distinzione non riposa sui soli requisiti di fissità e continuità, potendo questi ricorrere anche per voci accessorie correlate al profilo professionale. In tutte le fattispecie in cui rilevi il principio di irriducibilità della retribuzione, occorre verificare se la voce sia certa nell’an e nel quantum. Richiama Cass. n. 288 e n. 289 del 2024 e Cass. n. 641 del 2022.
Su questa base il rigetto è confermato: il TEP è strettamente incentivante e correlato ai risultati, quindi variabile; i premi delle polizze hanno natura non retributiva ma previdenziale. La facoltatività della stipula emerge dall’art. 27 CCNL Comparto EPNE e la contrattazione integrativa prevede la restituzione delle somme erogate in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi.
Nota della Redazione
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