Solidarietà sostituto-sostituito ed efficacia riflessa del giudicato tributario (Cass. civ. Sez. V n. 12464 del 08.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Tra il sostituto d’imposta e il sostituito sussiste un rapporto di solidarietà passiva verso l’erario. Ne deriva che il giudicato formatosi nei confronti della società non è opponibile al socio chiamato a rispondere per le medesime somme, dovendosi applicare l’art. 1306 cod. civ., che limita gli effetti del giudicato ai soli condebitori che vi abbiano partecipato. Il socio conserva pertanto il pieno diritto di provare la diversa qualificazione delle somme ricevute. È nulla, per motivazione apparente, la sentenza che decida su una fattispecie astratta e diversa da quella concreta sottoposta al suo esame.
Il Fatto
Una società a responsabilità limitata veniva sottoposta a verifica fiscale in relazione ai periodi d’imposta 2006 e 2007. I verificatori contestavano l’omessa effettuazione e il mancato versamento delle ritenute sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, ritenendo che una somma appostata in bilancio come finanziamento ai soci amministratori fosse stata in realtà erogata a titolo di compensi.
L’Ufficio notificava alla società un avviso di accertamento, impugnato senza successo davanti al giudice tributario di primo grado. Successivamente venivano notificati ai due soci amministratori avvisi di accertamento per Irpef relativi al medesimo periodo d’imposta, con rinvio al processo verbale di constatazione redatto a carico della società. I contribuenti impugnavano, deducendo che le somme non erano compensi ma finanziamenti, poi restituiti. La C.T.P. accoglieva i ricorsi riuniti; la C.T.R., in riforma, li rigettava estendendo ai soci gli effetti riflessi del giudicato sfavorevole alla società. Da qui il ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.
La Motivazione della Corte
I quattro motivi, per la loro stretta connessione, sono esaminati e decisi congiuntamente e sono ritenuti fondati. Il giudice di appello si è pronunciato su una fattispecie del tutto avulsa da quella concreta, ossia sulla presunzione di distribuzione ai soci di utili extracontabili in una società a ristretta base partecipativa, mentre il tema reale del giudizio era se le somme ricevute dal socio fossero compensi assimilabili a redditi di lavoro dipendente oppure finanziamenti poi restituiti.
La C.T.R. ha altresì errato nel ritenere il socio soggetto agli effetti riflessi del giudicato formatosi nei confronti della società. Per giurisprudenza consolidata di questa Corte — Cass. n. 10613/2000, Cass. n. 19034/2014, Cass. n. 14033/2006 — tra sostituto e sostituito d’imposta esiste un rapporto di solidarietà passiva nei confronti dell’erario, con conseguente applicazione dell’art. 1306 cod. civ.
Nessun vincolo, dunque, può derivare al contribuente dalla sentenza sfavorevole alla società: egli ha tutto il diritto di sostenere e provare che le somme ricevute erano finanziamenti successivamente restituiti. La motivazione resa sul diverso presupposto della distribuzione di utili extracontabili è quindi meramente apparente.
Sul piano processuale, la Corte dà atto che uno dei contribuenti si è avvalso della definizione agevolata di cui alla legge n. 130 del 2022, pagando i relativi importi. Il giudizio è pertanto dichiarato estinto, ai sensi dell’art. 5 della legge n. 130 del 2022, quanto al rapporto processuale di quella parte, con compensazione integrale delle spese.
Quanto all’altro contribuente, la sentenza impugnata è cassata con rinvio alla C.G.T. di secondo grado del Friuli Venezia Giulia, in diversa composizione, perché proceda a nuovo esame valutando le prove prodotte in primo grado e in appello a sostegno della tesi difensiva. Il giudice del rinvio regolerà anche le spese del giudizio di cassazione.
Nota della Redazione
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