Assegno di incollocabilità e infermità non dipendenti da causa di servizio (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 550 del 07.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’assegno di incollocabilità di cui all’art. 104 del D.P.R. n. 1092/1973 e all’art. 20 del D.P.R. n. 915/1978 spetta agli invalidi per causa di servizio, con età inferiore a 65 anni e titolari di pensione privilegiata, per infermità ascrivibili dalla sesta all’ottava categoria, riconosciuti incollocabili ai sensi dell’art. 1, comma 2, della legge n. 482/1968. Lo stato di incollocabilità prescinde dalla gravità dell’infermità pensionata e richiede che la natura e il grado dell’invalidità reconocosciuta dipendente da causa di servizio rendano il soggetto di pregiudizio alla salute e all’incolumità proprie, a quelle dei compagni di lavoro ovvero alla sicurezza degli impianti. Le patologie non riconosciute dipendenti da causa di servizio non possono fondare la domanda, mancando il presupposto essenziale della dipendenza. In presenza di consulenza tecnica medica completa, coerente e condivisa dal giudice, la richiesta di rinnovazione della perizia è respinta.

Il Fatto

Il ricorrente ha prestato servizio nell’Arma dei Carabinieri fino al collocamento in congedo assoluto per inidoneità permanente al servizio militare, con idoneità nella riserva per infermità dipendente da causa di servizio. Gli è stata conferita la pensione privilegiata ordinaria di sesta categoria a vita per plurime patologie, tra cui broncopatia cronica, gastrite erosiva, ipertensione in labile compenso e discopatia lombare.

Nel 2019 il militare ha presentato istanza per ottenere il trattamento di incollocabilità. L’Amministrazione ha respinto la domanda con decreto ministeriale, sulla base del parere dell’Azienda Sanitaria Locale, che lo ha giudicato collocabile, non essendo le infermità di pregiudizio alla salute e all’incolumità proprie, a quelle dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti. Il ricorrente ha impugnato il diniego davanti alla Corte dei conti, deducendo una depressione maggiore con perdita dell’autonomia sociale e lamentando l’insufficienza motivazionale del provvedimento.

La Motivazione della Corte

La difesa ha chiesto la rinnovazione della CTU, contestando il parere depositato dall’organo peritale. La Corte ha respinto l’istanza, giudicando il compendio probatorio, la produzione documentale e il parere tecnico completi ed esaurienti ai fini del decidere.

Il Collegio ha ricostruito il quadro normativo di riferimento. L’art. 20 del D.P.R. n. 915/1978 e l’art. 104 del D.P.R. n. 1092/1973 subordinano l’assegno alla condizione che l’interessato, per la natura e il grado dell’invalidità, possa risultare di pregiudizio alla salute e all’incolumità proprie, a quelle dei compagni di lavoro ovvero alla sicurezza degli impianti. Richiamando la giurisprudenza contabile (tra cui Corte conti, sez. giur. Campania, sent. n. 693/2023, sez. I App., sent. n. 171/2017, sez. giur. Campania, sent. n. 999/2018, sez. giur. Puglia, sent. n. 575/2018, sez. III App., sent. n. 315/2017 e sez. giur. Sicilia, sent. n. 536/2018), il giudice ha precisato che l’incollocabilità prescinde dalla gravità dell’infermità pensionata ed è collegata a un elevato livello di pericolosità sul posto di lavoro determinato dalle affezioni riconosciute dipendenti da causa di servizio.

Sul piano probatorio, l’UML presso il Ministero della Salute ha reso parere il 29.12.2023, dopo aver esaminato la documentazione, le dichiarazioni del CTP e aver sottoposto il ricorrente a visita diretta. Ne è emerso che, per le sole infermità dipendenti da causa di servizio, ascritte cumulativamente alla sesta categoria, il ricorrente non risultava né risulta di pregiudizio alla salute o all’incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti.

La depressione maggiore oggetto della domanda non è stata riconosciuta dipendente da causa di servizio, come già valutato dal Comitato di Verifica per le cause di servizio. È venuto così a mancare un presupposto fondamentale del giudizio di collocabilità. Il parere tecnico è stato giudicato dettagliato, coerente e non dissimile dalle conclusioni dell’Azienda Sanitaria Locale. La Corte, non ravvisando motivi per discostarsene, ha respinto il ricorso, compensando le spese per la complessità della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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