Pensione di reversibilità all’orfano inabile: no alla reversibilità “di secondo grado” (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 547 del 07.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il diritto alla pensione di reversibilità spetta iure proprio ai superstiti del titolare di pensione diretta e non può essere ulteriormente attribuito ai superstiti di chi già percepiva una pensione di reversibilità: nel nostro ordinamento non è configurabile una reversibilità “di secondo grado”. I presupposti costitutivi del trattamento indiretto in favore dell’orfano maggiorenne — inabilità a proficuo lavoro, convivenza a carico e nullatenenza — devono sussistere al momento della morte del dante causa e la relativa prova grava sul ricorrente. L’inabilità va accertata con criterio concreto, verificando la permanenza di residue energie lavorative in relazione al tipo di infermità e alle attitudini del soggetto, restando irrilevante lo stato di inabilità sopravvenuto. La CTU esplorativa, diretta a supplire alla deficienza delle allegazioni di parte, è inammissibile.

Il Fatto

La ricorrente, orfana maggiorenne, chiedeva la pensione di reversibilità in qualità di figlia inabile a proficuo lavoro e nullatenente. Il trattamento era però richiesto con riferimento alla pensione di reversibilità già goduta dalla madre, a sua volta vedova del dipendente pubblico deceduto nel 1982.

L’INPDAP aveva negato la prestazione nel 2001, ritenendo non provata la condizione di vivenza a carico del genitore fino alla data del decesso. Un primo ricorso era stato dichiarato estinto per la soppressione dell’INPDAP e il subentro dell’INPS. Riassunto il giudizio, l’INPS eccepiva l’infondatezza della domanda, la mancanza dei presupposti e, in subordine, la prescrizione dei ratei anteriori.

La Motivazione della Corte

Il giudice antepone l’esame del merito alle eccezioni preliminari, in applicazione del principio della “ragione più liquida”, e rigetta il ricorso.

Il primo argomento è dirimente. La pensione ai superstiti spetta, alla morte del pensionato o dell’assicurato, iure proprio a ciascuno dei soggetti individuati dalla legge, in ragione del rapporto con il defunto e della situazione esistente al momento del decesso. Non è prevista alcuna trasmissibilità del diritto: alla morte del titolare di pensione di reversibilità questa non viene ulteriormente attribuita ai suoi superstiti. Il giudice richiama l’orientamento consolidato della Suprema Corte (Cass. n. 21425/2011 e, da ultimo, Cass. n. 14287/2024) e conclude che non è ammissibile la reversibilità della pensione di reversibilità già goduta dalla madre.

Anche a voler riconoscere un autonomo titolo di legittimazione verso il padre, il ricorso resta infondato per difetto di prova dei presupposti. Gli artt. 82, 85 e 86 del d.P.R. n. 1092/1973 richiedono l’inabilità permanente a proficuo lavoro, la convivenza a carico e la nullatenenza, condizioni che devono sussistere al momento della morte del dante causa.

Sul requisito economico, la documentazione prodotta — attestazioni dell’Agenzia delle Entrate e dichiarazione sostitutiva — si riferisce ad anni diversi da quello rilevante, il 1982, e non dimostra la vivenza a carico. Neppure la titolarità di pensione di inabilità e indennità di accompagnamento, in quanto provvidenze esenti da IRPEF, vale a integrare la fattispecie.

Quanto al profilo sanitario, l’inabilità va valutata con criterio concreto, avendo riguardo al possibile impiego delle residue energie lavorative. Essa deve esistere al momento del decesso, restando irrilevante se insorge dopo. Nella specie manca la dimostrazione che l’interessata fosse inabile nel 1982, mentre l’indennità di accompagnamento le è stata riconosciuta solo dal 2015. Il giudice nega infine la CTU richiesta, perché l’accertamento peritale non può supplire alla carenza probatoria della parte, essendo inammissibile la consulenza esplorativa. Le spese sono compensate per la complessità della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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