Danno indiretto da malpractice sanitaria e azione erariale della Corte dei conti (Corte dei Conti Sez. giur. Emilia-Romagna n. 123 del 31.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’azione di responsabilità amministrativo-contabile per danno indiretto è ammessa anche quando un giudice civile si sia già pronunciato sui medesimi fatti, con il solo limite del divieto di cumulo del risarcimento. La quota di danno che il giudice civile imputa alla struttura sanitaria a titolo di responsabilità contrattuale non limita la pretesa erariale verso il sanitario. Ai sensi dell’art. 1, comma 1-quater, legge n. 20/1994, se il fatto dannoso è causato da più persone la Corte condanna ciascuno per la parte che vi ha preso; quando l’evento è imputabile per intero al dipendente, la condanna è integrale. Integra colpa grave la condotta del medico che proceda all’estrazione di un dente senza acquisire una radiografia aggiornata, in contrasto con l’onere minimo di diligenza e prudenza. Le risultanze delle CTU esperite in precedenti giudizi sono pienamente utilizzabili nel giudizio contabile.
Il Fatto
Una struttura sanitaria è stata condannata in solido, con una pronuncia civile passata in giudicato, a risarcire una paziente per malpractice odontoiatrica. Il sanitario dipendente aveva estratto un dente permanente scambiandolo per deciduo, senza disporre un aggiornamento radiologico. La struttura ha poi rimborsato la compagnia assicuratrice che aveva anticipato l’importo, subendo un depauperamento complessivo di 33.959,57 euro, pari alla franchigia contrattuale corrisposta.
La Procura regionale ha convenuto in giudizio la dipendente davanti alla Corte dei conti per il danno indiretto, chiedendone la condanna al pagamento di 33.959,57 euro. La convenuta ha eccepito la violazione del ne bis in idem, ha contestato la colpa grave e ha chiesto la detrazione del 50% già versato dalla propria compagnia assicurativa, corrispondente alla quota di responsabilità ascritta alla struttura nella sentenza civile.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’eccezione di inammissibilità. La giurisprudenza contabile è consolidata nell’ammettere l’azione erariale anche quando sui fatti si sia pronunciato un giudice civile, fino al completo ristoro del danno, con il solo limite del divieto di cumulo. La quota imputata alla struttura può essere oggetto di azione davanti alla Corte proprio in ragione del depauperamento conseguente alla condanna.
L’istanza di CTU è rigettata: il giudizio può essere deciso sulla documentazione in atti e le consulenze tecniche dei precedenti processi sono legittimamente valutabili ai fini del libero convincimento del giudice.
Nel merito la domanda è fondata. Sussiste il danno, coincidente con il pagamento eseguito in favore della compagnia assicuratrice che aveva anticipato l’importo, e il nesso causale è evidente: senza la condotta della convenuta il danno non si sarebbe verificato. La colpa grave emerge dalle valutazioni della CTU del 16.10.2015, che ha giudicato indispensabile l’aggiornamento radiologico prima dell’estrazione e ha ravvisato gravi profili di negligenza e imprudenza. Il requisito si afferma sulla base di un giudizio ex ante, a prescindere dalla configurabilità dell’imperizia.
La quantificazione è corretta e coincide con il depauperamento subito. Il versamento di 20.711,48 euro eseguito dalla compagnia della convenuta in favore della struttura non riduce l’importo: la struttura ha chiarito che tale somma era destinata alla compagnia che aveva anticipato il risarcimento, in quanto quota di compartecipazione, e ha disposto la restituzione.
La ripartizione operata dal giudice civile non limita la responsabilità della convenuta. Applicando l’art. 1, comma 1-quater, legge n. 20/1994, l’evento dannoso è imputato per intero alla convenuta, che ha visitato la paziente e ha estratto il dente senza radiografia aggiornata; né dagli atti emerge il coinvolgimento di altro personale medico. La struttura è stata chiamata a rispondere solo a titolo contrattuale, per l’inadempimento del rapporto con la paziente conseguente al fatto del proprio dipendente.
Nota della Redazione
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