Nessun errore INPS nella riliquidazione della pensione anticipata (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 72 del 03.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico, la lamentata riduzione dell’ammontare annuo della pensione anticipata a seguito della riliquidazione operata dall’INPS non integra un errore di calcolo quando essa derivi esclusivamente dalla commisurazione in dodici anziché in tredici mensilità delle quote della pensione. Ove si confrontino i quadri delle determine di riliquidazione succedutesi nel tempo, ciascuna delle tre quote risulta costantemente cresciuta, con la sola eccezione della seconda quota nel periodo intermedio. Spetta al ricorrente allegare e provare uno specifico errore dell’ente previdenziale, non essendo sufficiente il raffronto tra presentazioni contabili eterogenee. La fondatezza solo parziale della domanda giustifica la compensazione per metà delle spese di lite.

Il Fatto

Un ex docente della scuola pubblica, collocato a riposo il 31 agosto 2016, ha convenuto in giudizio l’INPS davanti alla Sezione giurisdizionale regionale per la Campania. Oggetto del ricorso, depositato il 23 maggio 2022, la riliquidazione della pensione anticipata: secondo il ricorrente l’applicazione degli incrementi stipendiali retroattivi previsti dal CCNL 2016/2018, intervenuta tra la fine del 2020 e l’inizio del 2021, aveva comportato un peggioramento dell’ammontare annuo della pensione, quantificato in quasi novecento euro annui.

L’INPS, costituitosi l’8 novembre 2022, ha eccepito di svolgere una mera funzione di ordinatore secondario, ascrivendo il problema a un mutamento delle procedure di liquidazione e invocando la chiamata in causa della scuola e dei Ministeri competenti. Dopo una nuova riliquidazione e il pagamento degli arretrati, l’INPS ha reputato cessata la materia del contendere; il ricorrente ha concordato solo sul calcolo della prima e della terza quota, insistendo sulla seconda.

La Motivazione della Corte

La Corte muove da una constatazione processuale: il ricorrente, già nelle memorie del 19 maggio 2023 e del 16 maggio 2024, ha concentrato le censure sulla sola seconda quota della pensione, riconoscendo così, esplicitamente per la terza e indirettamente per la prima, la correttezza della riliquidazione operata dall’INPS con la determina SA1032023000134.

Sul piano sostanziale, il giudice monocratico confronta il quadro II di quella determina con quelli delle due che l’hanno preceduta, emesse nel 2016 e nel 2021. Da tale raffronto emerge che la problematica dedotta è meramente apparente: essa scaturisce esclusivamente dalla commisurazione in dodici anziché in tredici mensilità delle tre quote della pensione annua. La terza quota è stata costantemente riferita a dodici mensilità; la seconda è passata dall’indicazione su tredici mensilità, nella determina del 2016, a quella su dodici nei provvedimenti successivi.

Ricondotte le grandezze a una base omogenea, ciascuna delle tre quote è lievitata tra una determina e l’altra: la prima è passata da 15.919,82 euro nel 2016 a 15.984,13 euro nel 2023; la seconda, una volta rapportati a dodici tredicesimi i 13.427,78 euro del 2016, è passata a 13.231,17 euro nel 2021 e a 13.634,65 euro nel 2023; la terza è cresciuta dai 2.815,12 euro del 2016 ai 2.959,26 euro del 2023. La pensione arrotondata è così aumentata da 31.129,81 euro nel 2016 a 32.578,04 euro nel 2023.

La Corte conclude che nessun concreto errore risulta commesso dall’INPS, nella determina del 2023, riguardo alla seconda quota come alle altre due. Il parziale accoglimento dell’originaria domanda conduce a compensare per metà le spese di lite e a liquidare la residua metà in 1.000 euro, oltre a spese generali, contributo previdenziale forense e IVA, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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