Cessazione della materia del contendere e spese a carico dell’INPS (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 62 del 03.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico, qualora la pretesa sostanziale del ricorrente sia integralmente soddisfatta nel corso del giudizio, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere quando le parti titolari del rapporto previdenziale rassegnino convergenti conclusioni in tal senso. La soddisfazione sopravvenuta non preclude la condanna dell’INPS alla refusione delle spese di lite, poiché il ritardo nell’adempimento degli obblighi previdenziali è ascrivibile anche al concorso causale dell’amministrazione di appartenenza. In presenza di parti intimate non costituite, il giudice ne dichiara la contumacia senza disporre l’integrazione del contraddittorio.

Il Fatto

La ricorrente, già dipendente del Ministero dell’Istruzione e del merito fino al 31.08.2021, lamentava la mancata riliquidazione del trattamento pensionistico in godimento a seguito del rinnovo del CCNL relativo al periodo 2019-2021, con decorrenza dall’01.01.2019. Dopo aver presentato domanda amministrativa il 07.02.2023, otteneva dal MEF gli arretrati a titolo di TFS, mentre l’INPS restava inadempiente.

La ricorrente adiva quindi la Corte dei conti per ottenere l’accertamento del diritto e la condanna dell’INPS al pagamento delle differenze dovute, oltre interessi e rivalutazione. L’INPS eccepiva il difetto di giurisdizione, chiedeva l’integrazione del contraddittorio verso l’amministrazione scolastica e allegava l’avvenuta riliquidazione con rata di applicazione marzo 2025.

La Motivazione della Corte

Il giudice ha anzitutto rilevato che il ricorso e il decreto di fissazione dell’udienza erano stati notificati all’Istituto Superiore Duca Abruzzi – Libero Grassi in data 18.10.2024 e che tale parte non si era costituita. Ne ha pertanto dichiarato la contumacia ai sensi dell’art. 7, comma 1, e 93 c.g.c., escludendo per l’effetto la necessità dell’integrazione del contraddittorio invocata dall’INPS ex art. 160, comma 1 bis, c.g.c.

Nel merito, la Corte ha richiamato la giurisprudenza di legittimità secondo cui solo a fronte di convergenti conclusioni delle parti in ordine alla sopravvenuta cessazione della materia del contendere è possibile dichiararla (Cass. civ. n. 19845/2019). Tale condizione è stata ritenuta sussistente, in ragione delle conclusioni rassegnate in udienza dalle parti effettivamente titolari, attivamente e passivamente, del rapporto previdenziale, una volta accertato che l’istituto scolastico aveva trasmesso i dati relativi al cd. ultimo miglio.

La Corte ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere, essendo sopravvenuta la soddisfazione della pretesa sostanziale nel corso del giudizio. Ha poi condannato l’INPS alla refusione delle spese di lite, liquidate in euro 250,00, comprensivi di spese generali e oltre IVA e CPA se dovute, con attribuzione a favore del difensore dichiaratosi antistatario.

A fondamento della condanna, il giudice ha valorizzato il concorso causale paritario dell’amministrazione di appartenenza nel determinare il ritardo. Rispetto a tale parte, non costituita, non si è provveduto sulle spese, in ragione della contumacia. Il ricorso è stato così definito con declaratoria di cessazione della materia del contendere e regolazione delle spese in capo all’INPS.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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