Lavoratore di pubblica utilità e assegno familiare richiedono prova del reddito (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 2424 del 01.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di rinvio il giudice è tenuto ad accertare i presupposti costitutivi del diritto all’assegno per il nucleo familiare invocato dal lavoratore di pubblica utilità, quando la sentenza di legittimità abbia statuito la spettanza della prestazione “ove ricorrano i presupposti”. La prova del reddito e del rispetto del limite reddituale grava sul lavoratore. La dichiarazione sostitutiva prodotta non è di per sé sufficiente a dimostrare il requisito reddituale, e il relativo accertamento di insufficienza compiuto dal giudice di merito non è sindacabile in sede di legittimità.

Il Fatto

Un lavoratore di pubblica utilità presso un Comune chiedeva il riconoscimento dell’assegno per il nucleo familiare per un importo di euro 2351,88 nei confronti della Regione. La domanda era stata rigettata in appello. La Cassazione n. 8574 del 2016 aveva però annullato quella decisione, affermando che l’assegno spetta anche ai lavoratori di pubblica utilità, “ove ricorrano i presupposti”.

In sede di rinvio la Corte territoriale rigettava nuovamente la domanda, ritenendo che il lavoratore non avesse fornito la prova degli elementi costitutivi del diritto, con particolare riguardo al reddito e al rispetto del limite reddituale. Il lavoratore ha proposto ricorso per due motivi; la Regione è rimasta intimata.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denunciava la violazione dell’art. 2909 cod. civ., dell’art. 384, secondo comma, cod. proc. civ. nonché degli artt. 2697, 2712, 2717 e 2727 cod. civ., sostenendo che il giudicato si fosse formato sulla proponibilità della domanda e sulla legittimazione passiva della Regione, e che i fatti non fossero stati contestati dalla controparte.

La Corte ritiene il motivo infondato. Non vi è alcuna non contestazione, perché la parte convenuta aveva negato in radice la spettanza del diritto. Non si è formato alcun giudicato: in primo grado vi era stata mera decisione di improponibilità e, in secondo grado, la Corte aveva sì riconosciuto la proponibilità della domanda e la legittimazione passiva della Regione, ma aveva poi rigettato la domanda nel merito, reputando non estensibile ai lavoratori di pubblica utilità la disciplina degli LSU.

Il secondo motivo deduceva la violazione degli artt. 319 cod. proc. civ. e 42, commi 9 e 10, legge n. 153 del 1988, per avere la Corte territoriale travalicato i limiti del giudizio di rinvio. Anche tale censura è infondata: il rinvio disposto dalla Corte di legittimità con la clausola “ove ricorrano i presupposti” lasciava del tutto aperta la verifica dei requisiti costitutivi della prestazione, proprio da compiersi in sede di rinvio.

Il ricorrente lamentava infine che la Corte avesse trascurato l’indicazione dei redditi contenuta nella domanda amministrativa mediante dichiarazione sostitutiva e avesse negato rilievo alla dichiarazione sostitutiva della moglie quale disoccupata. Il Collegio osserva che si tratta di documenti già valutati dalla Corte di merito, che ne ha ritenuto l’insufficienza a dimostrare il reddito e l’assenza di prove diverse, con accertamento non sindacabile in sede di legittimità.

Il ricorso è pertanto rigettato, con spese irripetibili ex art. 152 disp. att. cod. proc. civ. e raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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