Contrattazione integrativa e incarichi dirigenziali nell’AGENAS (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 22644 del 03.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La contrattazione integrativa nel pubblico impiego non può derogare alla contrattazione collettiva nazionale o alla legge, se non espressamente autorizzata dalle fonti superiori e nei limiti da esse tracciati; le clausole difformi sono nulle e vengono sostituite ai sensi degli artt. 1339 e 1419, secondo comma, cod. civ. La previsione di un’anzianità minima quinquennale per l’attribuzione di incarichi di direzione di strutture semplici, contenuta nell’art. 27 del CCNL Dirigenza SPTA dell’8 giugno 2000, non è illegittima, in quanto riproduttiva dell’art. 15, comma 4, terzo periodo, del d.lgs. n. 502 del 1992. La violazione delle norme del d.lgs. n. 165 del 2001 ad opera dei contratti collettivi determina, ai sensi dell’art. 2, comma 3-bis, l’applicazione degli artt. 1339 e 1419, secondo comma, cod. civ. L’AGENAS, ente pubblico non economico funzionalmente collegato al Servizio sanitario nazionale, è soggetta al CCNL Dirigenza SPTA.
Il Fatto
Un dirigente amministrativo dell’AGENAS, che aveva diretto l’ufficio “Beni e servizi e patrimonio” dal 1° aprile 2018 al 30 aprile 2021, rivendicava il pagamento di differenze retributive per due periodi. Per il primo periodo (1° ottobre 2018 – 31 dicembre 2020) chiedeva la retribuzione di posizione minima per la direzione di struttura semplice, riconosciutagli da un accordo integrativo del 15 giugno 2020, poi dichiarato inefficace dall’Agenzia. Per il secondo periodo (1° gennaio 2021 – 30 aprile 2021) rivendicava la parte fissa della retribuzione di posizione prevista dal nuovo CCNL Funzioni locali del 17 dicembre 2020.
Le domande, accolte in primo grado, erano state rigettate dalla Corte d’appello di Roma. Il dirigente proponeva quindi ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi, lamentando la violazione delle norme sul conferimento degli incarichi dirigenziali e sulla retribuzione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha disatteso il primo motivo, incentrato sulla presunta prevalenza delle norme di legge sulla contrattazione collettiva. I giudici di legittimità hanno ricostruito la gerarchia delle fonti nel pubblico impiego contrattualizzato, richiamando l’art. 2 del d.lgs. n. 165 del 2001, le cui disposizioni hanno carattere imperativo, e l’art. 40, comma 1, che esclude dalla contrattazione collettiva le materie attinenti all’organizzazione degli uffici e al conferimento degli incarichi dirigenziali.
Per la dirigenza del Servizio sanitario nazionale, tuttavia, l’art. 26 del d.lgs. n. 165 del 2001 prevede una disciplina speciale che richiama il d.lgs. n. 502 del 1992. L’art. 15, comma 4, di quest’ultimo decreto subordina l’attribuzione degli incarichi di direzione di strutture semplici al possesso di cinque anni di attività con valutazione positiva. La clausola del CCNL che riproduce tale requisito non può pertanto ritenersi illegittima o esorbitante i limiti di competenza.
I giudici hanno poi escluso che tale disciplina fosse inapplicabile all’AGENAS. Hanno evidenziato che l’Agenzia, pur essendo un ente pubblico non economico, è assoggettata al CCNL Dirigenza SPTA in forza dei contratti collettivi quadro e svolge compiti di supporto alle attività regionali e di valutazione dei servizi sanitari, come previsto dal d.lgs. n. 266 del 1993 e dall’art. 1, comma 15, del d.lgs. n. 502 del 1992.
I motivi dal secondo al quarto sono stati rigettati congiuntamente. La Corte ha ricordato che l’accordo integrativo del 15 giugno 2020 non poteva derogare al CCNL, in virtù del disposto dell’art. 40, comma 3-quinquies, del d.lgs. n. 165 del 2001, e che il principio di parità di trattamento contrattuale di cui all’art. 45 opera solo nell’ambito del sistema delineato dalla contrattazione collettiva. Infine, l’art. 2103 cod. civ. non trova applicazione ai dirigenti del pubblico impiego privatizzato, per espressa previsione dell’art. 19, comma 1, ultimo periodo, del d.lgs. n. 165 del 2001. Il ricorso è stato quindi rigettato.
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Nota della Redazione
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