Pensione anticipata Inarcassa: niente integrazione al minimo per il nuovo regime (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 11079 del 24.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il principio del pro-rata di cui all’art. 1, comma 12, della legge n. 335/1995 non costituisce un principio destinato a incidere su qualsiasi evoluzione dei sistemi pensionistici, ma attiene specificamente al meccanismo di calcolo della pensione secondo il criterio retributivo e contributivo. Esso non può essere invocato quando il diritto a pensione sia sorto in forza di una nuova previsione attributiva del diritto stesso: in tal caso, la disciplina del trattamento pensionistico è attratta integralmente all’unico regime che ha previsto e disciplinato il diritto a pensione. L’esclusione dell’integrazione al minimo per la pensione di vecchiaia unificata anticipata, prevista dall’art. 28.5, lett. b), del Regolamento generale di previdenza Inarcassa del 2012, non viola l’art. 38, comma 2, Cost., essendo frutto di una scelta consapevole dell’assicurato e controbilanciata dalla possibilità di continuare l’attività professionale e di fruire dei supplementi di pensione.
Il Fatto
La Corte d’appello di Roma, confermando la pronuncia di primo grado, aveva riconosciuto il diritto del professionista — iscritto a Inarcassa — alla riliquidazione della propria pensione di vecchiaia unificata, con applicazione dell’integrazione al minimo e decorrenza dal 1° agosto 2015. Il professionista aveva infatti ottenuto il pensionamento anticipato a 63 anni, ai sensi dell’art. 20.3 del Regolamento generale di previdenza del 2012, pur non avendo ancora maturato il requisito anagrafico dei 65 anni previsto dal precedente Statuto. La Corte territoriale aveva ritenuto illegittima la disposizione regolamentare che, per tale forma di pensionamento anticipato, escludeva l’integrazione al minimo, in quanto non rispettosa del principio del pro-rata e dell’affidamento maturato dall’assicurato.
La Motivazione della Corte
La Cassazione, nel trattare congiuntamente i quattro motivi di ricorso, ha preliminarmente respinto l’eccezione di inammissibilità, rilevando che le censure erano dirette a confutare le argomentazioni giuridiche della sentenza impugnata. Nel merito, il Supremo Collegio ha affermato che la riduzione della quota retributiva e l’esclusione dell’integrazione al minimo derivano dall’integrale applicazione del nuovo regime di pensione di vecchiaia unificata anticipata, introdotto dal Regolamento del 2012, sotto la cui vigenza il diritto a pensione è sorto. Il principio del pro-rata, già correttamente salvaguardato dall’art. 20.2 del Regolamento attraverso il meccanismo del doppio calcolo (metodo retributivo per le anzianità maturate fino al 31 dicembre 2012 e metodo contributivo per quelle successive), non può essere invocato per pretendere l’applicazione dell’integrazione al minimo, istituto proprio del previgente sistema.
Quanto alla dedotta violazione dell’art. 38, comma 2, Cost., la Corte ha escluso che il diritto all’integrazione al minimo operi in modo assoluto, essendo invece soggetto a un bilanciamento con l’esigenza di contenimento della spesa previdenziale, imposta dall’art. 3, comma 12, della legge n. 335/1995 per garantire l’equilibrio di lungo termine delle gestioni previdenziali. La scelta dell’assicurato di optare per il pensionamento anticipato, con la consapevolezza del regime applicabile, è stata valorizzata come elemento dirimente, richiamando la natura di diritto potestativo dell’opzione. Il sacrificio è stato inoltre ritenuto controbilanciato dal vantaggio — assente nella previgente pensione di anzianità — di continuare l’attività professionale e di fruire dei supplementi quinquennali di pensione ai sensi dell’art. 25 del Regolamento.
La Corte ha infine escluso la violazione dell’art. 7 della legge n. 544/1988, che impone un trattamento non inferiore a quello minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, rilevando l’impossibilità della comparazione con un istituto — il pensionamento a 63 anni — inesistente nel sistema dell’AGO, dove tale requisito anagrafico è insufficiente per il pensionamento di vecchiaia. La sentenza è stata conseguentemente cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione per i conseguenti accertamenti e la statuizione sulle spese.
Nota della Redazione
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