Assegno nucleo familiare, onere probatorio del requisito reddituale anche per lo straniero (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 26072 del 24.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’erogazione dell’assegno per il nucleo familiare previsto dall’art. 2 d.l. n. 69/1988, conv. con l. n. 153/1988, presuppone la duplice condizione, da provare a cura dell’interessato, dell’effettivo svolgimento di attività lavorativa e del requisito reddituale di cui al comma 10 della stessa norma. L’onere probatorio gravante sui cittadini extracomunitari non integra discriminazione, poiché è richiesto anche ai cittadini italiani e può essere soddisfatto con ogni mezzo idoneo. Il deposito in appello di documenti non prodotti in primo grado, pur non precluso in assoluto, presuppone che i fatti costitutivi siano stati allegati nell’atto introduttivo e che sussistano significative piste probatorie già emergenti dagli atti.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino extracomunitario, aveva chiesto all’Inps l’assegno al nucleo familiare per i familiari residenti in Senegal. La domanda era stata rigettata in primo grado per difetto di prova del requisito reddituale. La Corte d’appello di Bologna, con sentenza n. 354/2022, aveva confermato la pronuncia, rilevando che l’appellante non aveva prodotto alcun documento attestante il reddito percepito, essendosi limitato a chiedere in appello la produzione del CUD.
Avverso tale sentenza il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, deducendo la violazione dell’art. 2 l. n. 153/1988 e dell’art. 12 prel. c.c., nonché della direttiva 2003/109/CE come interpretata dalla CGUE, e lamentando la mancata risposta alla domanda di autorizzazione al deposito della certificazione reddituale. L’Inps ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
I due motivi sono stati esaminati congiuntamente per la loro intima connessione e sono stati dichiarati infondati. La Corte ha ribadito l’orientamento già espresso (Cass. 8973/2014, Cass. 16710/2022, Cass. 7097/2023, Cass. 5804/2025), secondo cui l’erogazione dell’assegno presuppone la duplice condizione, da provare dall’interessato, dell’effettivo svolgimento di attività lavorativa e del requisito reddituale.
L’assegno non spetta quando la somma dei redditi da lavoro dipendente, da pensione o da altra prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente è inferiore al settanta per cento del reddito complessivo del nucleo familiare. Il requisito reddituale, dunque, non è elemento meramente quantificatorio, ma condizione costitutiva del diritto.
La Corte ha poi escluso che la necessità di provare il requisito reddituale da parte dei cittadini extracomunitari costituisca discriminazione. Si tratta di onere richiesto anche ai cittadini italiani e soddisfabile con ogni mezzo idoneo (Cass. 6953/2023, Cass. 7097/2023, Cass. 5804/2025).
Nel caso concreto, il ricorrente si era limitato a chiedere in appello di produrre per la prima volta la certificazione CUD. La Corte d’appello ha correttamente rigettato tale istanza, richiamando l’orientamento secondo cui il deposito in appello di documenti non prodotti in prime cure, pur non essendo oggetto di preclusione assoluta, presuppone che i fatti costitutivi siano stati allegati nell’atto introduttivo e che sussistano significative piste probatorie emergenti dal materiale già acquisito (Cass. 11845/2018, Cass. 5804/2025).
Quanto al richiamo ai poteri istruttori ufficiosi dell’art. 421 c.p.c., la Corte ha rilevato che esso presuppone una pista probatoria già risultante dagli atti, non allegata in modo specifico dal ricorso. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna alle spese e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
Nota della Redazione
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