Assegno nucleo familiare: onere probatorio del requisito reddituale (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 27658 del 16.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’erogazione dell’assegno per il nucleo familiare previsto dall’art. 2 del d.l. n. 69 del 1988, conv. in l. n. 153 del 1988, presuppone la duplice condizione – la cui ricorrenza deve essere provata dall’interessato – dell’effettivo svolgimento di attività lavorativa e della sussistenza del requisito reddituale di cui al comma 10 dello stesso art. 2. L’assegno non spetta se la somma dei redditi da lavoro dipendente, da pensione o da altra prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente è inferiore al settanta per cento del reddito complessivo del nucleo familiare. Il requisito reddituale opera quale elemento costitutivo del diritto e il suo accertamento è riservato al giudice del merito. E’ inammissibile, in presenza di doppia decisione conforme nel merito, il motivo che censuri la valutazione della documentazione reddituale senza confrontarsi con la ratio decidendi fondata sulla mancata dimostrazione del reddito.
Il Fatto
La vicenda origina dalla domanda di un lavoratore, cittadino straniero titolare di permesso di soggiorno di lungo periodo, successivamente divenuto cittadino italiano. Egli aveva chiesto il riconoscimento del diritto a percepire l’assegno per il nucleo familiare per il triennio 2017-2019, alle medesime condizioni previste per i cittadini italiani, invocando l’applicabilità della direttiva 2003/109/CE in materia di assistenza.
Il tribunale aveva accolto la domanda; la Corte d’appello, su gravame dell’Inps, ha riformato la decisione e rigettato le contrapposte istanze di rinvio pregiudiziale alla CGUE e di sospensione del giudizio. La Corte territoriale ha rilevato la carenza di ogni allegazione e prova del requisito reddituale, riferito non solo al ricorrente ma all’intero nucleo familiare, elemento costitutivo del diritto azionato. Da qui il ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
Il ricorrente ha dedotto la violazione di legge, in particolare dell’art. 2 della legge n. 153/88 e dell’art. 12 delle preleggi, sostenendo che la Corte del merito avrebbe erroneamente richiesto un’autocertificazione dei redditi del nucleo familiare non prevista dalla disciplina dell’ANF, reputando insufficiente la dichiarazione dei redditi modello 730. Ha inoltre prospettato che il requisito reddituale sarebbe mera condizione di erogazione e non elemento costitutivo del diritto.
La Corte ha dichiarato il motivo inammissibile in via preliminare. La censura pone in discussione l’efficacia probatoria della documentazione reddituale in presenza di una doppia decisione conforme dei gradi di merito, con conseguente preclusione della possibilità di dedurre il vizio relativo all’accertamento di fatto. Il ricorrente, inoltre, non si confronta con l’effettiva ratio decidendi della Corte d’appello, incentrata sulla mancata dimostrazione del reddito percepito, né riporta la dichiarazione reddituale nella parte d’interesse, così non mettendo questa Corte in condizione di valutare la fondatezza della censura.
Nel merito il motivo è comunque infondato. La Corte richiama il proprio consolidato orientamento, secondo cui l’erogazione dell’assegno presuppone la duplice condizione, provata dall’interessato, dell’effettivo svolgimento di attività lavorativa e della sussistenza del requisito reddituale di cui al comma 10 dell’art. 2: l’assegno non spetta se la somma dei redditi da lavoro dipendente, da pensione o da altra prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente è inferiore al settanta per cento del reddito complessivo del nucleo familiare (citate Cass. n. 16710/22, 6953/23, 8973/14).
La Corte d’appello ha accertato la mancanza della prova del reddito del nucleo familiare, in particolare di quella parte del nucleo che, all’epoca della domanda, era residente nel paese di provenienza del ricorrente. Al rigetto del ricorso conseguono la condanna alle spese di lite e l’attestazione dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
Nota della Redazione
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