Litisconsorzio necessario tra società di persone e soci nell’accertamento tributario (Cass. civ. Sez. V n. 1260 del 11.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e dei soci, con automatica imputazione dei redditi a ciascun socio proporzionalmente alla quota di partecipazione, comporta che il ricorso tributario proposto anche avverso un solo avviso di rettifica da uno dei soci o dalla società riguardi inscindibilmente la società e tutti i soci, salvo che questi prospettino questioni personali. Ne deriva la configurabilità di un litisconsorzio necessario originario: tutti i soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni. Il ricorso proposto anche da uno solo dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 14 d. lgs. n. 546 del 1992, salva la riunione ex art. 29. Il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado, anche d’ufficio.
Il Fatto
Il contribuente, già socio accomandante di una società in accomandita semplice, impugnava l’avviso di accertamento e il contestuale atto di irrogazione delle sanzioni per Iva e Irap relativi all’anno d’imposta 2012, riferiti alla società. Il recesso dalla compagine era intervenuto a dicembre 2015.
La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso. L’Ufficio appellava e la Commissione tributaria regionale accoglieva l’impugnazione, dichiarando il ricorso inammissibile perché proposto da soggetto privo di legittimazione ad agire, non avendo il socio accomandante la rappresentanza legale della società, e perché in ogni caso andava integrato il contraddittorio con i soci litisconsorti necessari. Il contribuente ricorreva per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta per primo il terzo motivo, giudicandolo dirimente. Il ricorrente deduce la violazione dell’art. 5 Tuir e dell’art. 14, commi 1 e 2, d. lgs. n. 546 del 1992, sostenendo che dalla mancata integrazione del contraddittorio non possa conseguire l’inammissibilità del ricorso originario, ma semmai il rinvio della causa in primo grado per l’integrazione del litisconsorzio.
Il ragionamento della Corte muove dalla constatazione dell’errore in cui sono incorsi i giudici di merito. La Commissione regionale, pur richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite, non ne ha fatto concreta applicazione, ritenendo erroneamente che fosse onere del ricorrente procedere all’integrazione del contraddittorio.
La Corte ricostruisce il principio consolidato: l’unitarietà dell’accertamento e la conseguente automatica imputazione dei redditi ai soci comportano che il ricorso tributario, proposto anche avverso un solo avviso di rettifica, riguardi inscindibilmente la società e tutti i soci, salvo che siano prospettate questioni personali. La controversia non ha ad oggetto una singola posizione debitoria, ma gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto impugnato. Si configura così un litisconsorzio necessario originario.
Ne consegue che il ricorso proposto anche da uno solo dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ex art. 14 d. lgs. n. 546 del 1992, salva la riunione ex art. 29. Il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado, anche d’ufficio. La Corte richiama Cass. sez. un. n. 14815 del 2008 e la successiva giurisprudenza conforme, tra cui Cass. n. 23096 del 2012, Cass. n. 25300 del 2014, Cass. n. 7789 del 2016 e Cass. n. 41265 del 2021.
La sentenza impugnata è pertanto nulla, così come quella di primo grado, perché entrambe rese in violazione del litisconsorzio necessario tra la società di persone e i soci. Il terzo motivo è accolto, assorbiti gli altri due, con cassazione della sentenza e rinvio al giudice di primo grado, dinanzi al quale la controversia dovrà essere riassunta nei confronti di tutti i litisconsorti necessari.
Nota della Redazione
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