Reiterazione abusiva di contratti dirigenziali a termine negli enti locali (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 27634 del 16.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel pubblico impiego privatizzato il rapporto dirigenziale a tempo determinato costituisce forma eccezionale rispetto al rapporto a tempo indeterminato, cui si accede mediante concorso ai sensi dell’art. 97 Cost., e solo gli incarichi attribuiti al dirigente sono temporanei. Ne deriva che la speciale disciplina dettata dall’art. 110 d.lgs. n. 267/2000 non sottrae i contratti stipulati dagli enti locali alla disciplina vincolistica eurounitaria volta a prevenire la reiterazione abusiva, di cui alla clausola 5 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE. Il giudice di merito deve quindi verificare se la concreta utilizzazione dei contratti a termine, anche riferiti a incarichi diversi, sia stata volta a soddisfare esigenze stabili dell’amministrazione, con conseguente applicazione del rimedio risarcitorio di cui all’art. 36, comma 5, d.lgs. n. 165/2001, interpretato secondo il canone di effettività della tutela.

Il Fatto

La ricorrente ha lavorato alle dipendenze di un Comune dal luglio 1998 al dicembre 2013 in forza di plurimi contratti a tempo determinato per incarichi dirigenziali, sostenendo di avere svolto anche negli intervalli tra un contratto e l’altro le mansioni del contratto precedente e di avere ricoperto funzioni rientranti nella programmazione del fabbisogno dell’ente. Ha chiesto in via principale la conversione del rapporto a tempo indeterminato e le retribuzioni non percepite, in via subordinata il risarcimento del danno per abusiva reiterazione.

Il Tribunale ha rigettato le domande e la Corte d’Appello di Bari ha respinto l’impugnazione, richiamando la giurisprudenza di legittimità sui dirigenti privati ed escludendo la violazione della disciplina comunitaria. La sentenza è stata impugnata con ricorso per cassazione affidato a sei motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla constatazione che la disciplina dei rapporti dirigenziali pubblici non è sovrapponibile a quella dei dirigenti privati. Il rapporto dei secondi si fonda su un legame spiccatamente fiduciario, che giustifica un trattamento differenziato; su questa base si è ritenuto che per i dirigenti privati non vigano né la regola del rapporto a tempo indeterminato né le sue eccezioni.

Tale logica non è trasponibile all’impiego pubblico. Qui il rapporto dirigenziale si radica in un contratto a tempo indeterminato, cui si accede mediante procedura concorsuale, e solo gli incarichi sono temporanei. Il carattere fiduciario e la speciale disciplina legale non possono dunque giustificare la reiterazione indiscriminata dei contratti a termine.

Ne consegue il pieno ingresso della fattispecie nella disciplina eurounitaria. Il rapporto dirigenziale subordinato rientra nell’ambito di applicazione della direttiva e non è riconducibile ad alcuna ipotesi di esclusione. Il richiamo allo Statuto e al regolamento operato dall’art. 110 d.lgs. n. 267/2000 — per i limiti, i criteri e le modalità degli incarichi — assume rilievo proprio ai fini della clausola 5, poiché tali previsioni mirano a prevenire l’abuso.

La Corte afferma che nel regime dell’art. 110 non potrà mai aversi il superamento del termine massimo attraverso il rinnovo di incarichi per esigenze ordinarie dell’ente, anche se su posti diversi. La diversità dell’incarico non basta a superare la temporaneità quando il ricorso al termine sia dovuto alla carenza di dirigenti interni. Diverso è il caso di un incarico successivo giustificato da esigenze straordinarie e oggettivamente diverso dal precedente.

Quanto al primo contratto, stipulato prima dell’emanazione della direttiva, la Corte esclude la violazione dell’art. 110 d.lgs. n. 267/2000 per inapplicabilità ratione temporis e la violazione dell’art. 1 legge n. 230/1962, derogato dall’art. 51 legge n. 142/1990; il motivo è sul punto generico quanto al Regolamento e allo Statuto.

Riguardo ai contratti successivi, la sentenza impugnata non ha chiarito se gli incarichi fossero riconducibili al comma 1 o al comma 2 dell’art. 110, non ha verificato il rispetto dei limiti statutari o regolamentari né delle soglie di contingentamento, e si è limitata ad applicare i principi sui dirigenti privati, valutando la durata del singolo contratto. In caso di abuso opera il rimedio risarcitorio secondo il canone di effettività, con esonero dall’onere probatorio nei limiti dell’art. 32 legge n. 183/2010, ferma la prova di pregiudizi ulteriori. Il ricorso è accolto nei termini di motivazione, con cassazione e rinvio alla Corte d’Appello di Bari in diversa composizione.

Nota della Redazione

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