Conto giudiziale non sottoscritto e parifica invalida: improcedibilità (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 219 del 01.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di resa del conto, la mancata sottoscrizione del conto giudiziale determina l’assenza del requisito formale minimo previsto dall’art. 44, comma 2, c.g.c. e impedisce la spendita del nome, cioè l’imputazione del conto a un soggetto giuridico determinato. Parimenti, l’assenza di un valido atto di parifica preclude la costituzione dell’agente in giudizio ai sensi dell’art. 140, comma 3, c.g.c., poiché solo il deposito del conto parificato realizza tale effetto e la dichiarazione di concordanza prevista dall’art. 618 del R.D. n. 827/1924 costituisce elemento imprescindibile per il deposito e per l’esame giudiziale. La sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma regionale che qualificava come agenti contabili gli amministratori delle società partecipate impedisce di affermare tale qualità ex lege, né consente di configurare un’agente contabile di fatto in difetto del maneggio. Ne deriva la declaratoria di improcedibilità del giudizio, che non definisce la regolarità della gestione.
Il Fatto
Con relazione n. 15/2025 il magistrato istruttore ha proposto al Presidente della Sezione la dichiarazione di improcedibilità della gestione rendicontata sul conto giudiziale n. 37388, esercizio 2018, presentato dall’agente contabile in qualità di consegnatario delle quote di partecipazione della Regione Calabria in una società a partecipazione regionale.
La relazione segnalava tre profili di irregolarità: la mancata sottoscrizione digitale della dicitura di conformità apposta sul conto; identiche criticità sul decreto dirigenziale di parifica; l’insussistenza della qualifica di agente contabile alla luce della pronuncia della Corte costituzionale n. 59/2024. Fissata l’udienza con decreto presidenziale, nessuno è comparso per l’agente contabile e per l’amministrazione; il Pubblico Ministero non ha osservato nulla.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto il difetto di sottoscrizione. Il conto giudiziale dell’esercizio 2018 non risulta, di fatto, sottoscritto: è quindi accertata l’assenza del requisito formale minimo richiesto dall’art. 44, comma 2, c.g.c., che consente l’imputazione del conto a un soggetto giuridico determinato. La spendita del nome viene meno e con essa la possibilità di instaurare utilmente il giudizio di resa del conto.
Il secondo profilo attiene all’atto di parifica. La Corte ribadisce che solo il deposito del conto giudiziale parificato costituisce l’agente dell’amministrazione in giudizio, a norma dell’art. 140, comma 3, c.g.c.. Richiamando il parere delle Sezioni riunite in sede consultiva n. 4/2020, il Collegio osserva che, ai sensi dell’art. 618 del R.D. n. 827/1924, la dichiarazione che certifica la concordanza dei conti con le scritture detenute dall’amministrazione è elemento imprescindibile per il deposito del conto presso le Sezioni giurisdizionali e per il suo esame giudiziale.
Quanto alla qualifica di agente contabile, dagli accertamenti istruttori risulta che la consegnataria, nell’esercizio oggetto di verifica, rivestiva la carica di componente del consiglio di amministrazione della società, ai sensi dell’art. 8 della legge della Regione Calabria 5 ottobre 2007 n. 22. Tale disposizione — che qualificava come agenti contabili, a tutti gli effetti, i soggetti nominati o designati dalla Regione quali componenti degli organi di amministrazione delle società a partecipazione regionale, assoggettandoli alla giurisdizione della Corte dei conti — è stata dichiarata costituzionalmente illegittima dalla sentenza della Corte costituzionale n. 59/2024, per contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.
La caducazione della norma regionale impedisce di affermare la qualità di agente contabile ex lege. Né può sostenersi che la consegnataria sia qualificabile come agente contabile di fatto, non avendo il maneggio di valori, come del resto presupponeva la stessa disposizione dichiarata illegittima, che obbligava gli amministratori a supportare la Regione nell’esercizio dei diritti di azionista.
Il giudizio è pertanto dichiarato improcedibile. La Corte precisa che tale declaratoria non definisce il giudizio sulla regolarità delle gestioni: i conti dovranno essere resi dal soggetto che ha avuto l’effettivo maneggio delle partecipazioni nel 2018. L’amministrazione regionale è tenuta a garantire l’esatto adempimento della disciplina degli artt. 137 e seguenti del codice della giustizia contabile, acquisendo il conto e provvedendo alla parifica, ferme restando le competenze della Procura erariale in caso di inadempimento. Nulla sulle spese, in ragione della natura officiosa del giudizio, della decisione su questioni pregiudiziali e della mancata costituzione delle parti.
Nota della Redazione
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