Pensione Vigili del Fuoco: aliquota 2,44% anche ai capi reparto (Corte dei Conti Sez. II App. n. 3 del 08.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 61, comma 3, del d.P.R. n. 1092/1973 estende espressamente ai capi reparto e capi squadra del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco l’intera disciplina del Capo II del Titolo III, dettata per il personale militare. Ne consegue che la quota retributiva della pensione liquidata con il sistema misto, per chi al 31 dicembre 1995 vantava un’anzianità tra i 15 e i 18 anni, va calcolata applicando il coefficiente annuo del 2,44% per ogni anno utile. Il rinvio opera a prescindere dalla natura civile del Corpo, perché l’art. 61 individua specifiche categorie di personale destinatarie della disciplina militare. La norma non è stata abrogata dal d.lgs. n. 139/2006, che all’art. 35 non la annovera tra le disposizioni superate.
Il Fatto
Un ex Capo Reparto Esperto dei Vigili del Fuoco, collocato in congedo nel 2020 e titolare di pensione calcolata con il sistema misto, aveva chiesto la riliquidazione del trattamento in godimento. L’INPS aveva applicato l’aliquota del 35% prevista dall’art. 44 del d.P.R. n. 1092/1973 per il personale civile. Il ricorrente invocava invece l’aliquota del 44% e il coefficiente annuo del 2,44% riservati al personale militare dall’art. 54.
La Sezione regionale per l’Emilia Romagna, in composizione monocratica, aveva accolto il ricorso, riconoscendo l’equiparazione ai fini pensionistici in forza dell’art. 61, comma 3, del d.P.R. n. 1092/1973 e richiamando la sentenza delle Sezioni Riunite n. 1/QM/2021. L’INPS ha proposto appello, sostenendo che l’art. 54 è norma speciale applicabile ai soli militari e che i Vigili del Fuoco sono corpo ad ordinamento civile.
La Motivazione della Corte
La Sezione d’appello richiama i numerosi precedenti conformi resi su fattispecie sovrapponibili, riferibili agli ex appartenenti ai ruoli tecnico-operativi del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, condividendone le motivazioni. Il Collegio premette di non poter accogliere l’eccezione di inammissibilità del gravame per tardività del motivo sull’art. 61.
Nel merito, la Corte ricostruisce il sistema. Il Titolo III del d.P.R. n. 1092/1973 disciplina il trattamento di quiescenza normale e distingue, nel Capo I, il personale civile e, nel Capo II, quello militare. L’art. 61, collocato in quest’ultimo Capo e dedicato ai “Servizi antincendi e corpo forestale”, prevede al primo comma l’applicazione delle disposizioni sugli ufficiali e, al terzo comma, stabilisce che ai capi reparto e capi squadra “si applicano le disposizioni stabilite nel presente capo per le corrispondenti categorie di militari”.
La formulazione letterale è decisiva. Le due parti della disposizione sono nettamente separate dal segno “;”, e ciò induce a ritenere che il legislatore abbia inteso estendere l’intero Capo II a specifiche categorie di vigili del fuoco, e dunque anche l’art. 54. Il richiamo contenuto in quest’ultima norma opera quindi in favore dei capi reparto e capi squadra, a prescindere dalla natura civile del Corpo, già affermata dalla legge n. 469/1961 e ribadita dall’art. 1 del d.lgs. n. 139/2006.
La Corte esclude l’abrogazione implicita: l’art. 35 del d.lgs. n. 139/2006 elenca le norme superate e tra queste non figura l’art. 61. Il d.lgs. n. 217/2005 ha riordinato i ruoli, facendovi confluire il personale già inquadrato nelle carriere dei capi squadra e capi reparto, sicché la qualifica rivestita dall’appellato è pacifica e non contestata.
Quanto all’art. 54, la sua applicazione va contenuta nei limiti fissati dalla sentenza delle Sezioni Riunite n. 1/2021/QM del 4 gennaio 2021: la quota retributiva della pensione liquidata con il sistema misto, ai sensi dell’art. 1, comma 12, legge n. 335/1995, per chi al 31 dicembre 1995 vantava un’anzianità tra i 15 e i 18 anni, si calcola sull’effettivo numero di anni maturati, con il coefficiente del 2,44% per ogni anno utile. Il gravame dell’INPS è pertanto rigettato, con liquidazione delle spese a favore dell’appellato in euro 700,00.
Nota della Redazione
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