Prededuzione e atti di straordinaria amministrazione nel concordato con riserva (Cass. civ. Sez. I n. 13852 del 24.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di concordato preventivo con riserva, il criterio di distinzione tra atti di ordinaria e di straordinaria amministrazione, rilevante ai fini degli artt. 161, comma 7, e 167, comma 1, legge fall., non coincide con quello valido per l’impresa in bonis: occorre valutare la funzionalità dell’atto rispetto alla composizione della crisi. Grava sul debitore l’onere di fornire informazioni sul tipo di proposta o sul contenuto del piano in via di formazione; in difetto, l’atto deve considerarsi di straordinaria amministrazione. La qualificazione riguarda anche la prosecuzione del contratto di durata e i singoli atti esecutivi compiuti dopo la domanda di concordato.
Il Fatto
La società ricorrente presentò domanda di insinuazione al passivo del fallimento di altra società per un ingente credito maturato in esecuzione di un contratto di stampa di quotidiani, con acquisto della relativa carta. Chiese l’ammissione in prededuzione per la parte maturata dopo che la società poi fallita aveva pubblicato al registro delle imprese una domanda di ammissione al concordato con riserva.
Il giudice delegato ammise il credito, ma in chirografo, escludendo la prededuzione. L’opposizione allo stato passivo venne respinta dal Tribunale, che ritenne il credito originato da un atto di straordinaria amministrazione non autorizzato dal giudice e, come tale, non riconducibile agli atti legalmente compiuti ai sensi dell’art. 161, comma 7, legge fall. Contro il decreto la società ha proposto ricorso per cassazione in tre motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo contesta la qualificazione del contratto di stampa quale atto eccedente l’ordinaria amministrazione, sostenendo che la stampa dei quotidiani e la fornitura della carta fossero servizi indispensabili per la prosecuzione dell’attività. La Corte richiama la giurisprudenza di legittimità per cui il criterio distintivo nell’ambito della crisi d’impresa non è quello valido per l’impresa in bonis, dovendosi valutare l’ordinarietà dell’atto anche in base alla sua funzionalità rispetto alla composizione della crisi e alla migliore soddisfazione dei creditori.
Nella domanda di concordato con riserva la mancanza della proposta e del piano rende più difficile calibrare i concetti di ordinarietà e straordinarietà. La Corte afferma quindi l’onere informativo del debitore sul tipo di proposta o sul contenuto del piano in formazione, in difetto dovendo l’atto considerarsi di straordinaria amministrazione. Nel caso concreto il Tribunale non disponeva di tali informazioni, risultando solo un generico cenno a un concordato in continuità.
Assume rilievo, inoltre, la cessione del credito verso la Presidenza del Consiglio dei Ministri per i contributi all’editoria, avvenuta a distanza di un anno dalla sottoscrizione e alla vigilia della domanda di concordato: per approvvigionarsi del servizio essenziale la società non disponeva di entrate correnti, ma era costretta a cedere entrate future, circostanza che contrasta con la tesi dell’atto di ordinaria amministrazione.
Il secondo motivo, per omesso esame di fatto decisivo, è infondato: l’anteriorità del contratto rispetto alla domanda di concordato è stata esaminata dal Tribunale. La necessità di qualificare l’atto non si applica solo al contratto a monte, ma anche alla sua prosecuzione in pendenza della domanda e ai singoli atti esecutivi. L’asserita prassi di settore, poi, è una mera affermazione di parte.
Il terzo motivo, sull’applicabilità temporale dell’art. 11, comma 3-quater, del d.l. n. 145 del 2013, è inammissibile perché non coglie la ratio decidendi: il Tribunale ha citato la norma solo per precisare il suo ambito, senza farne applicazione. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e raddoppio del contributo unificato.
Nota della Redazione
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