Assegno rinnovabile scaduto e recupero dell’indebito pensionistico (Corte dei Conti Sez. II App. n. 261 del 18.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il beneficiario di un assegno rinnovabile privilegiato, concesso per un periodo determinato, è consapevole della natura temporanea della prestazione e, alla scadenza, si trova in una condizione di percezione sine titulo esposta all’azione di recupero dell’ente erogatore. La proroga ex lege prevista dall’art. 182 d.P.R. n. 1092/1973 e dall’art. 6, comma 1, della legge n. 9/1980 non determina alcuna stabilizzazione dell’erogazione e non ingenera un affidamento incolpevole tutelabile. L’indebito pensionistico è riconducibile all’art. 2033 cod. civ. ed è soggetto all’ordinario termine decennale di prescrizione, con onere di attivazione in capo all’amministrazione e non al percipiente.

Il Fatto

Un ex militare di leva, collocato in congedo assoluto per riforma dopo un infortunio dipendente da causa di servizio, otteneva il riconoscimento della dipendenza dell’infermità e la concessione di un assegno rinnovabile privilegiato di ottava categoria per il periodo 10.5.2002 – 9.5.2006, poi prorogato fino al 9.5.2009. Il Ministero della Difesa, a seguito di visita medica disposta solo nel 2016, accertava che la patologia non era più ascrivibile alla tabella A, bensì a indennità una tantum di tabella B con decorrenza 1.6.2006.

Il MEF avviava quindi il recupero dell’importo erogato dal 10.5.2009 al 31.12.2015, pari a 41.628,02 euro, non sospendendo invece il periodo precedente. Esperiti i gradi di merito e definiti i giudizi riuniti con sentenza della Sezione regionale per la Puglia, l’interessato proponeva appello dolendosi del tardivo accertamento e della retrodatazione degli effetti.

La Motivazione della Corte

La Sezione centrale d’appello rileva anzitutto che il gravame non ha coltivato il profilo dell’ascrivibilità a categoria di pensione dei postumi, esplicitamente non contestato. Su tale statuizione si forma quindi giudicato e restano superflue le eccezioni del MEF sulla novità della contestazione riguardante la decorrenza e sull’inammissibilità per questioni di fatto.

La residua questione controversa attiene alla riferibilità al percipiente dell’onere di attivazione per far verificare la persistenza dei postumi e alla dedotta irripetibilità dell’indebito. Il Collegio osserva che il beneficiario di un trattamento temporaneo conosce la scadenza e non può invocare alcun affidamento incolpevole: il provvedimento concessivo del 2004 indicava con chiarezza la scadenza del 9 maggio 2006, e la proroga ex lege non ingenera il convincimento di una stabilizzazione, restando la prestazione temporanea.

Quanto alla proroga, la Corte precisa che l’art. 182 d.P.R. n. 1092/1973 contempla una durata “per non oltre due anni”, mentre la proroga massima triennale è prevista dall’art. 6, comma 1, della legge n. 9/1980. Poiché nessuna contestazione è stata formulata sulla durata della proroga, ogni approfondimento sulla consistenza dell’indebito resta precluso.

Nessuna doglianza è stata inoltre proposta sul regime della prescrizione, individuato dal primo giudice nel termine decennale per effetto della riconduzione dell’azione di recupero all’art. 2033 cod. civ. La tempestività dell’avvio della procedura è dunque consolidata e il tardivo intervento dell’amministrazione non sterilizza il diritto al recupero.

Quanto al richiamo all’art. 42, comma 4, del d.l. n. 269/2003, la Corte lo ritiene inconferente: la disposizione opera nell’ambito delle prestazioni per invalidità civile, cecità e sordomutismo, con prestazioni continuative e non a termine, e non si estende alle pensioni privilegiate dei dipendenti pubblici. L’appello è perciò rigettato, con condanna alle spese in favore delle amministrazioni appellate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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