Consegnatario di beni immobili e insussistenza del debito di custodia (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 54 del 06.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il debito di custodia presuppone la gestione di un deposito o magazzino alimentato dall’acquisizione di beni mobili, con operazioni di carico e scarico: non può configurarsi in relazione a una gestione di beni immobili. Il consegnatario che rendiconti esclusivamente beni immobili, o beni per i quali non sia stata svolta alcuna attività di custodia o maneggio, non è tenuto alla resa del conto giudiziale e va qualificato come agente amministrativo, con conseguente improcedibilità del giudizio di conto. Resta fermo l’obbligo di resa del conto per i beni soggetti a effettiva custodia.
Il Fatto
Il magistrato relatore rimette al Collegio, con relazione di irregolarità, la questione pregiudiziale della procedibilità del conto giudiziale reso da un consegnatario dei beni di un ente locale per l’esercizio finanziario 2021. Il conto contiene una generale elencazione di beni iscritti nell’inventario — tra cui sala mortuaria, chiesa cimiteriale, sala autopsie, cimiteri, giardini, strade, piazze, fontane, sorgenti e rete fognaria — senza che siano individuabili beni riferibili a una gestione per cui possa configurarsi un debito di custodia.
Secondo la relazione, si tratterebbe di beni di uso abituale, non custoditi in magazzini, rispetto ai quali sussiste un mero obbligo di vigilanza. L’agente contabile ha depositato memorie difensive; all’udienza il Pubblico Ministero ha concluso per l’inammissibilità del conto, rimettendosi al Collegio sulle spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce la nozione di agente contabile muovendo dall’art. 178 del r.d. n. 827/1924, che qualifica tali coloro che hanno maneggio di pubblico danaro o sono consegnatari di generi, oggetti e materie. Il medesimo Regolamento, all’art. 22, prevede che tutti gli oggetti mobili debbano essere dati in consegna mediante inventario, mentre l’art. 32 esclude dall’obbligo di resa del conto giudiziale coloro che hanno in consegna mobili di ufficio per solo debito di vigilanza. Richiama inoltre l’art. 10 del d.P.R. n. 254/2002, che qualifica consegnatario il funzionario che cura gestione e conservazione dei beni mobili ricevuti in consegna.
Su questa base la Corte distingue le due figure. Il debito di custodia connota il consegnatario incaricato di gestire un deposito o magazzino alimentato dalla produzione o dall’acquisizione in stock di beni mobili destinati a ricostituire le scorte operative delle articolazioni amministrative. Il debito di vigilanza connota invece il soggetto che, nella singola articolazione funzionale, riceve i beni assegnati per l’uso dell’ufficio e ne assume la sorveglianza, curando le scorte operative nei limiti funzionali alle esigenze dell’ufficio. Se la giacenza eccede per qualità o quantità la ragionevole necessità di funzionamento, si configura una vera e propria gestione contabile con debito di custodia, soggetta a resa del conto.
Il Collegio aderisce alla giurisprudenza contabile richiamata (Sez. Calabria n. 238/2025, Sez. Piemonte n. 241/2025, Sez. Abruzzo n. 109/2025, nonché Sez. Abruzzo n. 102 del 15.10.2015, Sez. Trentino-Alto Adige-Trento n. 39 del 21.9.2017 e Sez. Campania nn. 561-564/2023) e afferma che il concetto di debito di custodia presuppone presa in carico e scarico dei beni, risultando perciò incompatibile con la gestione di beni immobili.
Nel caso concreto i beni indicati nelle liste-inventario non sono stati oggetto di alcuna attività di custodia o maneggio. Ne consegue che sul consegnatario non gravava alcun obbligo di custodia e che difettano i presupposti normativi per la resa del conto giudiziale, essendo egli qualificabile come agente amministrativo. Il giudizio di conto è pertanto dichiarato improcedibile, con spese compensate ai sensi dell’art. 31, comma 3, del d.lgs. n. 174/2016, trattandosi di giudizio limitato a mere questioni preliminari. Resta fermo che l’Amministrazione è tenuta alla resa del conto per i beni soggetti a effettiva custodia.
Nota della Redazione
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