Giudizio di ottemperanza inammissibile per carenza di interesse ad agire (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 324 del 18.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza l’interesse ad agire, richiesto dall’art. 100 cod. proc. civ., coincide con il prolungamento in altra forma processuale dell’interesse che ha retto il giudizio di cognizione ed è sfociato nella sentenza di cui si chiede l’esecuzione. Pertanto, se l’amministrazione ha già dato esecuzione al dictum prima del deposito del ricorso, il ricorso è inammissibile per carenza di interesse ad agire. La rinuncia all’azione non accettata dalla controparte, ai sensi dell’art. 110, comma 3, cod. giust. cont., non è efficace e non preclude la pronuncia di rito. La definizione della controversia su questione pregiudiziale giustifica la compensazione delle spese ai sensi dell’art. 31, comma 3, cod. giust. cont.
Il Fatto
Una Sezione giurisdizionale della Corte dei conti, con precedente sentenza, aveva riconosciuto a un pensionato il diritto alla rideterminazione della quota retributiva del trattamento pensionistico con l’applicazione del coefficiente di rendimento del 2,44% ai sensi dell’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, condannando l’amministrazione al pagamento dei maggiori ratei arretrati, oltre interessi e rivalutazione. La decisione era stata gravata dall’ente previdenziale, ma il giudizio d’appello si era concluso con la declaratoria di improcedibilità dell’impugnazione.
Il pensionato, ottenuta la decisione di primo grado, la notificava all’ente con invito ad adempiere. Non ricevendo riscontro, proponeva il giudizio di ottemperanza. L’istituto, costituendosi, riferiva di aver già riliquidato il trattamento e corrisposto gli arretrati. Il ricorrente depositava quindi rinuncia all’azione, non accettata dalla controparte, che contestava la fondatezza delle doglianze e chiedeva la condanna alle spese.
La Motivazione della Corte
Il giudice monocratico ricostruisce anzitutto l’oggetto del giudizio: ottenere l’esecuzione della sentenza pronunciata dalla stessa Sezione. Osserva però che tale decisione era stata portata ad esecuzione già prima del deposito del ricorso, circostanza dimostrata dall’ente resistente e non contestata dalla parte attrice.
La difesa del ricorrente aveva nel frattempo dichiarato con scritto notificato di voler rinunciare all’azione. La Corte richiama l’art. 110, comma 3, cod. giust. cont.: in mancanza di accettazione della controparte, la rinuncia non è efficace. Il giudice non può quindi definire il giudizio sulla base di essa, ma deve verificarne la procedibilità.
Il passaggio centrale riguarda l’interesse ad agire ex art. 100 cod. proc. civ.. Esso consiste nella possibilità di conseguire un risultato utile dall’azione e, nel giudizio di ottemperanza, equivale al prolungamento, in altra forma processuale, dell’interesse che ha retto il giudizio di cognizione. Se l’esecuzione è già avvenuta, quel risultato utile non è più conseguibile. La Corte richiama sul punto la sentenza della Terza Sezione d’Appello n. 499/2023.
Ne deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire. Quanto alle spese, l’avvenuta definizione della controversia in rito, su questione pregiudiziale, giustifica la compensazione tra le parti ai sensi dell’art. 31, comma 3, cod. giust. cont., come già affermato dalle decisioni n. 59/2023 della Sezione Molise e n. 572/2021 della Sezione Campania. La decisione è stata assunta in composizione monocratica, con integrale compensazione delle spese di giudizio.
Nota della Redazione
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