Ottemperanza e legittimazione dei coeredi nel giudicato previdenziale (Corte dei Conti Sez. III App. n. 71 del 19.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è riservato al soggetto che sia risultato vittorioso nel giudizio di cognizione e che ne sia stato parte: la legittimazione attiva spetta a chi ha ottenuto la pronuncia da eseguire, non a chi vi sia rimasto estraneo. I coeredi che non hanno riassunto il giudizio originario non sono legittimati a proporre autonomamente l’azione di esatta esecuzione. Essi possono tuttavia invocare il giudicato formatosi inter alios se a sé favorevole, poiché l’art. 1306 cod. civ. opera secundum eventum litis e consente al terzo di opporre la sentenza a chi ne è stato parte. Resta fermo il diritto di ciascun coerede alla quota ereditaria, che non è pregiudicato dalla qualificazione dell’eccezione come difetto di legittimazione o carenza di titolarità.
Il Fatto
La vicenda trae origine da un giudizio promosso per la perequazione del trattamento pensionistico di un magistrato in pensione, proseguito dagli eredi e definito con una sentenza che riconosceva il diritto alla riliquidazione della pensione di reversibilità in favore della ricorrente e, in suo luogo, dell’unico erede riassuntore del giudizio.
In difetto di spontanea esecuzione, l’erede proponeva ricorso per ottemperanza, accolto con sentenza che dichiarava l’obbligo dell’amministrazione di dare esecuzione e nominava, successivamente, l’INPS quale Commissario ad acta. Il Commissario liquidava le somme riferibili al solo erede riassuntore, non anche alla quota degli altri due coeredi. Questi ultimi proponevano allora ricorso per l’esatta e completa esecuzione delle sentenze, rigettato in primo grado per difetto di legittimazione attiva. Da qui l’appello.
La Motivazione della Corte
La Sezione conferma il rigetto. Il giudizio di ottemperanza è lo strumento concesso al soggetto vittorioso nel giudizio di cognizione per ottenere l’adempimento della controparte. L’interesse ad agire in sede di ottemperanza è un prolungamento processuale dell’interesse che ha retto il giudizio di cognizione, già valutato nella sentenza da eseguire.
Poiché la sentenza presupposta aveva riconosciuto il diritto dell’originario ricorrente e, in suo luogo, dell’erede riassuntore, solo quest’ultimo era legittimato a proporre il ricorso per l’ottemperanza. Il motivo di appello sul punto è rigettato.
Quanto alla qualificazione dell’eccezione come carenza di titolarità attiva anziché difetto di legittimazione, il Collegio ritiene la distinzione irrilevante ai fini decisori. Il giudicato presupposto ha riconosciuto il pieno diritto del dante causa alla perequazione e della sua erede alla riliquidazione della pensione di reversibilità; in conseguenza di tale riconoscimento permane il diritto degli altri eredi alla quota loro spettante.
La Corte richiama quindi l’art. 1306 cod. civ., quale principio generale: gli effetti della pronuncia operano secundum eventum litis. La sentenza, pur non avendo di norma effetto contro i terzi rimasti estranei al processo, ben può essere opposta da costoro a chi ne è stato parte, se ad essi favorevole. I coeredi estranei al giudizio riassunto possono dunque avvalersi del giudicato che ha accertato il diritto, trattandosi di pretesa fatta valere a titolo di eredi.
Infine il motivo relativo alla non corretta liquidazione delle somme è dichiarato infondato, per mancanza di dimostrazione del diritto a ulteriori importi. Il rigetto nel merito assorbe ogni altra questione, compresa quella sul difetto di legittimazione passiva del Ministero della Giustizia. Le spese sono compensate; non si provvede sulle spese di giustizia, stante la gratuità prevista per le cause previdenziali dall’art. 10 della legge n. 533/1973.
Nota della Redazione
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