Assenteismo fraudolento, danno erariale ridotto equitativamente (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 324 del 07.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il dipendente pubblico che attesta falsamente la propria presenza in servizio mediante l’alterazione dei sistemi di rilevamento o altre modalità fraudolente, e in particolare facendo timbrare il badge personale da terzi, è obbligato a risarcire all’amministrazione il danno patrimoniale pari al compenso corrisposto per i periodi di mancata prestazione, oltre al danno all’immagine, ai sensi dell’art. 55 quinquies del d.lgs. n. 165/2001. Il danno all’immagine in tale fattispecie speciale prescinde dalle condizioni di ammissibilità previste dall’art. 17, comma 30-ter, del d.l. n. 78/2009, non richiedendo la sentenza penale definitiva di condanna né il clamor fori. Il giudice contabile può quantificare il danno in via equitativa, riducendo l’importo richiesto dalla Procura quando la parametrazione risulti irragionevole o non adeguatamente motivata.

Il Fatto

La Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per il Lazio ha convenuto in giudizio una collaboratore professionale sanitario – infermiera – dipendente di una struttura sanitaria pubblica, contestandole un danno all’erario per n. 38 episodi di falsa attestazione della presenza in servizio, realizzati tra il 29 novembre 2018 e il 19 luglio 2019 mediante timbrature del badge personale effettuate da terzi.

Il requirente ha articolato il danno in tre poste: il danno diretto da indebita percezione di emolumenti retributivi; il danno da disservizio, quale costo sostenuto dall’amministrazione per il ripristino della legalità e dell’efficienza del servizio; il danno all’immagine, quantificato equitativamente in dodici mensilità dello stipendio. La convenuta si è costituita contestando la quantificazione soggettiva e oggettiva del danno, chiedendo il ricorso all’equità e, in via subordinata, una consulenza tecnica contabile. L’amministrazione di appartenenza è intervenuta ad adiuvandum.

La Motivazione della Corte

Il Collegio inquadra la fattispecie nella previsione dell’art. 55 quinquies del d.lgs. n. 165/2001, introdotto dall’art. 69 del d.lgs. n. 150/2009. La norma contempla uno specifico reato e obbliga il dipendente infedele a risarcire due tipologie di danno: quello patrimoniale, pari alle retribuzioni percepite e non dovute per i periodi di falsa attestazione, e quello all’immagine.

Su quest’ultimo punto la Corte precisa che la disciplina è derogatoria rispetto a quella generale di cui all’art. 17, comma 30-ter, del d.l. n. 78/2009. Nella speciale fattispecie dell’assenteismo fraudolento non si richiedono le condizioni di ammissibilità del risarcimento del danno all’immagine, ossia la sentenza penale definitiva di condanna o l’ampia risonanza mediatica della notizia di reato, riconducendosi la lesione direttamente alla condotta fraudolenta.

Accertata la condotta dolosa, il nesso causale e il rapporto di servizio, il Collegio non concorda però sulla quantificazione operata dal requirente. Quanto al danno diretto, la contestazione sull’intera giornata lavorativa non è supportata da prova, ma la ricostruzione della convenuta non è a sua volta dimostrata; il ricorso al criterio del “più probabile che non” consente di determinare l’assenza per l’intera giornata. Le ore di assenza, tuttavia, vanno in parte parametrate alla contrattazione collettiva precedente, poiché il CCNL 2019-2021 è entrato in vigore solo parzialmente prima di alcuni fatti di causa. Detratto quanto già corrisposto in sede penale, il danno diretto è determinato equitativamente in € 1.800.

Il danno da disservizio è ritenuto risarcibile, non escludendo la legge la possibilità di danni ulteriori comprovati. La Corte lo riduce a € 1.000, correlato al numero degli episodi e alle spese legali sostenute dall’amministrazione nel processo penale, mentre non risulta provata l’erogazione di servizi retribuiti a terzi.

Anche sul danno all’immagine la parametrazione attorea all’intera annualità di stipendio non è accolta: il vero clamore mediatico riguardava la notizia che aveva inizialmente coinvolto numerosi dipendenti dell’Istituto, non tutti destinatari di condanna o rinvio a giudizio. Il Collegio applica il criterio equitativo, equiparando l’importo a quello del danno da assenteismo, in € 1.800. Il risarcimento complessivo dovuto è quindi liquidato in € 4.600, comprensivo di interessi e rivalutazione, con condanna della convenuta alle spese di giustizia e nessuna statuizione sulle competenze legali dell’interveniente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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