Falso titolo di studio scolastico: risarcimento dimezzato per utilità della prestazione (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 105 del 29.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di responsabilità amministrativa per accesso all’impiego pubblico mediante produzione di titolo di studio falso, il danno erariale è individuato nelle retribuzioni percepite dall’autore della frode. Ai fini della quantificazione, l’utilità concretamente ritratta dall’amministrazione dalla prestazione lavorativa svolta dal dipendente privo del titolo richiesto deve essere valutata caso per caso, potendo trovare un correttivo in relazione ad attività lavorative di assoluta genericità e fungibilità. Per le mansioni di collaboratore scolastico, caratterizzate da estrema semplicità, tale utilità è equamente quantificata nella misura del 50% della retribuzione lorda. Il processo contabile e quello penale sono reciprocamente autonomi e la pendenza di quello penale non determina una causa di pregiudizialità ai sensi dell’art. 106 del codice di giustizia contabile.
Il Fatto
La Procura regionale per la Lombardia ha convenuto in giudizio una dipendente scolastica, assunta con contratti a tempo determinato per il profilo di collaboratore scolastico, cui era contestato di aver conseguito l’accesso al pubblico impiego mediante produzione di un titolo di studio falso. Dall’istruttoria penale era emerso che il diploma di qualifica vantato dalla convenuta proveniva da una sessione d’esami mai realmente svoltasi, organizzata da un sodalizio criminale dedito alla sistematica produzione di falsi titoli a fronte di corrispettivo. La convenuta aveva percepito complessivamente euro 10.559,17 lordi per le supplenze svolte nel periodo 2018-2019.
Costituitasi in giudizio, la convenuta aveva chiesto la sospensione del processo in attesa della definizione del giudizio penale, il rigetto della domanda per assenza di dolo e di danno, avendo svolto regolarmente la prestazione lavorativa, e in via gradata la riduzione equitativa della quantificazione.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha disatteso l’istanza di sospensione, ribadendo che il processo contabile e quello penale sono reciprocamente autonomi e che la pendenza del procedimento penale non costituisce antecedente necessario ai sensi dell’art. 106 del codice di giustizia contabile, richiamando i propri precedenti (sentenze nn. 138/2023 e 13/2025).
Nel merito, la Corte ha ritenuto provata la falsità del titolo, valorizzando non solo le dichiarazioni testimoniali ma anche oggettive circostanze di fatto: la sessione d’esame si sarebbe svolta in un lasso temporale inverosimile (dal 24 al 27 agosto 2013, con i giorni 24 e 25 rispettivamente sabato e domenica), tutti i 204 candidati avrebbero ottenuto la votazione massima di 100/100, e i docenti componenti la commissione avevano disconosciuto le firme. La Corte ha richiamato le sentenze nn. 76/2026, 45/2026, 31/2026, 187/2025 e 176/2025, relative ad analoghe vicende riguardanti il medesimo istituto scolastico.
Quanto all’elemento soggettivo, la Sezione ha escluso la buona fede della convenuta, ritenendo che la consapevolezza di produrre un titolo artefatto fosse inequivocabile, derivando da una sessione d’esame che non poteva mai essersi tenuta. Il dolo è stato quindi ritenuto sussistente sotto il profilo della piena coscienza e volontà della condotta falsa.
Sul danno, la Corte ha accolto parzialmente l’eccezione difensiva. Richiamata la sentenza n. 97/2024 sulla non applicazione della seconda parte dell’art. 2126 c.c. in fattispecie analoghe per illiceità della causa del contratto, e la sentenza n. 27/2025 che ha precisato come la quantificazione del danno erariale prescinda dalla disciplina civilistica del rapporto di lavoro, la Sezione ha valorizzato il correttivo già affermato nella giurisprudenza contabile per le attività esecutive e d’ordine (richiamando la Sezione 3^ appello n. 279/2001).
Le mansioni del collaboratore scolastico, per la loro estrema semplicità e fungibilità, non richiedono un essenziale presupposto di conoscenze specialistiche: l’assenza di contestazioni sull’esecuzione della prestazione ha fornito su base presuntiva la prova della regolare esecuzione della stessa. Tuttavia, la mancanza del titolo di studio richiesto per l’accesso al pubblico impiego non consente di valutare del tutto utile la prestazione. In continuità con la sentenza n. 27/2025, la Corte ha equamente quantificato l’utilità nel 50%, condannando la convenuta al pagamento di euro 5.279,59, pari alla metà delle retribuzioni percepite, oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza e spese di giudizio liquidate in euro 74,47.
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Nota della Redazione
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